FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo III
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo IV
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo V
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1818

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MURELLI, GIACCONE, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MOSCHIONI, PICCOLO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BISA, BOLDI, BORDONALI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MATURI, MORELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN

Disposizioni in materia di lavoro, occupazione
e incremento della produttività

Presentata il 2 maggio 2019

  Onorevoli Colleghi! – La presente iniziativa legislativa reca una serie di interventi tesi a migliorare la crescita e la qualità dell'occupazione, introducendo disposizioni volte alla semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro e del recupero crediti e a incentivare l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché disposizioni dirette a contrastare il fenomeno delle cosiddette false cooperative o cooperative «spurie».
  In particolare, nell'attuale assetto normativo il recupero dei crediti riconosciuti con titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, eccetera) verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) comporta lo svolgimento di una serie di fasi successive, anche al passaggio in giudicato del titolo esecutivo, che rallentano i cittadini e le imprese, i quali sono obbligati ad avviare lunghe e complicate azioni esecutive, che possono durare anche anni, a causa dell'inerzia degli enti di previdenza. Al contrario, invece, i procedimenti per il recupero delle somme di cui gli enti di previdenza sono creditori sono molto rigorosi e rapidi.
  È il caso, ad esempio, dell'avviso di addebito in forza del quale, decorsi quaranta giorni dalla notifica, l'INPS ottiene un titolo esecutivo utile ad aggredire direttamente il patrimonio dei cittadini e delle imprese. In modo analogo può procedere l'INAIL con le procedure di recupero dei premi assicurativi.
  In questa prospettiva, per riequilibrare la disparità di condizione e per semplificare i meccanismi di recupero dei crediti da parte dei cittadini e delle imprese, l'articolo 1 della proposta di legge prescrive il pronto pagamento delle somme dovute in forza dei titoli esecutivi che vedono soccombenti l'INPS e l'INAIL, attraverso l'individuazione di un responsabile del procedimento che procede al pagamento delle somme dovute entro quaranta giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il meccanismo comprende, altresì, la responsabilizzazione degli uffici affinché siano garantiti gli obiettivi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione.
  Analoghe finalità sono alla base delle disposizioni introdotte all'articolo 2. La vigente disciplina dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro è strettamente connessa all'istituto del silenzio rigetto. Ciò nel tempo ha snaturato la finalità dello strumento del riesame amministrativo dei provvedimenti. Con esso, nel rispetto dei princìpi costituzionali, si intendeva perseguire l'efficienza e il buon andamento dell'azione pubblica attraverso l'emissione di atti che, tenendo conto delle ragioni esposte dai cittadini e dalle imprese, consolidassero l'azione pubblica con ulteriori elementi utili ad affermarne la legittimità (così da determinare una seria azione di deterrenza delle liti) ovvero evitassero il contenzioso giudiziale in caso di soccombenza della pubblica amministrazione.
  Nella prassi applicativa, però, l'uso distorto dell'istituto del silenzio rigetto fa sì che l'avvio dei ricorsi amministrativi rappresenti soltanto un ulteriore rallentamento burocratico prima di procedere all'impugnativa del provvedimento in sede giudiziale, a svantaggio dei cittadini e delle imprese e con un danno per la gestione della cosa pubblica.
  In questa prospettiva risulta necessario dare nuovo slancio all'azione amministrativa attraverso il superamento del silenzio rigetto in favore di sistemi di semplificazione e di snellimento del procedimento amministrativo che prevedano l'emissione di provvedimenti amministrativi in tempi celeri e certi, decorsi i quali il silenzio deve rappresentare esclusivamente una condizione di accoglimento delle istanze della collettività. Per permettere alla pubblica amministrazione di adeguare il proprio assetto organizzativo, si prevede che le modifiche introdotte dal presente provvedimento abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  L'articolo 3 interviene sulla disciplina della responsabilità solidale per i trattamenti retributivi dei lavoratori utilizzati nell'appalto di opere o di servizi, che introduce una responsabilità oggettiva a prescindere dal dolo o dalla colpa del committente. Si prevede in particolare che la solidarietà con l'appaltatore opera nei limiti del debito residuo del committente.
