FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 18

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — L'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e di tutela della fauna selvatica. Secondo tale legge, la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. Lo Stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta licenza di caccia) al fine di cacciare esclusivamente le specie elencate e nei periodi e orari e con i mezzi stabiliti dalla legge stessa. Ne consegue l'inesistenza, in Italia, di un «diritto alla caccia»: l'esercizio dell'attività venatoria concreta solamente un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge.
  Tale interesse del cacciatore è sproporzionatamente tutelato dal primo comma dell'articolo 842 del codice civile, già presente nel testo emanato dal Governo fascista nel 1942, che così dispone: «Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia (...)». Tale articolo, per il suo contenuto e la sua collocazione, è di fatto un'abdicazione al diritto di proprietà privata di fronte a chi esercita la caccia, mentre lo stesso diritto rimane in vigore di fronte a chi pratica altre attività, certamente più civili e meno dannose, come ad esempio l'escursionismo, l'osservazione degli uccelli selvatici e altre tipologie di turismo della natura.
  La Corte europea dei diritti dell'uomo si è già pronunciata più volte su situazioni normative analoghe a quella italiana. Infatti, nel 1999 i ricorsi di alcuni agricoltori francesi e lussemburghesi che volevano vietare la caccia nei loro fondi sono arrivati davanti alla Corte di Strasburgo che, per la prima volta, ha affermato che la caccia nei fondi altrui non recintati è una violazione del diritto di proprietà.
  Nella prima sentenza (Chassagnou ed altri contro Francia del 29 aprile 1999), la Corte ha riconosciuto una palese violazione del diritto di proprietà ad opera della legge istitutiva degli ACCA (ambiti di caccia), la cosiddetta legge Verdeille, in quanto la costituzione di un ACCA si realizza con il consenso della maggioranza dei proprietari dei terreni inclusi e pertanto i piccoli proprietari, come i ricorrenti, sono sottomessi alla decisione di coloro che detengono aree di maggiori dimensioni e che sono quindi danneggiati se contrari alla caccia. Su questa base, per la prima volta, una Corte europea ha asserito il principio per cui la caccia nei fondi altrui non recintati si configura come violazione dell'assoluto diritto di proprietà, diritto di godere e disporre dei propri beni in modo pieno ed esclusivo, nel caso in oggetto, limitato dall'esercizio dell'attività venatoria.
  La Corte ha motivato questa decisione sostenendo che l'intervento pubblico deve sempre cercare di rispettare un giusto equilibrio tra la salvaguardia di un fondamentale diritto dell'uomo, quale il diritto al rispetto dei propri beni, e l'interesse generale: l'obbligo imposto ai proprietari di lasciar esercitare la caccia sui loro fondi, perfino in contrasto con le proprie convinzioni etiche, è sproporzionato rispetto all'interesse perseguito.
  V'è da aggiungere che la Corte ha disatteso anche un altro argomento sostenuto dal Governo francese, secondo il quale, in base alla legge Verdeille, i proprietari potevano sottrarsi all'obbligo di lasciar entrare i cacciatori nei loro fondi recintandoli adeguatamente.
  La Corte ha infatti ritenuto che tale «scappatoia» non è ragionevole perché non sempre la recinzione di un fondo è tecnicamente realizzabile senza nuocere all'utilizzazione dei terreni per le finalità che sono loro proprie e comunque comporta delle spese a volte molto ingenti per il proprietario.
  Nella seconda sentenza (ricorso n. 2113/04, Schneider contro Lussemburgo, del 10 luglio 2007) la Corte ha ritenuto che l'inclusione forzata della proprietaria del terreno in un consorzio di caccia che si è pronunciato a favore del rinnovo del suo affitto per uso di caccia le impedisce di esercitare il suo diritto d'uso, strettamente legato al diritto di proprietà. Secondo la Corte, il sistema dell'adesione obbligatoria a un consorzio di caccia, previsto dalla legge lussemburghese, induce la richiedente a trovarsi in una situazione che rompe il giusto equilibrio che dovrebbe esserci tra la salvaguardia del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale: obbligare una piccola proprietaria a concedere il diritto di caccia sul proprio terreno perché dei terzi ne facciano un uso completamente contrario alle sue convinzioni appare un'imposizione eccessiva che non è giustificata.
  Inoltre la Corte ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione a un consorzio di caccia, imposto dalla legge lussemburghese alla richiedente benché ella sia oppositrice etica della caccia, costituisce un'ingerenza nella sua libertà di associazione «negativa». Pertanto la Corte ha ritenuto che vi sia stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
  La linea seguita dalla Corte è stata confermata dalla sentenza della Grande Chambre (istanza d'appello della Corte) nel caso Herrmann contro Germania (26 giugno 2012). Possiamo dunque parlare di una giurisprudenza ormai consolidata e costante, alla quale si sono successivamente uniformate le legislazioni di Francia, Lussemburgo, Lituania e Repubblica Ceca.
  L'articolo 842 del codice civile, dunque, comporta una discriminazione tra i cittadini, generando un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione e conferisce al cacciatore una condizione di sostanziale privilegio.
  A quanto rilevato, si aggiunga che l'attuale disciplina contenuta nell'articolo 842 del codice civile genera ricadute assai negative sull'economia turistica del nostro Paese oltre che sull'immagine dello stesso. La possibilità, riconosciuta ai cacciatori della predetta norma, di fare ingresso liberamente nei fondi privati, ai fini dell'esercizio della caccia (possibilità, come evidenziato, non prevista nelle legislazioni della grande maggioranza degli altri Paesi) può ingenerare concreti pericoli per l'incolumità dei turisti che, sempre più spesso, si dedicano a forme di turismo legate alla natura. Per non parlare dei danni arrecati alle imprese agrituristiche. L'attuale formulazione dell'articolo 842 del codice civile mette in serio pericolo questa attività economica, apprezzata da turisti stranieri e italiani.
