FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1939

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge SalvaMare»)

Presentato il 26 giugno 2019

  Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi.
  In tale ottica e al fine del conseguimento delle predette finalità, il presente disegno di legge disciplina la gestione e il riciclo dei rifiuti accidentalmente raccolti in mare, mediante le reti durante le operazioni di pesca ovvero con qualunque altro mezzo, e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché l'adozione di misure atte a incentivare l'uso di attrezzature realizzate con materiali a ridotto impatto ambientale.
  La problematica relativa alla presenza di rifiuti nell'ambiente marino ha assunto negli ultimi decenni le dimensioni di una sfida globale e, pertanto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con l'obiettivo di contribuire al risanamento degli ecosistemi marini, si è impegnato nella definizione di un'iniziativa normativa che preveda soluzioni efficaci al problema dei rifiuti abbandonati in mare.
  Il presente disegno di legge si propone di:

   favorire il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati e incentivare campagne volontarie di pulizia del mare;

   promuovere l'economia circolare, mediante disposizioni volte a consentire la cessazione della qualifica di rifiuto con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati ovvero raccolti nell'ambito delle campagne di pulizia del mare;

   incentivare campagne di sensibilizzazione sulla materia.

  Nella predisposizione del presente disegno di legge si è tenuto conto del quadro delle fonti normative europee e nazionali vigenti nonché della direttiva 2019/883/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, la quale introduce una disciplina espressamente dedicata ai rifiuti accidentalmente pescati.
  Si ritiene, quindi, particolarmente utile una specifica proposta normativa che agevoli il conferimento dei rifiuti raccolti in mare durante le operazioni di pesca, in perfetta coerenza con le previsioni della citata direttiva.
  Considerato il ruolo chiave che i pescatori rivestono nell'attività di raccolta dei rifiuti durante le operazioni di pesca, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ritiene strategico agire in due direzioni: chiarire il quadro normativo di riferimento, evitando conseguenze sanzionatorie per i pescatori che effettuino la raccolta «accidentale» durante l'attività di pesca, e incentivare gli stessi al conferimento dei rifiuti pescati agli impianti portuali di raccolta; incrementare presso questi operatori (ma anche nella collettività) la consapevolezza della necessità di salvaguardare la pulizia dell'ambiente marino.
  A quest'ultimo fine, è necessario stimolare la partecipazione dei pescatori alla raccolta volontaria durante le proprie attività quotidiane e, al contempo, promuovere l'avvio di campagne di sensibilizzazione per incentivare l'attività di pulizia del mare.
  I numerosi e lodevoli progetti di pulizia dei mari, che negli anni sono stati realizzati volontariamente dalle associazioni ambientaliste o da altri soggetti privati, rappresentano infatti un esempio di comportamento virtuoso che il presente disegno di legge vuole promuovere e incentivare.
  Il disegno di legge si compone di sette articoli.

  Articolo 1 (Definizioni). L'articolo individua le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente quelle recate dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel medesimo articolo sono previste, inoltre, specifiche definizioni.

  Articolo 2 (Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati). L'articolo individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. Tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti delle navi ai fini del conferimento agli impianti portuali di raccolta, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate dall'articolo in esame. Il conferimento dei rifiuti pescati accidentalmente nell'impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste.
  Al fine di evitare che i costi della gestione dei rifiuti pescati accidentalmente gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti, è previsto che i costi di gestione di tali rifiuti siano coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o al tributo di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il comma 3 dell'articolo in esame chiarisce che il conferimento di tali rifiuti, da parte di pescatori o di utenti dei porti, avviene a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
  Si anticipa in tal modo l'attuazione delle disposizioni contenute nella citata direttiva 2019/883/UE, con particolare riferimento ai sistemi di finanziamento alternativi, previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della stessa direttiva, che riconosce agli Stati membri la possibilità di coprire tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi.
  Queste modalità di copertura finanziaria sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, cui spetta altresì il compito di individuare i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della tariffa medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. In questo modo saranno definiti le componenti dei costi e il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, comprese le modalità di riassegnazione delle somme riscosse nel territorio nazionale alle autorità portuali che sostengono effettivamente tali costi, tenendo conto di sistemi di recupero dei costi che non disincentivino il conferimento dei rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.
  Il comma 6 prevede misure premiali per il comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati. Tali misure premiali saranno individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che fisserà anche modalità, termini e procedure per l'applicazione delle menzionate misure premiali al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

