FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1768

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONISOLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017

Presentato il 10 aprile 2019

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. Nell'obiettivo di poter consolidare i reciproci rapporti in ambito cinematografico, l'Italia e il Messico hanno infatti perseguito l'obiettivo di addivenire a un nuovo accordo bilaterale di coproduzione cinematografica, basilare per la progettazione e l'attuazione di opere cinematografiche da realizzare in regime di coproduzione. Lo strumento normativo sottoscritto va a sostituire il vigente Accordo di coproduzione cinematografica, stipulato tra l'Italia e il Messico il 19 novembre 1971 ed entrato in vigore il 28 giugno 1974.
  A seguito di molti incontri tenutisi tra le Parti negli ultimi anni, si è infatti avvertita l'esigenza di adeguare la regolamentazione in materia, affinché fosse congrua non solo alle più moderne esigenze tecnico-artistiche dell'apparato cinematografico, ma anche ai cambiamenti avvenuti, nel tempo, nella normativa di settore, facilitando misure di sostegno e di beneficio per i rispettivi coproduttori.
  Le Parti hanno avuto modo di analizzare congiuntamente le criticità dell'Accordo del 1971 e, spinte dal desiderio di intensificare la reciproca cooperazione cinematografica, hanno elaborato il nuovo testo, che accoglie in maniera sistematica le nuove esigenze.
  Il potenziale delle coproduzioni cinematografiche, infatti, non intende unicamente agevolare l'interscambio e la collaborazione culturale ma fornisce, altresì, opportunità di intervento all'intera filiera cinematografica, andando a costituire un valido impulso per l'operatività dello specifico apparato industriale.
  Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere dei benefìci alla stregua delle opere nazionali.
  Di seguito si illustra l'articolato dell'Accordo, nei suoi distinti contenuti:

   l'articolo I stabilisce l'obiettivo posto alla base dell'Accordo;

   l'articolo II individua le Autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo;

   l'articolo III reca le disposizioni generali che caratterizzano una coproduzione, precisandone il significato;

   assimila alle opere nazionali le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo, legittimandole a fruire dei medesimi benefìci previsti dalle rispettive legislazioni;

   sottopone le coproduzioni all'approvazione delle Autorità competenti;

   fornisce la definizione di «coproduttore»;

   dispone che l'applicazione delle coproduzioni sia regolata dalle norme procedurali contenute nell'Allegato all'Accordo;

   l'articolo IV definisce le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefìci della coproduzione; in particolare:

    fissa le quote percentuali degli apporti finanziari dei coproduttori;

    disciplina la quota finanziaria nel caso in cui un coproduttore sia costituito da più imprese;

    definisce il periodo temporale entro cui il coproduttore minoritario deve provvedere a saldare il proprio apporto finanziario al coproduttore maggioritario;

    individua, sulla base della nazionalità, tutte le figure tecnico-artistiche coinvolte nella partecipazione alle coproduzioni, con l'equiparazione – per quanto riguarda l'Italia – dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

    specifica che le coproduzioni realizzate debbono conseguire un equilibrio generale;

   l'articolo V precisa i luoghi dove possono essere realizzate le riprese ed eseguiti i servizi di doppiaggio e di sottotitolatura;

   l'articolo VI stabilisce i termini relativi alla comproprietà dei diritti patrimoniali e all'utilizzo dei negativi, relativamente ai coproduttori, identifica il laboratorio da utilizzare nello svolgimento delle attività legate alla coproduzione e dispone l'identificazione delle coproduzioni realizzate quali coproduzioni italo-messicane;

   l'articolo VII individua le modalità di ripartizione dei proventi tra i coproduttori e conferisce al coproduttore maggioritario il diritto all'esportazione delle opere coprodotte;

   l'articolo VIII indica le versioni linguistiche nelle quali realizzare le coproduzioni;

   l'articolo IX definisce le modalità da osservare nella presentazione delle opere coprodotte ai festival internazionali;

   l'articolo X prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con la partecipazione di produttori di altri Paesi con cui l'Italia o il Messico siano legati da un accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva ufficiale e individua le relative quote di partecipazione finanziaria;

   l'articolo XI stabilisce facilitazioni per l'ingresso e il soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni nonché per l'importazione e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica;

   l'articolo XII disciplina l'istituzione della Commissione mista quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone compiti e funzioni. Per quanto concerne gli oneri di funzionamento (viaggi e soggiorni) della Commissione, gli stessi sono definiti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica;

