FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1889

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GAGLIARDI, COSTA, CASSINELLI

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di liquidazione dei compensi degli avvocati e di accelerazione del loro pagamento

Presentata il 5 giugno 2019

  Onorevoli Colleghi! — L'articolo 24 della Costituzione sancisce che il diritto alla difesa è, per ogni cittadino, un diritto inviolabile e, proprio a garanzia di tale diritto, assicura il riconoscimento dell'assistenza legale alle persone che non hanno i mezzi per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice.
  La disciplina prevista dalla Costituzione è stata poi articolata nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di seguito denominato «testo unico», che istituisce il patrocinio a spese dello Stato: un istituto che consente a ogni richiedente in possesso dei requisiti di legge di accedere alla difesa processuale gratuita senza dover anticipare alcuna spesa; il soggetto beneficiario può fruire, quindi, direttamente e immediatamente della difesa processuale senza dover sopportare alcun costo a suo carico.
  Il criterio ispiratore è, senza ombra di dubbio, quello di garantire l'effettività, non solo formale e al di fuori di qualsiasi vuota petizione di principio, del diritto di difesa dei non abbienti, previsto non soltanto dalla Carta costituzionale ma, prima ancora, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, ossia oltre sessant'anni fa.
  Il patrocinio a spese dello Stato costituisce, dunque, uno degli istituti che meglio rappresenta la civiltà giuridica del nostro Paese; purtroppo, dal punto di vista applicativo, il sistema è seriamente inficiato dall'eccessiva lentezza dello Stato nel pagamento delle parcelle dovute a seguito dell'ammissione al patrocinio. In media, le richieste di liquidazione depositate dagli avvocati difensori presso la cancelleria del giudice procedente registrano lunghi tempi di attesa per l'emanazione del decreto di pagamento: da sei mesi a un anno, nella migliore delle ipotesi, e, di norma, anche superiori a due anni.
  Il successivo mandato di pagamento richiede ulteriore tempo, al quale si aggiunge quello per l'effettivo trasferimento dei fondi dal Ministero della giustizia all'ufficio del funzionario delegato. Il corrispettivo per le attività defensionali svolte, dunque, è corrisposto, in media, non prima di due, tre anni dalla richiesta.
  Ciò non senza sottacere che la liquidazione dei compensi avviene al termine di ogni fase del procedimento o del grado del processo e, dunque, dopo anni di attività professionale svolta con la sostanziale e totale anticipazione di tutti i relativi costi.
  Ottenere l'effettivo pagamento delle parcelle del patrocinio a spese dello Stato è, ancora oggi, uno scoglio durissimo da superare per gli avvocati: sono necessari mesi e anni di attesa per incassare cifre che vengono dimezzate dal giudice e successivamente ulteriormente ridotte.
  Di fronte a tale situazione e in considerazione della crescente crisi nella quale molti studi legali versano, si rende necessaria l'adozione di disposizioni normative che, da un lato, superino i contrasti giurisprudenziali in merito all'interpretazione di talune norme del testo unico che hanno rallentato l’iter della liquidazione dei compensi dei difensori e, dall'altro, introducano fattori oggettivi di velocizzazione. Ed è proprio in tal senso che intende muoversi questa proposta di legge.
  L'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge, volta alla sostanziale attuazione del principio statuito dall'articolo 24 della Costituzione, ossia il diritto di difesa, tramite una più rapida procedura di pagamento delle competenze dovute all'avvocato che ha espletato la propria attività professionale in favore della parte non abbiente.
  L'articolo 2 prevede, ove possibile, la trasmissione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tramite posta elettronica certificata (PEC) o piattaforma elettronica.
  L'articolo 3, modificando l'articolo 79 del testo unico, intende superare la prassi in forza della quale molti uffici giudiziari subordinano la concessione o il mantenimento del beneficio solo a condizione che l'interessato produca una molteplicità di documenti riguardanti anche familiari e conviventi (ad esempio, titolarità di conti, schede telefoniche, utenze varie, eccetera) utilizzando mere formule di stile – una riproduzione della disposizione di cui all'articolo 96, comma 2, del testo unico – a sostegno della richiesta di integrazione. In tal senso, la norma proposta precisa che qualora l'autorità giudiziaria competente intenda chiedere documentazione integrativa dell'autocertificazione dovrà esplicitarne le ragioni con motivazione specifica. Inoltre, in assenza di uno specifico termine entro il quale gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, la proposta di legge introduce un termine di durata non inferiore a trenta giorni e non superiore a due mesi.
  L'articolo 4 modifica gli articoli 82 e 83 del testo unico. Da un lato, si unificano i criteri per la determinazione del compenso e delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, che vengono, poi, differenziati quanto alle modalità della liquidazione.