  Articolo 3 (Campagne di pulizia). L'articolo illustra le modalità di organizzazione delle campagne volontarie di pulizia del mare per la raccolta dei rifiuti. Tali campagne possono essere organizzate su iniziativa dell'autorità competente o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne di pulizia possono essere iniziate solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente. È in ogni caso riservata alla predetta autorità competente la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero di adottare prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree marine interessate dalle attività stesse e le modalità di raccolta dei rifiuti.
  Alle campagne volontarie di pulizia del mare possono partecipare gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.
  Ai rifiuti volontariamente raccolti durante le campagne di pulizia del mare si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

  Articolo 4 (Promozione dell'economia circolare). L'articolo, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica, in conformità alla classificazione della gerarchia dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di stabilire, nel rispetto dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e le modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

  Articolo 5 (Campagne di sensibilizzazione). L'articolo prevede la possibilità di realizzare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della legge. Le modalità di svolgimento delle predette campagne sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Articolo 6 (Materiali di ridotto impatto ambientale. Certificazione ambientale). Al fine di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti nell'ecosistema marino e alla loro corretta gestione, si è ritenuto opportuno estendere l'ambito di applicazione della legge al comparto della pesca prevedendo l'adozione di misure atte a incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici. Tali misure prevedono l'attribuzione di una certificazione ambientale agli imprenditori ittici che si impegnano a utilizzare materiali a ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono rifiuti accidentalmente pescati. Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, disciplini le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di tale certificazione. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo stabilisca le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione ambientale di cui al comma 1 anche ai fini del programma di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

  Art. 7 (Clausola di invarianza finanziaria). L'articolo prevede la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e precisando che le amministrazioni interessate provvedono alle attività ad esse spettanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196)

  Articolo 1.

  L'articolo 1 del disegno di legge individua le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  L'articolo contiene esclusivamente definizioni e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

  Articolo 2.

  L'articolo 2 individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati: tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti prodotti delle navi, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dall'articolo in esame, e pertanto devono essere conferiti agli impianti portuali di raccolta. Il conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste. Il comma 3 dell'articolo in esame chiarisce che il conferimento di tali rifiuti, da parte di pescatori o di utenti dei porti, avviene a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
  Al fine di evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti, è previsto che tali costi siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti. La direttiva 2019/883/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), che ai rifiuti accidentalmente pescati «non si impone alcuna tariffa diretta». Il regime premiale per le navi che conferiscono, in un impianto portuale di raccolta, rifiuti pescati accidentalmente è dunque costituito dal fatto che – in riferimento a detta tipologia di rifiuti – le navi non pagheranno alcuna tariffa diretta, fermo restando in ogni caso il pagamento della tariffa indiretta, non legata né proporzionata ai rifiuti conferiti negli impianti portuali di raccolta. La direttiva prevede altresì, quale ulteriore misura premiale e al fine di «evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti», che gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano «tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili». Secondo il presente disegno di legge i costi degli impianti portuali di raccolta concernenti i rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o al tributo di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (commi 4 e 5 dell'articolo 2 in esame). I costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella citata tassa sui rifiuti o nel citato tributo e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta; di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tali costi a carico dei soggetti ai quali la tariffa verrà applicata. Il comma 6 dell'articolo in esame prevede misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dallo stesso articolo, nonché modalità, termini e procedure per l'applicazione delle stesse al sistema di punti per infrazioni gravi di cui agli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le misure premiali non assumono valenza economica, ma sono connesse al sistema dei punti al quale è sottoposto il titolo abilitativo del comandante dell'unità. La previsione di tali misure premiali è volta a incentivare e a valorizzare condotte (come la raccolta, la separazione e il conferimento dei rifiuti di plastica) che, pur comportando un appesantimento del normale e già intenso impegno nell'attività di pesca, si dimostrano vantaggiose per la collettività. Dall'attuazione del comma 6 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Articolo 3.

  L'articolo 3 illustra le modalità di organizzazione delle campagne volontarie di pulizia del mare. Tali campagne possono essere organizzate d'ufficio o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne possono essere avviate dopo sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente. È in ogni caso riservata alla predetta autorità la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree marine interessate dalle attività stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti. Alle campagne volontarie di pulizia del mare possono partecipare gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.
  Fermo restando che l'articolo in esame prevede una mera facoltà di organizzare le campagne di pulizia in mare, le stesse saranno attuate in ogni caso dai soggetti promotori o partecipanti con proprie risorse, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7.
  La copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, in virtù del rinvio all'articolo 2, operato dal comma 4 dell'articolo in esame, verrà posta a carico del sistema tariffario; di conseguenza non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tali costi a carico dei soggetti ai quali la tariffa verrà applicata.

