FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo III
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo IV
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                Capo V
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1859

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRESCIA, MACINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO, ELISA TRIPODI, GALIZIA, GIANNONE

Disposizioni e delega al Governo in materia di ordinamento della polizia locale nonché norme concernenti le politiche integrate per la sicurezza

Presentata il 21 maggio 2019

  Onorevoli Colleghi! — A più di trent'anni di distanza dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65), è sempre più necessario un nuovo intervento del legislatore teso a valorizzare il ruolo della polizia locale alla luce delle mutate esigenze di sicurezza.
  Nelle ultime legislature, entrambe le Camere hanno lavorato alla stesura di un testo in questa direzione, senza però giungere a un risultato compiuto.
  Nel frattempo, il legislatore, anche ricorrendo alla decretazione d'urgenza, ha più volte ampliato gli ambiti e i poteri di intervento dei sindaci per garantire, ad esempio, il decoro e la tranquillità urbani, accrescendo così le responsabilità dei comuni, gli enti amministrativi più vicini ai bisogni dei cittadini.
  Da questo dato di fatto i proponenti sono partiti per la redazione della presente proposta di legge, che non solo riconosce l'importanza della polizia locale, ma l'inserisce a pieno titolo nelle politiche integrate per la sicurezza, mediante adeguate misure, anche di raccordo con le altre Forze di polizia.
  La presente proposta di legge si muove nel solco tracciato in maniera molto chiara dalla Costituzione. Da un lato, l'articolo 117 affida alla competenza esclusiva dello Stato l’«ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale» (secondo comma, lettera h)), quest'ultima attribuita in via residuale alle regioni (quarto comma). Dall'altro, l'articolo 118, terzo comma, proprio in relazione alle materie in esame – e alla materia dell'immigrazione –, rimanda a una legge statale che disciplini «forme di coordinamento fra Stato e Regioni».
  Con la presente proposta di legge, quindi, si provvede ad attuare il dettato costituzionale, individuando le forme di coordinamento tra il livello statale e quello regionale con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, intesi come beni pubblici da tutelare per il pieno godimento dei diritti di ogni persona e di ogni comunità.
  Seguendo questa duplice finalità la presente proposta di legge si articola in cinque capi.
  Il capo I contiene i princìpi generali indicando sia le finalità e l'oggetto della legge sia le definizioni di «sicurezza urbana», in conformità all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, di «politiche locali per la sicurezza» e di «politiche integrate per la sicurezza».
  Nel capo II, interamente dedicato alla polizia locale, sono definite, agli articoli 3 e 4, le funzioni e le modalità del relativo esercizio, mentre gli articoli 5 e 6 disciplinano i regolamenti di polizia locale e di polizia urbana.
  Si sottolinea, in particolare, la portata innovativa di due aspetti principali dell'articolo 4, che intendono eliminare ogni influenza politica sull'operato della polizia locale. In primo luogo, al comma 2, la vigilanza sul funzionamento del servizio di polizia locale non è attribuita al vertice politico dell'ente di appartenenza, che adotta i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti e impartisce le direttive, ma al comandante responsabile presso l'ente di appartenenza. In secondo luogo, al comma 4, la collaborazione tra l'autorità giudiziaria e il personale della polizia locale è legata ad accordi tra l'autorità stessa e il comandante provinciale.
  L'articolo 8 prevede una delega al Governo ampia nella portata, ma molto definita nei princìpi e criteri direttivi riguardanti diverse materie di rilevante interesse per la polizia locale.
  La delega al Governo, da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, costituisce, a parere dei proponenti, lo strumento più opportuno per fornire le risposte da tempo attese dal personale della polizia locale.
  Grazie alla delega, Governo e rappresentanze della categoria potranno aprire un confronto serrato con scadenze prefissate sulla base di princìpi e criteri direttivi nettamente circostanziati oggetto della discussione parlamentare.
  La delega riguarderà principalmente tre temi strategici per il comparto: il riordino della normativa sul personale della polizia locale; gli strumenti e le dotazioni del personale; lo scambio di informazioni per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza.
  Con riferimento alla normativa sul personale della polizia locale, si avrà particolare riguardo alla contrattazione che dovrà prevedere, tra l'altro, il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e l'istituzione di una specifica classe di rischio equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia statali. Verranno inoltre rafforzati la formazione e l'aggiornamento professionale e in servizio, fornendo orientamenti generali indispensabili per il successo delle politiche integrate per la sicurezza e, infine, saranno definite le qualifiche articolate in ruoli distinti.
  Quanto agli strumenti e alle dotazioni del personale della polizia locale, la delega fa riferimento all'individuazione di standard minimi per le uniformi e i veicoli, all'individuazione dell'armamento e degli strumenti di autotutela e al collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale.
  Infine, sarà demandata a uno o più decreti legislativi la messa a punto del fondamentale sistema di scambio informativo ai fini sia della sicurezza urbana sia delle politiche integrate per la sicurezza. Si tratta di un'indispensabile operazione di condivisione e raccordo che mette al centro i dati e le informazioni per affrontare in modo ottimale le sfide al degrado e ai fattori che minano la sicurezza.
  Sui decreti legislativi, adottati su proposta del Ministro dell'interno, sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
  Il capo III mira a disciplinare il coordinamento tra i servizi di polizia locale, affidandolo alle regioni in modo da assicurare l'uniformità del servizio nell'intero territorio regionale.
  Di conseguenza, secondo quanto previsto dall'articolo 9, saranno le regioni a definire come, ad esempio, costituire le gestioni convenzionate o associate, nel rispetto dei criteri di contiguità e di specificità territoriale. Anche l'istituzione dell'elenco pubblico dei comandanti dei corpi di polizia locale sarà disciplinata dalle regioni.
  L'articolo 10 stabilisce nel dettaglio i criteri generali per individuare gli ambiti territoriali per l'esercizio associato, tra cui la garanzia di almeno un servizio adeguato di pronto intervento in materia di polizia e infortunistica stradale dalle ore 20 alle ore 8. Si rinviene nell'unione dei comuni il veicolo attraverso il quale incentivare la gestione associata ed è demandata a una deliberazione della Conferenza unificata l'individuazione del numero minimo di operatori per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata. Agli enti locali è poi data la possibilità di promuovere convenzioni per l'esercizio congiunto di alcune funzioni.
  L'articolo 11 ribadisce l'importanza della formazione per la polizia locale ponendo in capo alle regioni la predisposizione dei piani formativi iniziali e di aggiornamento. La formazione è effettuata da una scuola regionale. L'uniformità della qualificazione professionale è garantita da uno specifico corso, diversificato per ruoli e disciplinato dalle regioni. Gli operatori della polizia locale devono superare la prova finale entro centoventi giorni dal conferimento dell'incarico o entro il termine del periodo di prova.
  L'articolo 12 prevede l'istituzione degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale e fissa i requisiti minimi per l'attribuzione dell'incarico di comandante e per l'individuazione dei soggetti idonei in sede di prima attuazione.
  L'articolo 13 stabilisce la dipendenza operativa degli ausiliari del traffico e della sosta dal comando della polizia locale territorialmente competente e chiarisce l'ambito di intervento per gli operatori che sono dipendenti di società di gestione dei parcheggi.
  Il capo IV affronta il tema delle politiche integrate per la sicurezza individuando innanzitutto nella stipulazione degli accordi di cui all'articolo 14 lo strumento chiave per integrare le politiche locali per la sicurezza con la responsabilità e la competenza esclusive dello Stato in tale materia.
  È consentito a comuni, province, città metropolitane e regioni di stipulare accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza che portino a forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato in precisi ambiti come lo scambio di informazioni, l'interconnessione delle sale operative, la formazione e la collaborazione con le associazioni del territorio. L'attuazione di tali accordi è sottoposta a verifica con cadenza almeno semestrale.
  La presente proposta di legge istituisce, inoltre, all'articolo 15 una cabina di regia regionale in ogni regione come principale organo di governance per la sicurezza urbana. Presieduta dal presidente della giunta regionale, essa è composta dal prefetto del capoluogo di regione, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali e della città metropolitana, se istituita, della polizia locale. La cabina di regia definisce gli standard quantitativi e qualitativi con i quali deve essere svolto il servizio di polizia locale in gestione associata.
  Il capo V, da ultimo, reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, concedendo sei mesi alle regioni per adeguarsi alla nuova normativa. È poi abrogata la legge n. 65 del 1986, ad eccezione di alcuni articoli riguardanti l'oggetto della delega prevista dall'articolo 8 della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

