FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1958

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FIORINI, SPENA, MARROCCO, VERSACE, VIETINA, MUGNAI, BAGNASCO, BARTOLOZZI, BOND, BRAMBILLA, CASSINELLI, NOVELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'affidamento di minori a comunità e istituti

Presentata il 5 luglio 2019

  Onorevoli Colleghi! – Il 27 giugno 2019, numerose persone, tra cui il sindaco di Bibbiano (Reggio Emilia), del Partito Democratico, politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una ONLUS di Torino, sono state raggiunte da misure cautelari disposte dai carabinieri di Reggio Emilia.
  L'inchiesta vede al centro la rete dei servizi sociali della Val d'Enza, accusati di aver redatto false relazioni per allontanare un certo numero di bambini dalle famiglie e collocarli in affido «retribuito» presso amici e conoscenti.
  Quanto ricostruito dagli investigatori mostra un giro d'affari del valore di centinaia di migliaia di euro, di cui beneficiavano alcuni degli indagati, mentre altri si avvantaggiavano, a vario titolo, dell'indotto derivante dalla gestione dei minori attraverso i finanziamenti regionali, grazie ai quali venivano, inoltre, organizzati dalla ONLUS di Torino anche numerosi corsi di formazione e convegni. Tra i reati contestati ci sono frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione e peculato d'uso.
  Sono state registrate ore e ore di intercettazioni durante le sedute di psicoterapia dei minori, anche in tenera età, dopo che gli stessi erano stati allontanati dalle rispettive famiglie attraverso le più ingannevoli e disparate strategie: la falsificazione delle relazioni, l'aggiunta mirata di connotazioni sessuali ai disegni dei bambini, il travestimento dei terapeuti da personaggi cattivi delle fiabe in rappresentazione dei genitori intenti a fargli del male, la generazione di falsi ricordi di abusi sessuali con elettrodi di quella che veniva spacciata ai bambini come la «macchinetta dei ricordi» in grado di produrre stimolazioni elettromagnetiche.
  Il tutto durante lunghi anni nel corso dei quali i servizi sociali hanno omesso di consegnare ai bambini lettere e regali dei genitori naturali, che i carabinieri hanno trovato e sequestrato in un magazzino dove erano accatastati.
  Quello che è emerso è un agghiacciante business criminale sull'affidamento di minori sottratti alle famiglie, che venivano poi affidati e sottoposti a un circuito di cure private a pagamento da parte della ONLUS piemontese. Tra gli affidatari dei minori ci sarebbero anche titolari di sexy shop, persone con problematiche psichiche e con figli suicidi. Infine, secondo il quadro accusatorio, ci sarebbero stati due casi di abusi sessuali presso le famiglie affidatarie e in comunità verificatisi dopo l'illegittimo allontanamento.
  Insomma, è emersa una vera e propria «galleria degli orrori», in cui i bambini venivano allontanati dalle famiglie, collocati in affido retribuito e sottoposti a un programma psicoterapeutico che generava un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro.
  La proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione è finalizzata a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che, al di là delle singole responsabilità penali, che saranno appurate dalla magistratura, consenta di verificare se gli abusi emersi siano un caso isolato, come speriamo, o, piuttosto, abbiano una portata più ampia.
  È necessario, tra l'altro, verificare, più in generale, le condizioni effettive dei minori affidati, anche attraverso il monitoraggio delle modalità di affido nel nostro Paese, nonché i rapporti tra gli istituti e le comunità e i soggetti istituzionali competenti (servizi sociali, ONLUS e altri soggetti sociali che operano nel settore dell'assistenza dei minori), con riguardo ai criteri e alle modalità di affidamento dei minori.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di minori a comunità e istituti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sull'efficacia della normativa vigente in materia di diritti e tutela dei minori affidati temporaneamente a comunità e istituti e sulle modalità in cui si svolgono tali affidi.

Art. 2.

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) verificare lo stato e la gestione degli istituti e delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni dei soggetti affidati, anche attraverso il monitoraggio delle modalità di affidamento dei minori nel nostro Paese;

   b) indagare sull'eventuale esistenza di abusi e di violazioni della normativa vigente da parte dei soggetti coinvolti negli affidamenti, verificando altresì il rispetto della dignità e dell'integrità dei minori affidati, nonché sulle carenze nell'applicazione della normativa nazionale sull'affidamento dei medesimi;

   c) verificare i rapporti tra gli istituti e le comunità e i soggetti istituzionali competenti in materia di assistenza dei minori, con particolare riguardo ai criteri e alle modalità di assegnazione dei minori in affidamento;

   d) verificare se i progetti di affidamento garantiscano il costante scambio di informazioni tra il giudice tutelare, il tribunale per i minorenni, gli operatori socio-sanitari delle aziende sanitarie locali e le regioni competenti;

   e) verificare le modalità di accreditamento e di attribuzione di eventuali finanziamenti agli istituti e alle comunità di tipo familiare che accolgono minori da parte delle istituzioni locali;

   f) formulare proposte di carattere normativo finalizzate a:

    1) garantire la piena ed effettiva tutela dei diritti dei minori affidati temporaneamente a comunità e istituti, anche alla luce della verifica dell'adeguatezza della legislazione statale e regionale vigente in materia;

    2) prefigurare una revisione del sistema dei controlli anche di competenza regionale, al fine di renderli più efficaci;

    3) prevenire l'allontanamento dei minori dalle famiglie di origine e promuovere forme alternative all'affidamento alle comunità e agli istituti, anche al fine di facilitare le procedure di adozione dei minori.

  2. Qualora ravvisi abusi o violazioni della normativa o della dignità e dell'integrità dei minori affidati, ovvero carenze nell'applicazione della normativa nazionale sull'affidamento di minori in una o più regioni, la Commissione, sentiti, ove lo ritenga opportuno, gli organi giudiziari e di polizia territorialmente competenti e le associazioni locali interessate, può segnalare alla regione le eventuali criticità riscontrate relativamente all'impiego delle risorse umane ed economiche destinate a supporto dei servizi e chiedere ad essa di trasmettere un rapporto sulle condizioni necessarie per l'idoneo sviluppo del percorso di affidamento, recante le misure che la regione stessa intende assumere per ovviare alle violazioni o alle carenze riscontrate.

Art. 3.

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

Art. 4.

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.

Art. 5.

  1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresì l'articolo 203 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione può richiedere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.
  5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  9. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 6.

  1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 2 si applica a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 5.

Art. 7.

  1. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
  3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 10.000 euro per il 2019 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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