  Articolo 4.

  L'articolo 4, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica, in conformità alla gerarchia dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di stabilire, nel rispetto dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e le modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.
  Tali attività rientrano già nella competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in particolare in quella della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di talché non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Articolo 5.

  L'articolo 5 prevede la possibilità di organizzare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della legge. Le modalità organizzative delle predette campagne sono stabilite da un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti. Le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di tali campagne senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro a dette campagne potranno verosimilmente partecipare anche soggetti privati che, in tal caso, sosterranno i relativi costi.
  Come espressamente evidenziato, le disposizioni dell'articolo in esame, peraltro formulate come mera facoltà, saranno attuate dalle amministrazioni competenti, che provvederanno all'eventuale organizzazione di tali campagne di sensibilizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Articolo 6.

  Al fine di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione, si è ritenuto di prevedere l'adozione di misure atte a incentivare comportamenti rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici. Tali misure prevedono l'attribuzione di una certificazione ambientale, attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca effettuata, agli imprenditori ittici che si impegnano a utilizzare materiale di ridotto impatto ambientale nell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura, che partecipano a campagne di pulizia del mare o che conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, stabilisce le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di tale certificazione.
  Le disposizioni dell'articolo 6 saranno pertanto attuate secondo le modalità individuate con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La certificazione ambientale verrà rilasciata ai sensi del predetto decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato all'articolo 7 del disegno di legge.
  Istituti consimili risultano peraltro già disciplinati da disposizioni normative vigenti, quali ad esempio il regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made green in Italy», di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, e il regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2017, n. 142.
  Il comma 3 dell'articolo in esame contiene una previsione che individua la certificazione ambientale, di cui al comma 1 del medesimo articolo come un possibile presupposto per il programma di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tale ultima disposizione disciplina i casi nei quali è possibile intervenire in modo premiale sul sistema dei punti previsti per la licenza di pesca. Il comma pertanto non individua uno strumento idoneo in sé a intervenire autonomamente sul sistema dei punti della licenza di pesca previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ma solo un elemento da valutare nel caso di configurazione dell'ipotesi prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento ai commi 2 e 3, si rappresenta che le attività ivi previste rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e rappresentano un modesto aggravio di compiti, che possono essere svolti dalle risorse umane disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, eventuali nuovi o maggiori oneri di funzionamento graveranno sui capitoli di spesa 1381 e 2121 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul capitolo 1932 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

  Articolo 7.

  L'articolo 7 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il problema della presenza di rifiuti nell'ambiente marino ha assunto negli ultimi decenni le dimensioni di una sfida globale: si stima, infatti, che ogni anno vengano prodotti 280 milioni di tonnellate di plastiche e che di queste almeno 8 milioni, sotto forma di rifiuti, finiscano nei mari di tutto il mondo, causando pregiudizio per l'ambiente, riflessi sull'economia, soprattutto quella legata al turismo, e sulla stessa salute pubblica. A ciò si aggiunga che una volta dispersi nell'ambiente i rifiuti plastici vanno incontro a processi di degradazione che ne determinano la frammentazione in porzioni sempre più piccole. Tali evidenze globali sono purtroppo presenti anche nel nostro Paese: secondo un'indagine dell'associazione Legambiente, ben il 96 per cento dei rifiuti galleggianti nei nostri mari è costituito da plastica. Inoltre, manca nel nostro Paese una specifica disciplina che permetta di individuare adeguate modalità di raccolta e di gestione di tali rifiuti, specialmente di quelli presenti sui fondali, che ne costituiscono la parte maggiore e sono quelli di maggiori dimensioni.
  Tali considerazioni hanno quindi indotto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a intervenire con decisione per definire una normativa che possa agevolare il conferimento dei rifiuti raccolti in mare accidentalmente durante le operazioni di pesca da parte dei pescatori, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali.
  Il presente disegno di legge è stato quindi predisposto in coerenza con le linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentate nel luglio 2018 alla Commissione ambiente della Camera dei deputati dal Ministro Sergio Costa e, in particolare, con il secondo obiettivo, relativo alla salvaguardia della natura, alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione dell'acqua come bene comune. Infatti, il presente disegno di legge persegue gli obiettivi definiti nelle priorità politiche per l'anno 2019 di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 266 dell'8 agosto 2018, in particolar modo nell'ambito della priorità politica 3: «promuovere misure per limitare il “marine litter” e per incentivare il recupero dei rifiuti in mare anche attraverso il coinvolgimento dei pescatori».