  1. La presente legge reca disposizioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, riconoscendo il valore delle funzioni e dei servizi di polizia locale nei rapporti con il cittadino e con il territorio.
  2. La presente legge disciplina inoltre, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
  3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 14, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
  4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:

   a) sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e di recupero delle aree o dei siti degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, alla promozione della cultura del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

   b) politiche locali per la sicurezza: le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

   c) politiche integrate per la sicurezza: le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Capo II
POLIZIA LOCALE

Art. 3.
(Funzioni di polizia locale)

  1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita funzioni:

   a) di polizia amministrativa locale;

   b) di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

   c) di tutela del consumatore;

   d) di polizia ambientale e ittico-venatoria che consistono nell'esercizio di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;

   e) di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   f) di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;

   g) ausiliarie di pubblica sicurezza al fine di collaborare, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco su motivata richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza;

   h) di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi assunti dall'ente di appartenenza;

   i) di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

   l) di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente di appartenenza;

   m) di gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore, necessari all'esercizio delle attività istituzionali nel comune, nella provincia o nella città metropolitana;

   n) di soccorso in caso di pubbliche calamità e di privati infortuni;

   o) di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

   p) di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

   q) di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità competenti;

   r) per la predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

  2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), g), n), q) e r), sono esercitate nel territorio provinciale o metropolitano del comune di appartenenza.
  3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, ai sensi di quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
  4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle città metropolitane e alle province, avvalendosi dei corpi di polizia locale.