  Tra gli elementi di novità introdotti dalla disposizione si segnala, tra gli altri, l'adozione di una tabella nazionale di liquidazione standardizzata dei compensi degli avvocati, che, rendendo più agevole la loro determinazione, riduce il potenziale numero delle opposizioni a carico dell'erario in tale settore, garantisce la parità di trattamento per analoghe attività difensive svolte in luoghi diversi e favorisce, al contempo, una maggiore rapidità nella liquidazione dell'istanza.
  Inoltre, si prevede che la liquidazione del compenso e delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte sia effettuata al termine di ciascuna fase del procedimento o del grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, da parte dell'autorità giudiziaria che ha proceduto, anche in assenza di specifica richiesta del professionista.
  Qualora il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sia intervenuto successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento adottato, il difensore della parte beneficiaria ovvero il consulente di parte può depositare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione, avanti al giudice titolare del giudizio, un'istanza di liquidazione dei propri compensi. Il giudice deve provvedere entro quarantacinque giorni.
  Sempre in un'ottica acceleratoria, recependo le best practice fissate in molteplici protocolli stipulati tra il Consiglio dell'ordine degli avvocati e gli uffici giudiziari, si prevede la facoltà per il difensore di depositare, contestualmente all'istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.
  Si prevede, inoltre, che, anche ove il giudice intendesse attivare un'istruttoria sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti, si debba comunque procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per le attività espletate in favore della parte. Ciò vale anche nelle ipotesi di cui all'articolo 96 del testo unico nelle quali il magistrato trasmette gli atti alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
  L'articolo 5, intervenendo sull'articolo 86 del testo unico, al fine di evitare che la non ammissione al gratuito patrocinio o la revoca pregiudichino il diritto del difensore a percepire il compenso per l'attività defensionale prestata, con trasformazione del patrocinio a spese dello Stato in patrocinio a spese o a rischio dell'avvocato, prevede che la non ammissione o la revoca del beneficio non pregiudichino il diritto alla liquidazione dei compensi per le attività svolte dal difensore in favore della parte.
  L'articolo 6 dispone la trasmissione dell'istanza al magistrato anche tramite telefax o PEC, ove esistente.
  L'articolo 7, modificando l'articolo 96 del testo unico, prevede l'ammissione, in via provvisoria, dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato, salva la ripetizione delle somme eventualmente non spettanti. Viene altresì eliminata la disposizione che consentiva al magistrato di congelare la liquidazione dei compensi del difensore fino all'esito degli accertamenti disposti tramite la Guardia di finanza.
  Si dispone, infine, che in caso di inerzia del magistrato competente alla liquidazione la relativa competenza passi al capo dell'ufficio giudiziario.
  Gli articoli 8 e 9 recano disposizioni di coordinamento per la liquidazione dei compensi degli avvocati, alla luce dell'introduzione, in seno all'articolo 82 del testo unico, della tabella nazionale di liquidazione standardizzata.
  L'articolo 10 dispone che il Ministero della giustizia è tenuto a procedere al pagamento dei compensi dei difensori, degli ausiliari e dei consulenti tecnici che hanno prestato la loro opera professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato in via prioritaria rispetto agli eventuali creditori, così come individuati nello stato di previsione del competente dicastero e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione del magistrato competente. Per tali crediti si applica il secondo comma dell'articolo 1219 del codice civile.
  Si prevede, infine, il diritto del creditore all'integrale rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrisposte, qualunque sia la causa dell'inadempimento.
  L'articolo 11 reca una disposizione finale di armonizzazione della legislazione vigente relativa all'onorario spettante al difensore in caso di gratuito patrocinio a spese dello Stato che deve intendersi riferita al compenso spettante al medesimo difensore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge, al fine di garantire il diritto di difesa del cittadino ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, introduce modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di seguito denominato «testo unico», volte ad accelerare le procedure per il recupero dei compensi spettanti agli avvocati che hanno espletato l'attività professionale ai sensi degli articoli 74 e seguenti del testo unico.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 78 del testo unico)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 78 del testo unico è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'istanza può essere trasmessa anche mediante posta elettronica certificata (PEC), se esistente, o mediante apposita piattaforma elettronica».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 79 del testo unico)

