FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1934

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DEIDDA, CIABURRO, CIRIELLI, MOLLICONE,
PRISCO, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernenti il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa

Presentata il 26 giugno 2019

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende differire l'entrata in vigore del programma di riduzioni organiche del personale militare e civile impiegato nelle Forze armate e nell'ambito del Ministero della difesa, avviato con la legge 31 dicembre 2012, n. 244. Con tale legge, infatti, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare due o più decreti legislativi finalizzati a rivedere, in termini riduttivi, le dotazioni organiche complessive del citato personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del personale civile del Ministero della difesa. In particolare, i citati provvedimenti perseguirebbero l'obiettivo di far conseguire, entro il 2024, per un verso, una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento; per un altro verso, una riduzione generale a 150.000 unità con riferimento al personale militare delle tre Forze armate, nonché a 20.000 unità quanto a quello civile del Ministero della difesa.
  Com'è noto, il Governo ha esercitato il potere delegato con diversi decreti legislativi, tra i quali appare opportuno richiamare, in questa sede, il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, con cui è stato appunto confermato il conseguimento, entro il 2024, della citata riduzione generale: intervento di riduzione che, peraltro, va a sommarsi a quanto già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetto decreto «spending review», che aveva già disposto una sensibile riduzione complessiva del medesimo personale).
  Sennonché, la perseguita riduzione, con particolare riferimento al personale militare, e il limitato ricambio generazionale incidono in modo assolutamente negativo sull'intero sistema della difesa nazionale, e ciò in un periodo nel quale, al contrario, anche in ragione del complicato quadro internazionale, l'amministrazione della difesa dovrebbe dotarsi di un numero di uomini ben superiore a quello attualmente previsto, garantendo, al contempo, un costante avvicendamento tra le vecchie e le nuove generazioni.
  La presente proposta di legge, dunque, intende intervenire per rinviare di un decennio, almeno in prima battuta, il termine per il raggiungimento degli obiettivi imposti dai citati provvedimenti normativi, anche al fine di consentire, nel frattempo, l'approvazione di una riforma complessiva dell'organizzazione della difesa che consenta all'Italia di competere, anche sul piano militare, con gli altri Stati coinvolti nei vari e delicati scenari internazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 2-ter, alinea, 2197-bis, comma 1, 2204, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1, 2209-ter, comma 1, alinea, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2214-bis, comma 4, 2221-bis, comma 1, alinea, 2224, comma 1, lettera a), 2229, commi 1 e 6, 2233-bis, comma 1, alinea, 2236-bis, comma 1-quater, 2238-ter, comma 1, 2259-quater, comma 1, alinea, 2259-quinquies, comma 1, e 2259-sexies, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2024», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2034».
  2. Agli articoli 2206-bis, comma 1, lettera c), 2224, comma 1, lettera b), e 2259-ter, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2025», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2035».

Art. 2.

  1. All'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: «il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «il termine del 31 dicembre 2034, previsto dalle norme vigenti per la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità e del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, ai sensi degli articoli 798, 2206-bis e 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

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