  L'attuale sistema, che priva di strumenti idonei il committente nella fase dei controlli, ha riflessi di inefficienza anche nei riguardi dei lavoratori. Al contrario, un sistema di tutela efficace e volto alla semplificazione, dovrebbe prevedere controlli integrati di tipo preventivo, che garantiscano la tutela ex ante dei diritti dei lavoratori, in un sistema che premi le aziende virtuose. Tale soluzione permetterebbe di conciliare le esigenze di tutela dei lavoratori con quella di certezza e di semplificazione di cui hanno bisogno le imprese. Al fine di rendere incisiva l'azione di contrasto delle false cooperative, la responsabilità solidale del committente nei riguardi dei lavoratori e degli enti previdenziali e assicurativi è estesa ai cinque anni successivi alla conclusione dell'appalto, in luogo dei due anni.
  Con l'articolo 4, nell'ottica di semplificare la gestione dei rapporti di lavoro, si prevede che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possano introdurre nuove ipotesi di causali che permettano la stipula di contratti a termine.
  L'articolo 5 introduce i percorsi di riqualificazione professionale cosiddetti «reskilling» per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Si tratta di un percorso formativo che consente alle persone di trovare un'occupazione anche in un settore diverso da quello in cui hanno maturato un'esperienza pregressa o con più alte opportunità di inserimento lavorativo. La disposizione integra le previsioni contenute nell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, invece, prevede un incentivo nel caso in cui il lavoratore trovi un nuovo impiego coerente con il profilo formativo di riferimento.
  L'articolo 6 prevede incentivi per favorire l'occupazione femminile. In particolare, si prevede per i datori di lavoro che, negli anni 2019 e 2020, assumono delle lavoratrici di qualsiasi età l'esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
  L'articolo 7 è volto a valorizzare le forme di conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, introducendo, in via sperimentale, la possibilità di accedere a regimi di lavoro agevolato temporaneo. Il comma 1 prevede, per le annualità 2019, 2020 e 2021, un regime di lavoro part-time legato a specifiche esigenze familiari delle lavoratrici. Il comma 2 prevede a favore dei datori di lavoro privati che avviano percorsi di sperimentazione del regime di lavoro agevolato il beneficio dell'esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità di lavoro part-time, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.
  L'articolo 8 si occupa del tema cruciale degli spazi per i nidi e per i doposcuola nelle aziende, riconoscendo al datore di lavoro privato che allestisce nei luoghi di lavoro spazi dedicati all'assistenza dei figli minori di sei anni, una maggiore deducibilità dei costi sostenuti, con i conseguenti vantaggi fiscali.
  L'articolo 9, comma 1, proroga la cosiddetta «opzione donna», per garantire alle lavoratrici il diritto all'accesso anticipato al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a cinquantotto anni per le lavoratrici dipendenti e a cinquantanove anni per le lavoratrici autonome. La misura è, quindi, estesa alle lavoratrici che matureranno tali requisiti entro il 31 dicembre 2020.
  Il comma 2 introduce, dal 1° gennaio 2020, per le lavoratrici una contribuzione figurativa per i periodi di assenza dal mercato del lavoro dovuti alle cure familiari: si pensi, ad esempio, ai periodi di congedo per l'assistenza a un familiare malato o per la maternità. Tale misura è finalizzata a evitare l'eccessiva penalizzazione delle donne sotto il profilo previdenziale con riferimento non soltanto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione (numero di anni necessari per raggiungere il minimo contributivo), ma anche al raggiungimento, da parte delle donne, di un montante contributivo adeguato a ottenere una pensione dignitosa.
  Analoga disposizione è prevista al comma 3 con riferimento ai periodi di ricerca attiva del lavoro da parte delle donne attraverso l'assistenza dei servizi per il lavoro, dei centri per l'impiego o di altri enti accreditati, in considerazione del fatto che le donne hanno carriere molto discontinue, spesso legate anche alla necessità di abbandonare il lavoro per dedicarsi alla famiglia.
  L'articolo 10 dispone la non imponibilità fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per le spese sostenute per la cura e l'assistenza veterinaria degli animali domestici (comma 1, lettera a)), nonché, nei limiti di 10.000 euro per ciascun periodo di imposta, delle somme erogate ai lavoratori affetti da patologie oncologiche (comma 1, lettera b)).
  La disposizione relativa alle spese veterinarie affianca quella già prevista all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in cui si prevede la detrazione di imposta.
  Le due disposizioni determinano le seguenti conseguenze sul piano fiscale:

   non costituisce reddito per il lavoratore la spesa sostenuta dal lavoratore e rimborsata interamente o parzialmente dal datore di lavoro, ad esempio, nell'ambito di piani di welfare;

   non costituisce reddito per il lavoratore la spesa per il mantenimento e l'assistenza veterinaria degli animali domestici sostenuta direttamente dal datore di lavoro;

   resta ferma la detraibilità della spesa veterinaria se rimasta a carico totalmente o parzialmente del lavoratore.

  Gli animali domestici sono quelli individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, in relazione alle previsioni di detrazione di imposta previsti dall'articolo 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  L'articolo 11 modifica i limiti di applicazione della detassazione dei premi di risultato, innalzando da 3.000 a 5.000 euro la misura dei premi agevolati e riducendo la relativa imposta sostitutiva dal 10 per cento al 5 per cento.
  L'articolo 12 attribuisce, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni un'agevolazione fiscale sui premi di risultato erogati in attuazione dei contratti collettivi integrativi degli enti o delle amministrazioni, ottenuti a seguito di piani o progetti volti ad accrescere la produttività, la qualità, l'efficienza organizzativa e l'innovazione dei medesimi enti o amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati.
  L'articolo 13 interviene sul fenomeno delle false cooperative, che oramai ha assunto proporzioni tali da richiedere interventi incisivi proprio a tutela delle cooperative più virtuose.
  In linea generale, sono escluse dall'applicazione della disposizione alcune tipologie di cooperative che non presentano rischi di irregolarità, quali le società cooperative per azioni, le cooperative editoriali, le cooperative agricole, le cooperative della pesca, nonché le cooperative di credito e le banche di credito cooperativo. Le disposizioni dell'articolo 13 prevedono obblighi di controllo interno ed esterno.
  Con riferimento al controllo interno, a carico delle cooperative è previsto un obbligo di revisione legale con funzione di controllo di gestione, di certificazione annuale del bilancio e di verifica della congruità della consistenza patrimoniale dell'ente e dello stato delle attività e delle passività. Con riguardo al controllo esterno, le cooperative sono sottoposte, con cadenza semestrale e per ciascun lavoratore, a un obbligo di asseverazione, eseguita da parte di un consulente del lavoro di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 che ne risponde sul piano deontologico secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordini professionali, avente ad oggetto:

   a) il pagamento delle retribuzioni nel rispetto dei contratti collettivi applicati e sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;

   b) il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali afferenti i rapporti di lavoro e dell'imposta sul valore aggiunto.

  Inoltre, in caso di liquidazione ordinaria della società cooperativa, il notaio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ha l'obbligo di darne comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle entrate competenti per territorio, secondo le modalità telematiche stabilite dai rispettivi enti da pubblicare in una specifica sezione dei siti internet istituzionali di ciascun ente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale obbligo consente ai citati enti di intervenire in tempo utile per evitare azioni fraudolente da parte delle false cooperative.
  La cooperativa provvede alla nomina del revisore legale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre la prima certificazione del professionista per i controlli esterni deve avvenire entro sei mesi dalla medesima data.
  Le nuove disposizioni si applicano anche ai contratti di appalto in corso alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre si prevede che i lavoratori dipendenti delle società cooperative possono optare per la liquidazione diretta mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto della contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, esclusa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, senza perdere il diritto alla tassazione separata tipica del trattamento di fine rapporto.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1.
(Esecuzione delle sentenze in materia di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)