Art. 4.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

  1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni, singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.
  2. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana e il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, adottano i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti e impartiscono direttive. La vigilanza sul funzionamento del servizio di polizia locale è affidata al comandante responsabile presso l'ente di appartenenza.
  3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
  4. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il comandante provinciale, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
  5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste a carico del Ministero della giustizia.

Art. 5.
(Regolamenti del servizio di polizia locale)

  1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse, tenendo conto della necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio.
  2. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono trasmessi alla cabina di regia regionale di cui all'articolo 15 per il tramite del prefetto competente per territorio.

Art. 6.
(Regolamenti di polizia urbana)

  1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per realizzare le politiche locali per la sicurezza, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
  2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di polizia urbana sono finalizzati a prevenire e a contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:

   a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;

   b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità, del degrado e dell'emergenza igienico-sanitaria.

Art. 7.
(Personale della polizia locale)

  1. Gli operatori della polizia locale sono tenuti a eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
  2. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. I distacchi e i comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'ente di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 8.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di polizia locale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di polizia locale. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) con riferimento al personale della polizia locale:

    1) definizione delle qualifiche articolate in ruoli distinti, del relativo inquadramento e dei relativi compiti e responsabilità, attribuendo al comandante il ruolo apicale nella struttura non amministrativa; individuazione dei requisiti per l'attribuzione di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

    2) definizione degli orientamenti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale iniziale e in servizio al fine di favorire il successo delle politiche integrate per la sicurezza;

    3) disposizioni in materia di contrattazione e in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica; istituzione di un'apposita sezione contrattuale riservata alla polizia locale, alla quale, ove compatibili, per la parte economica e funzionale si applicano le previsioni poste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile; riconoscimento per il personale della polizia locale dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari; istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato;

   b) con riferimento agli strumenti e alle dotazioni del personale della polizia locale:

    1) definizione delle caratteristiche minime dei mezzi e degli strumenti operativi, anche al fine di standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale soprattutto in attività inerenti alle politiche integrate per la sicurezza;

    2) disciplina delle caratteristiche tecniche minime delle uniformi e dei veicoli, nonché dei criteri generali minimi concernenti l'assegnazione dei distintivi di grado delle uniformi e le modalità d'uso, delle caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi e da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

    3) definizione dell'armamento del personale della polizia locale, stabilendo i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi, i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso, il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato, le modalità di tenuta e di custodia delle armi, nonché i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati;

    4) individuazione degli strumenti di autotutela; apposizione sull'uniforme di un codice identificativo univoco finalizzato a consentire la successiva e non immediata identificazione dell'operatore; rilascio della patente di servizio e di speciali targhe di immatricolazione per i veicoli in dotazione alla polizia locale;

    5) disciplina del collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e delle esenzioni dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e del pedaggio autostradale;

   c) definizione della modalità di scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana e per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza attraverso:

    1) l'individuazione, in relazione alle funzioni svolte, delle banche dati, anche gestite dal Ministero dell'interno, accessibili, anche a titolo gratuito, dal personale della polizia locale;

    2) l'individuazione dei criteri di accesso e l'indicazione del personale abilitato alla consultazione delle banche dati;

    3) l'adozione di piattaforme digitali tra loro compatibili per favorire lo scambio di informazioni tra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, sui principali aspetti delle attività di rispettiva competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza;

    4) la raccolta e la mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori a cura dei comuni capoluogo, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza della delega, lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Capo III
PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 9.
(Funzioni e compiti delle regioni)

  1. La potestà delle regioni in materia di polizia locale è esercitata nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi della presente legge, al fine di assicurare l'efficace coordinamento tra gli enti e l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale nel territorio della regione.
  2. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplinano:

   a) le norme generali per l'ordinamento della polizia locale;

   b) la tipologia e i requisiti per la costituzione di gestioni associate o convenzionate, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale sia svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard quantitativi e qualitativi, definiti dalla cabina di regia regionale di cui all'articolo 15, tenendo conto della contiguità e della specificità territoriale;

   c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi utili a promuovere procedure e processi standardizzati per l'ottimale svolgimento del servizio di polizia locale all'interno della regione;

   d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali;

   e) la costituzione, per i corpi regionali e in rappresentanza di tutti gli enti locali della regione di appartenenza, di gruppi sportivi a livello agonistico riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle rispettive federazioni sportive nazionali, mediante concorsi riservati ad atleti che si siano distinti a livello almeno nazionale;

   f) l'istituzione dell'elenco pubblico dei comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni, stabilendone i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione.

