FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1898-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 giugno 2019 (v. stampato Senato n. 1248)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(DI MAIO)

con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONISOLI)

con il ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(STEFANI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 giugno 2019

(Relatori: LUCCHINI e TRAVERSI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), l'11 giugno 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1898.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1898 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il decreto-legge, originariamente composto da 30 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 49 articoli; in termini di commi si è passati dagli 115 originari a 232; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile a due finalità, quella di semplificare la disciplina dei contratti pubblici e di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali; dall'altro lato quella di accelerare la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e i processi di ricostruzione di aree del Paese colpite da eventi sismici; andrebbe approfondita la coerenza con questo perimetro delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi da 27 a 29, concernenti la società Sport e salute Spa, 2-bis, commi 2 e 3, concernenti la composizione del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata, e 5-septies, concernente i sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 232 commi complessivi 40 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; il numero complessivo di provvedimenti attuativi previsti è 49; è prevista in particolare l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica; 16 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 9 decreti ministeriali e 23 provvedimenti di altra natura (quali linee guida, convenzioni, atti, ordinanze o provvedimenti dei commissari straordinari); in 9 casi sono previste forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali (intese o pareri della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-regioni; pareri degli enti territoriali coinvolti);

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    alcune disposizioni del testo si caratterizzano per una partizione interna di difficile leggibilità; si segnala in particolare il comma 20 dell'articolo 1 che è suddiviso in ben 26 lettere, la maggioranza delle quali a loro volta suddivise in numeri e, in alcuni casi in sottonumeri; lettere, numeri e sottonumeri introducono novelle spesso consistenti in sostituzioni di specifici commi di articoli del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) a loro volta suddivisi in lettere; in proposito si segnala l'opportunità di avviare per il futuro, ai fini della comprensione dei testi, una riflessione su quale possa essere il numero massimo di lettere e di numeri in cui un comma recante novelle ad un testo legislativo può essere ripartito (si potrebbe ad esempio ipotizzare non più di cinque lettere a loro volta ripartite in non più di tre numeri);

    il numero 4 della lettera gg) del comma 20 dell'articolo 1 prevede che nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, alcune linee guida «rimangono in vigore o restano efficaci […] in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273»; tale formulazione appare per un verso non chiara, in quanto la differenza tra il mantenimento in vigore e il mantenimento dell'efficacia non risulta, nello specifico contesto, di immediata evidenza e, per altro verso, vaga nel rinvio sintetico alle procedure di infrazione;

    la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 prevede che «le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata»; al riguardo, andrebbe valutata una possibile specificazione della formulazione della norma, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della norma (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato;

    l'articolo 5-septies reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili. In base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un «apposito provvedimento normativo» provvederà a dare attuazione agli interventi previsti; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio – anche attraverso l'approvazione di un apposito atto di indirizzo – la fonte giuridica del futuro provvedimento e se essa debba essere di rango primario, potendosi trattare di incidere sulle garanzie necessarie per il rispetto sostanziale della disciplina di protezione dei dati nonché alla luce dell'esigenza di realizzare un bilanciamento tra interessi giuridici di primario rilievo costituzionale;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

    le procedura di nomina dei numerosi commissari straordinari previsti dal provvedimento (si vedano in particolare gli articoli 4, 4-ter, 4-quinquies, 4-septies, 6) risultano derogatorie, peraltro in modo solo implicito, rispetto al modello di carattere generale indicato dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 (nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri);

    appare suscettibile di approfondimento, in alcuni casi, la definizione di funzioni e poteri dei commissari; in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 prevede che i commissari straordinari per le opere infrastrutturali possano operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatti salvi, tra le altre cose, «i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea», espressione che non appare dotata di forte cogenza sul piano giuridico; il comma 9 dell'articolo 4-ter affida a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio, nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, affidati a un Commissario straordinario, della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme; al riguardo, andrebbe valutato se la formulazione della disposizione non prefiguri un'impropria delegificazione (non riconducibile cioè al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) della disciplina antimafia di rango legislativo che risulterebbe suscettibile di deroga ad opera di un decreto ministeriale; il comma 2 dell'articolo 7 prevede che i commissari straordinari per la ricostruzione possano agire tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico; al riguardo, appare meritevole di approfondimento l'utilizzo dell'espressione «atti» che appare indeterminata (usualmente i commissari straordinari agiscono attraverso ordinanze); andrebbe altresì specificato come enucleare i «princìpi generali dell'ordinamento giuridico» che non potrebbero essere derogati e se si intenda in questo modo consentire una deroga – che pure presenta margini di indeterminatezza – ad ogni altra normativa, anche primaria; si segnala infine che il riferimento al rispetto della Costituzione appare pleonastico, perché ovvio; il comma 8-bis dell'articolo 13 prevede che con atto emanato ai sensi del ricordato articolo 7, comma 2, sono individuate le modalità con le quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi; al riguardo, andrebbe valutato se la formulazione non consenta un'impropria «delegificazione» della normativa sulla conferenza dei servizi recata dalla legge n. 241 del 1990, da parte di una fonte atipica quali gli «atti» dei Commissari straordinari; con riferimento ai poteri dei commissari straordinari, si ricorda peraltro che, nella XVII legislatura la Commissione parlamentare per la semplificazione, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato nella seduta del 24 febbraio 2016, aveva segnalato la necessità, a fronte delle criticità già allora frequentemente riscontrabili, di individuare una disciplina semplificata da applicare in maniera stabile ed uniforme in caso di eventi emergenziali – sia pure con riferimento specifico a quelli di protezione civile – graduando questi ultimi in base alla loro gravità (si dovrebbe insomma stabilire «a monte» in modo omogeneo a quali norme è possibile derogare in presenza di proclamazione di situazioni di emergenza);

