FRONTESPIZIO

PARERI
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Parere Commissione: 23

N. 1789-A

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 17 aprile 2019 (v. stampato Senato n. 1165)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro dello sviluppo economico
(DI MAIO)

con il ministro della salute
(GRILLO)

e con il ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 aprile 2019

(Relatore: GIULIODORI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La VI Commissione permanente (Finanze), il 9 maggio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1789.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1789 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il decreto-legge, originariamente composto da 24 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 31 articoli; in termini di commi si è passati dagli 82 originari a 100; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile a tre finalità di ampia portata: regolamentazione dei rapporti giuridici in diversi settori che potrebbero essere interessati dalle conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, con particolare ma non esclusivo riferimento ai settori bancario e finanziario; altre disposizioni relative ai settori bancario e finanziario; rafforzamento del personale del Ministero dell'economia in vista della presidenza italiana del G20 nel 2021; singolarmente il preambolo non dà conto di una quarta finalità, assai significativa; l'aggiornamento, recato dall'articolo 1, della normativa sui poteri speciali con riferimento alla tecnologia 5G;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che solo 3 dei 100 commi complessivi rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista in particolare l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e 2 decreti ministeriali;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   andrebbero approfondite, all'articolo 21, comma 1, lettera a), le ragioni della soppressione del riferimento alla data della cessione come momento di definizione del valore contabile netto dei crediti bancari e finanziari cartolarizzati; a seguito della soppressione non appare infatti chiaro in quale momento debba essere stabilito il valore contabile netto dei crediti;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   alcune disposizioni appaiono caratterizzate da un utilizzo non corretto delle diverse fonti normative; in particolare, il comma 2-quater dell'articolo 17 reca una modifica del regolamento di organizzazione del Ministero della salute di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 del 2014; l'articolo 17-quater appare operare una novella, peraltro solo implicita, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 marzo 2000, n. 15; il comma 1-bis dell'articolo 19 appare recare una novella solo implicita all'articolo 1, comma 350, lettera c), della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019), in contrasto con il paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

   il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire il contenuto dell'articolo 21, comma 1, lettera a);

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione degli articoli 17, comma 2-quater, 17-quater e 19, comma 1-bis.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del provvedimento siano sostanzialmente riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione;

   evidenziato altresì come assumano rilievo anche le materie, tutte di competenza esclusiva dello Stato, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – con riferimento agli articoli 17, comma 2-bis, e 19 del decreto-legge – e «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione – con riferimento all'articolo 17-bis del decreto-legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

  La III Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

   esaminate, in particolare, le disposizioni volte a garantire la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Italia alla data del recesso;

   valutate positivamente le misure volte al potenziamento dei servizi consolari presenti nel Regno Unito, che prevedono appositi stanziamenti finalizzati all'acquisto di immobili adibiti ai servizi consolari e alla ristrutturazione degli stessi; al miglioramento dei servizi in termini di tempestività ed efficacia; all'assunzione di personale;

   preso atto della modifica introdotta alla disciplina dell’«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» in relazione alla decorrenza dei termini di iscrizione del cittadino;

   esprimendo apprezzamento per le misure finalizzate ad autorizzare la partecipazione italiana all'aumento di capitale necessario per la sostituzione della quota del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti, nonché a rafforzare le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dei consessi internazionali, anche in vista della Presidenza italiana del G20,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

   rilevato, in particolare, che l'articolo 1 novella la disciplina, contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, inserendovi una norma sui poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G;

   considerato che la norma in questione è volta ad aggiornare la normativa in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, qualificando i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G come attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato;

   considerato, infine, che l'intervento normativo si pone in linea con i settori indicati dal regolamento (UE) 2019/452, sugli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (cosiddetto IDE),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

   apprezzata la finalità di rafforzare la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori, alla luce di un insieme di sollecitazioni cui l'Italia è chiamata a rispondere nell'evoluzione del contesto internazionale, influenzato dalle decisioni che il Regno Unito adotterà per dare seguito al referendum che ha sancito l'uscita del Paese dall'Unione europea;

   considerato che l'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione, ai fini della quale assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei, per mantenere l'assoggettamento dei primi alla disciplina europea;

   rilevato che l'articolo 16 introduce disposizioni per il potenziamento dei servizi consolari prestati ai cittadini italiani, prevedendo, al comma 1, lettera b), l'integrazione delle risorse previste a legislazione vigente per assegni e indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero, al comma 2, l'aumento di cinquanta unità del contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere, per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nonché, al comma 3-bis, il rimborso al personale a contratto delle spese di vitto e di alloggio sostenute, in aggiunta a quello delle spese di viaggio;

   condivisa la finalità dell'articolo 19, volto a mettere in grado l'Amministrazione di svolgere le attività connesse all'assunzione da parte dell'Italia della presidenza del G20 nel 2021 e di potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali;

   osservato che, con tali finalità, l'articolo 19, comma 1, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nel rispetto dei limiti della dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza, mediante lo svolgimento di concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, con modalità semplificate, e dispone l'incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione, destinata al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

   rilevato che l'articolo 17 prevede che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale continuino ad applicarsi, al fine di salvaguardare i diritti in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie, fino al 31 dicembre 2020 e a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, ai cittadini del Regno Unito e agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai loro familiari e superstiti;

   rilevato altresì che il medesimo articolo 17 autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per effetto del recesso del Regno Unito, un contingente di personale, pari a 67 unità, al fine di fronteggiare l'incremento delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

   considerato che il decreto-legge, in particolare il capo II, attiene in definitiva ad una serie di profili applicativi dei princìpi europei indicati nell'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di libertà di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali al fine di regolare la posizione di imprese e persone fisiche britanniche nel territorio della Repubblica italiana, in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo;

   rilevato che il decreto-legge in esame si iscrive nel contesto delle misure adottate dal Governo italiano, nell'ambito del piano collettivo europeo, in stretto raccordo con la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea ed è necessario per tutelare i cittadini e le imprese italiani residenti nel Regno Unito e dare certezza ai cittadini e alle imprese britannici residenti o operanti in Italia in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

   richiamato il parere sul provvedimento espresso nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 10 aprile 2019;

   rilevato che:

    le disposizioni del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili a materie di esclusiva competenza statale come quella dei rapporti internazionali dello Stato e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera a), e quelle della «tutela del risparmio, mercati finanziari» e della «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e);

    per quanto concerne le disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato, queste appaiono riconducibili all'esclusiva competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (articolo 117, secondo comma, lettera g), con riferimento all'articolo 17, comma 2-bis); norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), con riferimento all'articolo 17-bis); tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), con riferimento agli articoli 17-ter e 17-quater); la tutela del risparmio e i mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera e), con riferimento agli articoli 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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