   l'articolo XIII prevede una procedura di risoluzione consensuale tra le Autorità competenti in caso di eventuali controversie sull'applicazione o interpretazione dell'Accordo;

   l'articolo XIV richiama gli obblighi delle Parti in merito all'osservanza del diritto internazionale ed europeo;

   l'articolo XV reca le disposizioni finali riguardanti:

    le modalità di entrata in vigore dell'Accordo;

    la validità dello stesso;

    gli effetti che scaturiscono dalla denuncia dell'Accordo;

    la possibilità di apportare emendamenti al testo, compreso l'Allegato.

  L'Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo, individua le norme di procedura che regolamentano l’iter amministrativo inerente all'applicazione dell'Accordo, dalla presentazione delle istanze da parte dei coproduttori all'approvazione del progetto da parte delle Autorità competenti.
  A tale fine sono elencati i documenti da allegare all'istanza:

   il trattamento dell'opera che si intende realizzare;

   un documento che attesti la proprietà dei diritti d'autore;

   il piano finanziario;

   l'elenco del personale tecnico-artistico che prende parte alla realizzazione dell'opera;

   il piano di lavorazione;

   il contratto di coproduzione.

  Per tale ultimo documento, nell'Allegato sono individuati in dettaglio i requisiti di contenuto, tra cui:

   gli elementi identificativi della coproduzione da realizzare, quali il titolo, la sinossi, il nome del regista e degli autori, la data dell'inizio delle riprese;

   il preventivo di spesa;

   gli apporti finanziari dei coproduttori;

   le modalità da osservare in caso di eccedenze o di economie di spesa;

   le modalità da osservare in caso di distribuzione di premi e di benefìci;

   le clausole di salvaguardia:

    nella previsione del diniego del benestare di proiezione in pubblico a seguito di un'approvazione del progetto;

    qualora non siano concessi i benefìci previsti dall'articolo III, comma 2, da parte di uno dei due Paesi;

    in caso di diniego alla proiezione in pubblico della coproduzione;

    in merito alla stipulazione di polizze di assicurazione sui rischi della produzione e del materiale.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009
n. 196)

  L'attuazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 17 ottobre 2017, comporta i seguenti oneri in relazione all'articolo XII, che prevede l'istituzione di una Commissione mista, composta, per l'Italia, da tre funzionari dell'area dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nel settore cinematografico.
  La Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente in uno dei Paesi contraenti e comporta oneri per lo Stato che invia la delegazione nello Stato che ospita la sessione dei lavori.
  Gli oneri per lo Stato italiano sono rappresentati dall'invio di tre funzionari dell'area dirigenziale italiana in Messico, ogni quattro anni, a partire dal 2021, nell'ipotesi che nel primo anno (2019) la Commissione si riunisca in Italia, per un periodo di cinque giorni:

   pernottamento (euro 120 al giorno per 4 notti per 3 persone) euro 1.440

   vitto (euro 60 al giorno per 5 giorni per 3 persone) euro 900

   biglietto aereo di andata e ritorno Roma-Città del Messico (euro 850 per 3 persone) euro 2.550