  1. In caso di emissione di un titolo esecutivo che dispone il pagamento di somme di denaro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando il diritto di resistere in giudizio, sono tenuti a nominare un responsabile del procedimento che cura il pagamento delle citate somme, da effettuarsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica.
  2. Il mancato o tardivo rispetto del termine indicato al comma 1 costituisce responsabilità amministrativa e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
  3. Ai pagamenti di cui al presente articolo non si applica l'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Art. 2.
(Ricorsi amministrativi all'INPS
e all'INAIL)

  1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 6 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

   «6. Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, esso si intende accolto»;

   b) il comma 4 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

   «4. Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, esso si intende accolto»;

   c) il comma 2 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

   «2. Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, esso si intende accolto».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, al fine del superamento dell'istituto del silenzio rigetto in favore del silenzio accoglimento.
  3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 dell'articolo 16, le parole: «si intende respinto» sono sostituite dalle seguenti: «si intende accolto»;

   b) al comma 2 dell'articolo 17, le parole: «si intende respinto» sono sostituite dalle seguenti: «si intende accolto».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2020.

Capo II
TUTELA DEL LAVORO

Art. 3.
(Responsabilità solidale negli appalti)

  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La responsabilità solidale del presente comma si applica fino a concorrenza del debito del committente.».
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi eseguiti da società cooperative o da loro consorzi, la responsabilità solidale di cui al comma 2 è estesa a cinque anni dalla cessazione dell'appalto.
   2-ter. Al committente è riconosciuta specifica legittimazione a intervenire nelle azioni giudiziarie e amministrative nonché a effettuare la verifica di regolarità contributiva in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva. Il committente può assumere verso il creditore il debito oggetto della responsabilità solidale e compensare, con effetto liberatorio, tale debito con il credito derivante dal corrispettivo di appalto o di subappalto».

Art. 4.
(Semplificazioni)

  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni».
  2. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento,» aggiungere le seguenti: «compresi gli enti accreditati alle attività di formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e il relativo personale,».

Art. 5.
(Piani di riqualificazione professionale)

  1. Gli enti di formazione accreditati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo anche in un settore diverso da quello in cui ha maturato l'esperienza lavorativa pregressa.
  2. Il Patto di formazione di cui al comma 1 integra i contenuti del Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di formazione è comunicato al centro per l'impiego o al soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, e, per il loro tramite, all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 75 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Capo III
LAVORO FEMMINILE

Art. 6.
(Incentivo per l'assunzione di donne)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, assumono, con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, con l'esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestici, donne di qualsiasi età, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro per le nuove assunzioni di cui al medesimo comma, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio di cui al comma 1 sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  4. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse a disposizione, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione le ulteriori richieste, fornendone immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti stipulati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.
(Conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare)

  1. Al fine di valorizzare le forme di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, in via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta alla lavoratrice la trasformazione temporanea del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di specifiche esigenze familiari della lavoratrice medesima.
  2. I datori di lavoro privati che, su richiesta delle lavoratrici, riconoscono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e della lavoratrice per le mensilità di lavoro a tempo parziale, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'incentivo di cui al presente comma è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
  3. La domanda per la fruizione dell'incentivo di cui al comma 2 è trasmessa all'INPS attraverso apposita procedura telematica. Entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi successivi alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare all'INPS l'avvenuto riconoscimento del contratto di lavoro a tempo parziale che dà titolo all'incentivo.
  4. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse a disposizione, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione le ulteriori richieste, fornendone immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8.
(Asili aziendali)

  1. In via sperimentale e per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle unità produttive in cui è presente un organico non superiore a 250 unità lavorative, i datori di lavori privati che allestiscono spazi dedicati ai figli dei loro dipendenti fino a 6 anni, all'interno dei luoghi di lavoro o in aree convenzionate adiacenti, nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e di tutela della salute, garantendo una assistenza qualificata, hanno diritto alla deducibilità dal reddito di impresa nella misura del 200 per cento degli oneri sostenuti per l'allestimento e l'organizzazione dei suddetti spazi.