Art. 10.
(Funzioni associate di polizia locale e convenzioni tra gli enti locali)

  1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:

   a) ponderazione delle specificità territoriali;

   b) rispetto della contiguità territoriale;

   c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio, garantendo nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8 almeno un servizio di pronto intervento in materia di polizia stradale e infortunistica stradale adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze del territorio di competenza;

   d) adeguato bacino demografico.

  2. Nella gestione associata delle funzioni di polizia locale, al servizio di polizia locale sono conferite le funzioni di cui all'articolo 3. La cabina di regia regionale di cui all'articolo 15 può definire, ai fini della lettera c) del comma 1 del presente articolo, ulteriori servizi essenziali sulla base delle esigenze del proprio territorio.
  3. Le regioni incentivano la gestione associata delle funzioni di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.
  4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori stabilito con deliberazione dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Gli enti locali possono promuovere convenzioni per l'esercizio congiunto di alcune funzioni di polizia locale di cui all'articolo 3 anche se non contigui territorialmente e in virtù di comuni esigenze specifiche del rispettivo territorio.

Art. 11.
(Formazione della polizia locale)

  1. Le regioni predispongono piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale e, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per i rispettivi ruoli e l'aggiornamento per funzioni specifiche. A tal fine assicurano l'istituzione di una scuola regionale quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi della polizia locale diretta dal comandante regionale.
  2. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi di specializzazione attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
  3. Ai fini dell'uniforme qualificazione professionale del personale della polizia locale, le regioni disciplinano l'istituzione di uno specifico corso, con prova finale, diversificato per ruolo. Gli operatori della polizia locale devono frequentare il corso e superare la prova finale entro centoventi giorni dal conferimento dell'incarico o entro il termine del periodo di prova.

Art. 12.
(Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale)

  1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.
  2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici e alla dimensione del corpo di polizia locale, tra coloro che sono iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e che hanno i seguenti requisiti minimi:

   a) diploma di laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche;

   b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nel settore della vigilanza.

  3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:

   a) i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che sono inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali;

   b) i dirigenti della polizia locale.

  5. L'iscrizione in un elenco pubblico regionale dei comandanti dei corpi di polizia locale abilita l'iscritto a partecipare a concorsi o selezioni per l'incarico di comandante anche nelle altre regioni che prevedono gli stessi requisiti per l'iscrizione nel rispettivo elenco.

Art. 13.
(Ausiliari del traffico e della sosta)

  1. Il personale individuato ai sensi dei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dipende operativamente dal comando della polizia locale territorialmente competente.
  2. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada immediatamente adiacenti alle medesime aree. Ai fini dell'applicazione del citato comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono anche le aree di circolazione limitrofe a quelle destinate al parcheggio.

Capo IV
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 14.
(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)

  1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
  2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, nei seguenti ambiti di intervento:

   a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

   b) interconnessione, a livello regionale e tra i capoluoghi di regione, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;

   c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

   d) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;

   e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni del territorio per lo sviluppo di politiche e interventi locali per la sicurezza, compreso il controllo di vicinato, nonché per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.

  3. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

   a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

   b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

   c) attività di sensibilizzazione ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

   d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.

  4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato negli ambiti e campi di intervento di cui ai commi 2 e 3.
  5. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui al presente articolo procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 2, della presente legge, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
  6. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui al presente articolo adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.

Art. 15.
(Cabina di regia regionale per la sicurezza urbana)

  1. È istituita presso ogni regione la cabina di regia regionale per la sicurezza urbana. Essa è convocata con cadenza almeno semestrale dal presidente della giunta regionale e comunque su richiesta del prefetto del capoluogo della regione e del comandante regionale del corpo di polizia locale.
  2. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta dal prefetto del capoluogo della regione, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali e della città metropolitana, se istituita, della polizia locale.
  3. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da tre membri designati dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo della regione scelti anche all'interno dei corpi provinciali delle Forze dell'ordine e da quattro membri designati, rispettivamente, uno dalla regione e tre dagli enti locali. Il comitato tecnico paritetico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
  2. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito a un altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.
  3. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.

Art. 18.
(Modifiche di norme)

  1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata ad esclusione degli articoli 7, 10 e 13.
  2. Al secondo comma dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».
  3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

   «e) ai corpi di polizia locale;».

  4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
  5. Al comma 221 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.

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