   TOTALE euro 4.890

  Le riunioni straordinarie della Commissione mista costituiscono un'ipotesi puramente eventuale e improbabile.
  In nessun caso dalla sua eventuale convocazione straordinaria discenderanno oneri per lo Stato poiché essa sarà convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle amministrazioni interessate. Nel caso in cui fosse convocata a Città del Messico, la partecipazione sarà garantita dal personale dell'ambasciata d'Italia in Messico, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.
  Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è pari a euro 4.890 annui ogni quattro anni a decorrere dal 2021. Tali risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 1.11 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo», centro di responsabilità Direzione generale cinema, azione «Promozione del cinema italiano», capitolo 6030 «Spese per acquisto di beni e servizi», in un piano gestionale di nuova istituzione.
  Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  La stipulazione dell'Accordo bilaterale di coproduzione cinematografica tra Italia e Messico, fatto il 17 ottobre 2017, si inserisce nell'ambito delle finalità istituzionali attinenti al cinema. Tra le suddette finalità è prevista, tra le attività di promozione e diffusione del cinema italiano all'estero nonché dei rapporti cinematografici con altri Paesi, la stipulazione di specifici accordi internazionali di coproduzione cinematografica.
  Analogamente ad altri accordi già conclusi da parte italiana, tra cui anche il vigente Accordo di coproduzione cinematografica firmato con la Repubblica degli Stati Uniti del Messico nel 1971, l'Accordo in esame pone le medesime condizioni per l'accesso ai benefìci previsti dalle rispettive leggi nazionali, nell'intento di offrire un valido strumento normativo d'incentivo alla realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione estera.
  Con il nuovo Accordo, rispetto al precedente stipulato con il Messico il 19 novembre 1971 a Città del Messico, si vuole pervenire a un ausilio giuridico più rispondente alle moderne esigenze tecniche dell'intera filiera cinematografica, recependo, nel contempo, le disposizioni di una normativa di settore fortemente mutata negli anni.
  Il nuovo Accordo, pertanto, prevede facilitazioni e agevolazioni volte a tale fine.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Il negoziato si è svolto ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», che, all'articolo 1, comma 4, lettera c), individua, tra gli obiettivi volti a promuovere le attività cinematografiche, la stipulazione di accordi internazionali di reciprocità.
  Le trattative, pertanto, hanno avuto corso precedentemente all'entrata in vigore della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, in vigore dal 1° gennaio 2017.
  Sebbene la legge n. 220 del 2016, all'articolo 39, comma 1, lettera b), abroghi il citato decreto legislativo, la stessa prevede, nell'ambito dei «Princìpi» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la promozione di coproduzioni internazionali.
  Per quanto concerne il campo di applicazione degli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica, con il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono impartite – all'articolo 8 – disposizioni relative al settore cinematografico, estendendo il campo di applicazione delle norme sul cinema al settore dell'audiovisivo. Quantunque abbia costituito oggetto di trattative tra le Parti, tale estensione non ha potuto ricevere esplicito recepimento nell'Accordo in esame, poiché il settore dell'audiovisivo non è previsto dalla legislazione messicana.
  Sebbene l'estensione del raggio di azione al settore dell'audiovisivo dal citato decreto-legge n. 81 del 2013 sia avvalorata dai propositi legislativi della citata legge n. 220 del 2016, si ritiene che le finalità dell'Accordo in esame non contrastino con le disposizioni impartite da tale legge, ma limitino unicamente il campo di applicazione delle coproduzioni da realizzare tra i due Paesi alle opere cinematografiche con destinazione prioritaria alla sala cinematografica.
  Si precisa, per completezza di informazione, che la normativa italiana consente il riconoscimento della nazionalità italiana alle opere audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, anche laddove manchi un accordo di coproduzione internazionale (articolo 6, comma 2, della legge n. 220 del 2016).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  I rapporti cinematografici tra l'Italia e il Messico sono al momento regolamentati dal vigente Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Città del Messico il 19 novembre 1971 ed entrato in vigore il 28 giugno 1974.
  Con la stipulazione del nuovo Accordo, il citato Accordo del 1971 mantiene validità fino all'entrata in vigore del nuovo atto che andrà a sostituirlo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  Il recepimento dell'Accordo nel diritto interno non produce elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il testo dell'Accordo in esame non ha effetti sulla normativa vigente in materia cinematografica. La citata legge n. 220 del 2016 prevede, infatti all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo attraverso la promozione di coproduzioni internazionali nonché la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Al momento non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto o su analoghi accordi già conclusi.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  La ratifica non produce elementi di incompatibilità con l'ordinamento europeo. Infatti l'Accordo s'inquadra perfettamente nell'ambito degli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica in vigore fra altri Paesi dell'Unione europea e fra l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea.
  Inoltre gli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica trovano riscontro anche nella Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992 ed entrata in vigore il 1° aprile 1994.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure d'infrazione su questioni inerenti agli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Il provvedimento non produce elementi di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su analogo oggetto, né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Pur non avendo diretta conoscenza delle linee prevalenti in altri accordi bilaterali tra Paesi membri dell'Unione europea e Paesi terzi, si ritiene, comunque, che le stesse linee si colleghino a quanto già delineato al punto 10).