  1. All'articolo 79 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Qualora l'istanza risulti incompleta o si intenda procedere all'accertamento della veridicità di quanto in essa indicato, il giudice procedente o il Consiglio dell'ordine degli avvocati competente devono richiedere la documentazione necessaria, assegnando all'interessato, a pena di inammissibilità, un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a due mesi. In ogni caso, gli effetti previsti dall'articolo 107 e dall'articolo 131 decorrono dalla data di presentazione dell'istanza e, in materia penale, dalla formulazione della riserva, purché la relativa domanda sia depositata nei successivi venti giorni»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il giudice competente che intende chiedere documentazione integrativa della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lettera c) del comma 1, deve esplicitarne le ragioni con motivazione specifica e concreta».

Art. 4.
(Modifiche degli articoli 82 e 83 del testo unico)

  1. L'articolo 82 del testo unico è sostituito dal seguente:

   «Art. 82. – (Compenso e spese del difensore)1. Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all'articolo 83 del presente decreto, sulla base della tabella nazionale di liquidazione standardizzata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale forense e il Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il decreto attuativo di cui al comma 1, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37, diversifica i compensi rispetto all'autorità giudiziaria e alla tipologia del procedimento, considerando la natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Sono altresì previsti meccanismi di revisione triennale dei compensi ivi stabiliti.
   3. Il compenso e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all'articolo 83 del presente decreto».

  2. L'articolo 83 del testo unico è sostituito dal seguente:

   «Art. 83. – (Compenso e spese dell'avvocato, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)1. La liquidazione del compenso del difensore e delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte è effettuata al termine di ciascuna fase del procedimento o del grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, anche in assenza di specifica richiesta del professionista; per il giudizio di cassazione, procede alla liquidazione il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente provvede anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi del procedimento o per i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è intervenuto dopo la loro definizione.
   2. Qualora il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sia intervenuto successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento adottato, il difensore della parte beneficiaria o il consulente di parte possono depositare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione, avanti al giudice titolare del giudizio, un'istanza di liquidazione dei propri compensi. Il giudice provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta e, comunque, dalla data di deposito.
   3. Il difensore può depositare, contestualmente all'istanza di pagamento, tutta la documentazione dell'interessato necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento. In particolare, il difensore può depositare le dichiarazioni dei redditi sino all'anno di conclusione del procedimento; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero ogni altra documentazione necessaria ai fini del computo del reddito; in mancanza della dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito o la mancanza di reddito; la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione; il provvedimento di ammissione in originale e il certificato di stato di famiglia aggiornato.
   4. Anche nelle ipotesi di cui all'articolo 96, comma 2, il magistrato deve, in ogni caso, provvedere alla liquidazione del compenso del difensore, dell'ausiliario e del consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio statale per le attività espletate a favore della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 86.
   5. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice, con atto separato, contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. Il giudice provvede alla liquidazione anche in assenza di specifica richiesta del professionista; qualora non provveda, il difensore può depositare istanza di liquidazione, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha definito il giudizio o la fase o dalla comunicazione dell'ammissione al beneficio, qualora la stessa intervenga successivamente alla conclusione del giudizio o della fase. Il giudice provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
   6. Il decreto di pagamento è notificato al beneficiario, al difensore e alle parti, nonché al pubblico ministero».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 86 del testo unico)

  1. L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

   «Art. 86. – (Recupero delle somme da parte dello Stato)1. In caso di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio o di revoca che intervengano dopo l'espletamento delle attività difensive, ovvero delle attività dell'ausiliario e del consulente tecnico, il giudice deve provvedere alla liquidazione del compenso del difensore dell'ausiliario e del consulente, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dello Stato di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate ai sensi del presente articolo».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 93 del testo unito)

  1. Al comma 1 dell'articolo 93 del testo unico, dopo la parola: «raccomandata» sono inserite le seguenti: «, fax o mediante PEC, se esistente,».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 96 del testo unico)

  1. All'articolo 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nei trenta giorni successivi a quello in cui è stata depositata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato, anche in via provvisoria in attesa degli accertamenti di cui ai commi 1-bis, 2 e 3, del presente articolo, al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Nel caso in cui il magistrato competente non provveda entro il termine di cui al comma 1, ovvero entro dieci giorni dalla data del deposito dell'eventuale documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'articolo 79, provvede il capo dell'ufficio giudiziario entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui al presente comma»;

   c) al comma 2, le parole: «prima di provvedere,» sono soppresse;

   d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Resta salva, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 86».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 106-bis del testo unico)

  1. Al comma 1 dell'articolo 106-bis del testo unico, dopo le parole: «spettanti al difensore» sono inserite le seguenti: «, come determinati dall'articolo 82,».

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 130 del testo unico)

  1. Al comma 1 dell'articolo 130 del testo unico, dopo le parole: «spettanti al difensore» sono inserite le seguenti: «, come determinati dall'articolo 82,».

Art. 10.
(Termine per il pagamento dei compensi liquidati e sanzioni in caso di inadempimento)

  1. I compensi del difensore, così come liquidati con decreto del magistrato competente, devono essere pagati con priorità sugli altri eventuali soggetti creditori, così come individuati nello stato di previsione del Ministero della giustizia, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione del relativo titolo.
  2. Ai crediti dei difensori, degli ausiliari e dei consulenti tecnici scaduti si applica l'articolo 1219, secondo comma, del codice civile.
  3. Nei casi previsti dal comma 2, il creditore ha diritto anche all'integrale rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, qualunque sia la causa dell'inadempimento.

Art. 11.
(Disposizione finale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nella legislazione vigente relative all'onorario spettante al difensore in caso di gratuito patrocinio a spese dello Stato si intendono riferite al compenso spettante al medesimo difensore.

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