    ai 16 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal provvedimento sono inoltre attribuiti in molti casi funzioni normative e comunque la definizione di aspetti rilevanti per l'attuazione della disciplina recata dal provvedimento; al riguardo si ricorda che tuttavia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rimane allo stato nell'ordinamento una «fonte atipica»;

    il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si provveda, per le ragioni esposte in premessa, a chiarire, anche attraverso l'approvazione di un idoneo atto di indirizzo, che l’«apposito provvedimento normativo» di cui all'articolo 5-septies, comma 3, avrà natura legislativa;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione degli articoli 1, comma 20, lettera gg), numero 4 e 3, comma 1, lettera a);

  il Comitato formula infine le seguenti raccomandazioni:

   provveda il legislatore ad avviare una riflessione, ai fini della comprensione dei testi legislativi, su quale possa essere il numero massimo di lettere e, all'interno delle lettere, di numeri e di sottonumeri, in cui un singolo comma recante novelle a un testo legislativo può essere suddiviso (potrebbe essere ad esempio preso in considerazione un numero massimo di cinque lettere, a loro volta ripartite in non più di tre numeri e di tre sottonumeri);

   provveda il legislatore ad avviare una riflessione sulle procedure di nomina dei commissari straordinari che oramai appaiono sovente derogare al modello previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, anche considerando l'opportunità di una riforma di tale disposizione, ormai così poco attuata nella prassi;

   provveda il legislatore, alla luce delle criticità evidenziate con riferimento agli articoli 4, comma 3; 4-ter, comma 9; 7, comma 2; 13, comma 8-bis, ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di «codificare» in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare;

   provveda il legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, allo stato, rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1898, di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, già approvato dal Senato e oggetto di numerose modifiche in quella sede;

   evidenziato come il provvedimento rechi una serie molto articolata di misure per facilitare gli interventi infrastrutturali, nonché per far fronte agli eventi sismici che hanno colpito il Molise e l'area etnea, nonché l'Abruzzo nel 2009, il nord e il centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e i comuni di Casamicciola terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017;

   rilevata, con riferimento al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, il quale interviene sull'articolo 65 del testo unico in materia edilizia, prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle «norme tecniche in vigore» prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento alle «norme tecniche in vigore», al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione nel sistema del testo unico in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato;

   rilevata, con riferimento al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 4-ter, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio, nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso affidati a un Commissario straordinario, anche in deroga alle relative norme, l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non prefiguri una sorta di «delegificazione spuria» della disciplina antimafia di rango legislativo, la quale risulterebbe suscettibile di deroga ad opera di un decreto ministeriale;

   segnalata, con riferimento all'articolo 7, relativo alla disciplina dei Commissari straordinari nominati in relazione agli eventi sismici del Molise e dell'area etnea, il quale al comma 2 specifica che i predetti Commissari straordinari possano agire tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, l'opportunità di rivedere l'espressione «atti», che appare indeterminata, di specificare come enucleare i «princìpi generali dell'ordinamento giuridico» che non potrebbero essere derogati e se si intenda in questo modo consentire una deroga ad ogni altra normativa, anche primaria, nonché di eliminare il riferimento al rispetto della Costituzione, il quale appare pleonastico;

   richiamata, con riferimento al comma 8-bis dell'articolo 13, il quale prevede che con atti emanati dai Commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma sono individuate le modalità con le quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi, l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non consenta una sorta di «delegificazione spuria» della normativa sulla conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli «atti» dei Commissari straordinari, con possibili conseguenze negative sulle possibilità di intervento degli enti territoriali, spesso coinvolti nelle conferenze dei servizi.