  Per tutte queste ragioni, si rende necessaria una radicale modifica, nei termini di cui alla presente proposta di legge (articolo 1). Alle medesime esigenze rispondono le modifiche introdotte ad alcune disposizioni della legge n. 157 del 1992 (articoli 2, 3, 4 e 5).
  L'articolo 2, recante modifiche all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, in materia di piani faunistico-venatori, prevede di escludere i terreni privati interdetti alla caccia dal computo delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale che la regione deve destinare alla protezione della fauna selvatica. Tale obiettivo, infatti, non può essere garantito dalla semplice preclusione dell'attività venatoria. I terreni inclusi nel 20-30 per cento non sono soltanto zone in cui non si esercita l'attività venatoria ma aree in cui la fauna deve avere la possibilità di vivere e rifugiarsi, riposarsi ed eventualmente riprodursi e in cui sono previsti misure e interventi di protezione attiva. Non sarà evidentemente il caso dei fondi privati semplicemente chiusi alla caccia e delle fasce di protezione, che dunque non dovranno essere inclusi nelle percentuali di territorio attivamente protetto.
  L'inciso introdotto prevede inoltre che nel computo delle medesime percentuali di terreno destinato alla protezione della fauna selvatica non debbano essere incluse quelle parti di territorio considerate «fasce di protezione» e che coincidono con il perimetro ovvero con l'area di sicurezza entro la quale è vietato l'esercizio venatorio in base alle distanze previste dall'articolo 21 della stessa legge n. 157 del 1992. Va tenuto presente, infatti, che moltissime province e regioni si sono orientate nel senso di computare tali fasce laterali delle strade (o raggi dalle case) nel totale del 20-30 per cento di superficie agro-silvo-forestale minima da vietare alla caccia. L'articolo 3 provvede a modificare l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, in conseguenza della soppressione del consenso ex lege all'utilizzo dei fondi privati per la caccia. L'articolo 4 introduce alcune modifiche all'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 volte a salvaguardare la pubblica incolumità, anche alla luce della deprecabile evoluzione tecnologica delle armi. Più in particolare, le predette modifiche consistono nel sistematico raddoppio delle distanze (indicate al comma 1, lettere e) e f), dell'articolo 21) che devono essere rispettate dai cacciatori allorché gli stessi esercitino l'attività venatoria nelle vicinanze o in direzione di immobili, fabbricati e stabili, adibiti ad abitazione e a posto di lavoro, nonché delle vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili (a tale fine viene eliminata l'eccezione al rispetto della distanza prevista per le strade poderali e interpoderali, le più frequentate dai turisti della natura).
  L'articolo 5 mira a estendere il regime sanzionatorio di tipo penale previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge n. 157 del 1992 a carico di chi commette violazioni dell'articolo 21, comma 1, lettera a), ossia di chi esercita la caccia nei giardini, nei parchi pubblici o privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, anche alle ipotesi di violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere e) e f). Nel primo caso, individuato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 21, si punisce con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 929,62 a euro 3.098,74 chi esercita la caccia nella aie e nelle corti o in altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nelle fasce di protezione relative a immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili. Alle medesime sanzioni soggiace chi viola l'articolo 21, comma 1, lettera f), ossia chi spara da distanza inferiore rispetto a quelle individuate come «fasce di rispetto» con fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanze corrispondenti a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 842 del codice civile).

  1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi primo e secondo sono abrogati;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pesca».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori).

  1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ne sono invece esclusi i fondi privati di cui all'articolo 15 e le fasce di protezione individuate dalle distanze minime entro le quali è vietato l'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 21».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia).

  1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, la parola: «vietare» è sostituita dalla seguente: «consentire»;

   b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quando l'attività venatoria» è inserita la seguente: «non» e dopo le parole: «ovvero quando» è inserita la seguente: «non»;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'utilizzazione dei fondi ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è resa nota mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata»;

   d) i commi 6, 8 e 9 sono abrogati;

   e) al comma 10, le parole: «l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio dell'attività venatoria nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado nei quali è autorizzata l'attività venatoria»;

   f) al comma 11, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti di caccia).

  1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei fondi privati in cui non sia espressamente autorizzato secondo le modalità di cui all'articolo 15»;

   b) alla lettera e), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «duecento metri», le parole: «cinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «cento metri» e la parola: «eccettuate» è sostituita dalla seguente: «comprese»;

   c) alla lettera f), le parole: «centocinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «trecento metri» e le parole: «una volta e mezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre volte».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali).

  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno», le parole: «da euro 464 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 929, 62 a euro 3.098,74» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere e) e f)».

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