Art. 9.
(Misure previdenziali in favore delle donne)

  1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è esteso alle lavoratrici che matureranno i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2020.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i periodi di astensione dall'attività lavorativa o di riduzione dell'orario di lavoro delle donne, riferibili ai carichi di cura familiare o alla maternità, è riconosciuto il versamento di contributi figurativi compensativi.
  3. Al fine di favorire la ricerca attiva di lavoro e di individuare azioni positive volte a evitare la discontinuità lavorativa delle donne con effetto sui trattamenti pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono riconosciuti, nel limite di tre mensilità all'anno, contributi figurativi per i periodi di ricerca attiva di lavoro individuati nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, comporta la perdita della contribuzione figurativa di cui al presente comma.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito l'INPS, sono definite le modalità attuative e l'ammontare della contribuzione figurativa di cui al presente articolo.

Capo IV
INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITÀ

Art. 10.
(Welfare aziendale)

  1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera f-quater) è inserita la seguente:

   «f-quinquies) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12, per le spese di cura e di assistenza veterinaria degli animali domestici legalmente detenuti, come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289»;

   b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «i-ter) le somme erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 10.000 euro per ciascun periodo di imposta, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita alle quali il dipendente è sottoposto, accertata dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche qualora le citate patologie riguardano il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore;».

Art. 11.
(Premi di produttività nel settore privato)

  1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

   «182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione si considerano realizzati se superiori ai parametri individuati in un periodo congruo dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se non risultano superiori agli incrementi realizzati nei periodi precedenti».

Art. 12.
(Premi di produttività nel settore pubblico)

  1. Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti o amministrazioni di livello nazionale, aziendale o di posto di lavoro, riferiti all'efficienza organizzativa e individuale correlata a incrementi della qualità e dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 4, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. La disposizione trova applicazione, nei limiti delle risorse stanziate, nella misura complessiva di 1.500 euro lordi, limitatamente ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo, nell'anno precedente, fino a 40.000 euro.
  2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
  3. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono speciali piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di efficienza organizzativa o individuale, che comportino innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro, volti al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
  4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure di attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese le caratteristiche e i contenuti dei progetti di cui al comma 3 per il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero dell'efficienza organizzativa, dell'innovazione di prodotto o di processo delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti al beneficio fiscale.

Capo V
LAVORO ASSOCIATIVO

Art. 13.
(Contrasto delle cooperative irregolari)

  1. Le cooperative sono tenute a istituire la revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per il controllo della gestione, la certificazione annuale del bilancio e la verifica della congruità della consistenza patrimoniale e dello stato delle attività e delle passività.
  2. Le cooperative sono sottoposte, con cadenza semestrale e per ciascun lavoratore, all'obbligo di asseverazione, eseguita dai professionisti indicati all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che ne rispondono sul piano deontologico secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordini professionali, dei seguenti dati del rapporto di lavoro:

   a) il pagamento delle retribuzioni nel rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;

   b) il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali e dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Nel caso di liquidazione ordinaria della società cooperativa, il notaio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ha l'obbligo di darne comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle entrate competenti per territorio, secondo le modalità telematiche stabilite dai rispettivi enti e da pubblicare in una specifica sezione dei siti internet istituzionali di ciascun ente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. La cooperativa provvede alla nomina del revisore legale di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La prima certificazione del professionista di cui al comma 2 deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contratti di appalto in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. I lavoratori dipendenti di società cooperative possono optare, anche nel corso del rapporto di lavoro, per la liquidazione mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, esclusa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Alle somme erogate ai sensi del primo periodo del presente comma si applica la disciplina fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative per azioni, alle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, alle cooperative agricole, alle cooperative del settore della pesca, nonché alle cooperative di credito e alle banche di credito cooperativo previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 14.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 12 della presente legge, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2019 e a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate in quelli successivi.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

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