   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di competenza statale esclusiva, quali la «tutela della concorrenza» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e «ordinamento civile» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (C. 1898 Governo);

   rilevato che l'articolo 27 prevede l'integrazione di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, del contingente di personale delle Forze armate utilizzato, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nell'ambito del piano di impiego previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (cosiddetta «operazione strade sicure»), destinandolo a compiti di presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

   evidenziato che al contingente di 15 unità impiegato nella richiamata attività di presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno si applicheranno le medesime disposizioni di carattere ordinamentale già previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, per il contingente di 7.050 unità di cui è stata disposta la proroga per tutto il biennio 2018-2019 dal comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2019),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1898 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 32 del 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

   preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica di passaggio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

   condivise le finalità del provvedimento che reca disposizioni la cui applicazione, imprimendo una forte spinta alla ripresa dei lavori pubblici, porterà senz'altro effetti positivi sul piano occupazionale;

   preso atto delle modifiche introdotte in prima lettura dal Senato;

   apprezzato che la sospensione transitoria dell'applicazione di alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, disposta dall'articolo 1, fa comunque salve le norme a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla regolarità dei versamenti a carico dei datori di lavoro dei contributi previdenziali e assistenziali;

   preso atto che l'articolo 5-septies, riproducendo in parte il contenuto di un testo unificato approvato dalla Camera dei deputati (C. 1066 e abbinate), esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI, introduce disposizioni per garantire la videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, prevedendo l'istituzione di due distinti fondi, le cui risorse costituiscono limiti di spesa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato;

   osservato che l'articolo 14-bis autorizza i comuni della città metropolitana di Catania ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato complessivamente fino a quaranta unità di personale per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile;

   condivisa la finalità dell'articolo 23, che, al comma 1, lettera e-ter), dispone il rinvio dal 1° giugno al 31 ottobre 2019 della ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, sospesi, nelle zone del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpite dagli eventi sismici del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1898, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

   considerate le disposizioni recate, rispettivamente, dall'articolo 4-quinquies, che prevede misure volte ad assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, e dall'articolo 5-septies del decreto-legge, che dispone l'erogazione di risorse finanziarie per favorire l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole dell'infanzia nonché presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, al fine di assicurare la tutela dei minori e dei soggetti più vulnerabili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La XIII Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1898 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

   osservato che esso reca un complesso di disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, introducendo, tra l'altro, apposite disposizioni volte a semplificare e accelerare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione urbana, e ritenuto che, in tale contesto, una specifica attenzione meriti il verde urbano, anche come forma di sostegno al settore florovivaistico;

   osservato altresì favorevolmente che, nell'ambito del capo I, un'attenzione specifica è dedicata all'attuazione degli interventi idrici e di quelli di mitigazione del rischio idrogeologico compresi nei rispettivi Piani nazionali e ricordata l'importanza di tali interventi per l'attività agricola,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1898 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

   considerato che l'articolo 1, comma 20, lettera g), numeri 1) e 2), modifica in più punti l'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, disponendo che a tal fine il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, al fine di recepire quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273;

   rilevato che l'articolo 1, comma 20, lettera u), novella l'articolo 97, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 escludendo le gare transfrontaliere da quelle per le quali sono applicabili le cause di esclusione automatica, al fine di recepire quanto indicato nella citata procedura di infrazione n. 2018/2273;

   tenuto conto che l'articolo 1, comma 20, lettera gg), numero 4), introduce, all'articolo 216 del codice, il nuovo comma 27-octies il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, di un regolamento «unico» di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, che dovrà sostituire gli attuali decreti ministeriali e linee guida dell'ANAC, anche al fine di superare le criticità rilevate con le procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273;

   rilevato che contestualmente, nelle more dell'emanazione del citato regolamento, si dispone l'applicabilità dei richiamati decreti ministeriali e linee guida solo in quanto compatibili con i rilievi formulati nelle procedure di infrazione citate e si autorizzano Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAC ad apportare rispettivamente le modifiche ai decreti e alle linee guida necessarie ai soli fini dell'archiviazione delle predette procedure di infrazione;

   considerato che l'articolo 4-septies reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione con lo scopo anche di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione nn. 2014/2059 e 2017/2181,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 recante disposizioni urgenti per il rilancio dei settori dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell’iter al Senato, nella seduta del 7 maggio 2019;

   rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina in materia di contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)) e l'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l)); si pone pertanto l'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

    l'articolo 5-septies reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili; in base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un «apposito provvedimento normativo» provvederà a dare attuazione agli interventi previsti; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio la fonte giuridica del futuro provvedimento e se essa debba essere di rango primario, in modo da poter individuare nell'ambito della legge da approvare adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alle luce delle competenze di regioni e comuni in materia;

    il comma 8-bis dell'articolo 13 prevede che, con atto emanato dai Commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma, siano individuate le modalità con i quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi; al riguardo, andrebbe valutato se la formulazione non consenta una sorta di «delegificazione spuria» della normativa sulla conferenza dei servizi recata dalla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli «atti» dei Commissari straordinari, con un possibile impatto sulle competenze degli enti territoriali, di norma coinvolti nelle conferenze dei servizi;

    l'articolo 25 modifica una disposizione dell'ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici previste dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato previa intesa in sede di Conferenza, inizialmente previsto dalla norma; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    sostituire, all'articolo 5-septies, comma 3, le parole: «provvedimento normativo» con le seguenti: «provvedimento legislativo»;

    approfondire la formulazione dell'articolo 13, comma 8-septies;

    sostituire, all'articolo 25, comma 1, le parole: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

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