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Con l'Accordo in esame si vuole fornire, rispetto al testo attualmente in vigore, uno strumento normativo maggiormente fruibile per i produttori di entrambi i Paesi, in quanto più adeguato ai mutamenti tecnici intervenuti nel tempo nel settore cinematografico, nonché all'evoluzione della normativa di settore.
  Rispetto all'Accordo di coproduzione cinematografica stipulato con la Repubblica degli Stati Uniti del Messico il 19 novembre 1971 e in vigore dal 28 giugno 1974, si individuano, in particolare, i seguenti aspetti di raffronto:

   articolo III: nella definizione di «coproduzione» non è fissata una durata temporale del progetto da realizzare, ma si prevede che lo stesso possa essere di qualsiasi durata. Il precedente Accordo prende invece in considerazione unicamente i lungometraggi. Nel nuovo Accordo, inoltre, si specifica che un progetto cinematografico può rivolgersi anche all'animazione e al documentario;

   articolo IV:

    comma 1: in analogia con altri recenti accordi bilaterali di coproduzione cinematografica, l'apporto finanziario dei coproduttori è stabilito in una percentuale variabile da un minimo del 20 per cento a un massimo dell'80 per cento rispetto al costo complessivo dell'opera. Nel precedente Accordo, il rapporto percentuale era fissato tra il 30 e il 70 per cento;

    comma 2: in correlazione al comma 1, nel caso in cui un coproduttore sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ciascuna impresa può limitarsi al 10 per cento;

    comma 3: rispetto al precedente testo, si estende da 60 a 120 giorni il periodo temporale entro il quale il coproduttore minoritario deve provvedere a saldare il corrispondente apporto finanziario al coproduttore maggioritario. Relativamente ai soggetti ammessi alla partecipazione in una coproduzione (registi, autori, artisti, maestranze, eccetera), si riconosce – nei riguardi dell'Italia –l'equiparazione dei cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. In conformità alle rispettive legislazioni in materia, si autorizza altresì la partecipazione, per l'Italia, di «soggiornanti di lungo periodo» e, per il Messico, di residenti permanenti. Inoltre, sono eliminate alcune condizioni restrittive presenti nel testo del 1971 in merito alla partecipazione nella coproduzione di attori, autori, eccetera, relativamente al coproduttore minoritario;

   articolo V: si definiscono le modalità inerenti alle riprese della coproduzione, che non sono contemplate nell'Accordo che si intende sostituire;

   articolo VI: è regolamentata con modalità adeguate alle nuove esigenze la proprietà delle copie della coproduzione realizzata, tenuto conto di ogni tipo di supporto di registrazione. Si tutela, altresì, l'attività dei laboratori post-produzione dei rispettivi Paesi;

   articolo VIII: si prevede la versione della coproduzione almeno nelle rispettive lingue nazionali, un aspetto non presente nel precedente Accordo;

   articolo X, comma 3: rispetto al precedente, il nuovo Accordo regolamenta la partecipazione finanziaria delle coproduzioni «multilaterali», realizzate con la partecipazione di Paesi con i quali una delle Parti (o entrambe) sia legata da un analogo accordo di coproduzione cinematografica. Il rapporto percentuale è fissato tra il 10 per cento e il 70 per cento, con una quota di partecipazione di ciascuna impresa non inferiore al 5 per cento;

   articolo XIV: nel precedente Accordo non vi è uno specifico richiamo all'osservanza degli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo;

   articolo XV, comma 2: il testo del 1971 stabilisce la validità dell'Accordo secondo scadenze biennali, con taciti rinnovi per periodi di pari durata; il nuovo Accordo estende la periodicità a cinque anni. Il medesimo comma estende altresì il periodo di preavviso, in caso di denuncia, da almeno tre mesi ad almeno sei mesi antecedenti la scadenza dell'Accordo;

  Allegato: tra le condizioni che vanno a costituire il contratto di coproduzione tra i coproduttori, al punto 3, lettera k), si inserisce l'impegno del coproduttore maggioritario a stipulare polizze di assicurazione. In merito alle procedure che le Autorità competenti devono osservare per l'approvazione di una coproduzione, si prevede che l'Autorità relativa al produttore maggioritario debba comunicare per prima il proprio parere sulla coproduzione stessa.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Si individua un effetto abrogativo implicito relativamente alla legge di ratifica del precedente Accordo di coproduzione cinematografica, firmato con la Repubblica degli Stati Uniti del Messico il 19 novembre 1971 ed entrato in vigore il 28 giugno 1974, attualmente vigente.
  La validità del menzionato Accordo del 1971 cessa con l'entrata in vigore dell'Accordo in esame.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero per i beni e le attività culturali, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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