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Il quadro normativo nazionale relativo alla materia di cui trattasi è costituito dalle seguenti disposizioni normative:

   articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

   articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

   legge 24 novembre 1981, n. 689.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Il disegno di legge incide su leggi o regolamenti vigenti, in particolar modo su quanto previsto nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di fatto anticipando l'attuazione della direttiva 2019/883/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, la quale introduce una disciplina espressamente dedicata ai rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento proposto è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Le disposizioni sono compatibili con il dettato dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione, non vi è la possibilità di delegificare la materia ed è stato adottato nel rispetto degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Allo stato risulta essere stata presentata dall'onorevole Muroni, in data 11 luglio 2018, una proposta di legge (atto Camera n. 907) recante «Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino».

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Si illustra, di seguito, il quadro normativo vigente sulle materie trattate nel disegno di legge:

  1) la direttiva quadro sulla strategia marina 2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive-MSFD) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, costituisce il pilastro ambientale della politica marittima dell'Unione europea (IMP) e della «Blue Economy» e attua l'approccio ecosistemico, ponendosi come obiettivo quello di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale (Good Environmental Status – GES) per le acque marine dell'Unione europea;

  2) la nuova direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, contiene un riferimento espresso alla riduzione del marine litter dichiarando, nelle premesse, che tale riduzione deve essere realizzata in misura sufficiente da tutti gli Stati membri e prevedendo specificamente, al novellato articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, l'obbligo di adottare misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tra queste misure obbligatorie sono state previste specifiche misure in merito ai rifiuti dispersi in mare:

   a) identificare i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottare misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;

   b) mirare a porre fine alla dispersione di rifiuti nell'ambiente marino come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo;

   c) sviluppare e sostenere campagne di informazione per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione della formazione di rifiuti e della dispersione degli stessi;

  3) la direttiva 2019/883/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, che introduce una disciplina espressamente dedicata ai rifiuti pescati dalle reti durante le operazioni di pesca.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Non risultano allo stato obblighi internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Non consta l'esistenza di linee prevalenti nella regolamentazione degli altri Stati membri dell'Unione europea in merito alla materia su cui verte il disegno di legge.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  L'intervento inserisce le seguenti nuove definizioni:

   a) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca ovvero comunque occasionalmente raccolti in mare, con qualunque mezzo;

   b) «rifiuti volontariamente raccolti»: rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare di cui all'articolo 3;

   c) «campagna di pulizia del mare»: iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

   d) «campagna di sensibilizzazione»: attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare;

   e) «autorità competente»: ente territorialmente competente;

   f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui all'articolo 3, comma 1.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  L'intervento normativo non presenta disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Sono previsti i seguenti atti attuativi:

   all'articolo 2, comma 6, del disegno di legge è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzato a individuare misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dallo stesso articolo 2, nonché le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione delle medesime misure premiali al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

   all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, finalizzato a individuare le modalità di organizzazione delle campagne di pulizia per la raccolta dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

   all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di stabilire i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere tali, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione delle campagne di sensibilizzazione;

   all'articolo 6, comma 2, del disegno di legge è prevista l'adozione di un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con cui il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione ambientale di cui al comma 1 del medesimo articolo 6;

   all'articolo 6, comma 3, del disegno di legge è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di disciplinare le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione ambientale di cui al comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge, anche ai fini del programma di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici derivanti da studi e da campagne volontarie effettuati nel tempo, inerenti ai principali oggetti ritrovati in mare nonché ai quantitativi generali di rifiuti ritrovati in mare. Non si ravvisa la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

   a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo;

   b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare di cui alla lettera c);

   c) «campagna di pulizia del mare»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

   d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare;

   e) «autorità competente»: il comune territorialmente competente;

   f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1.

Art. 2.
(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.
  2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
  3. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste.
  4. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.
  5. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 4 del presente articolo, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, nonché le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione delle stesse al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 3.
(Campagne di pulizia del mare)

  1. I rifiuti di cui all'articolo 1, lettera b), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia del mare organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree marine interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.
  3. Alle campagne di cui al comma 1 possono partecipare gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.
  4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

  1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.
(Campagne di sensibilizzazione)

  1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità per l'effettuazione delle predette campagne.

Art. 6.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Certificazione ambientale)

  1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è rilasciata una certificazione ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.
  2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il rilascio della certificazione di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di cui al comma 1 anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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