FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 20

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Le cronache riportano spesso casi di maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disabili, ovvero persone in posizione di particolari debolezza, vulnerabilità e soggezione, che si verificano all'interno di strutture, pubbliche e private, quali gli asili nido, le scuole per l'infanzia, le strutture socio-assistenziali o le comunità socio-educative, in cui tali soggetti sono accolti.
  Vi è pertanto la necessità di interventi efficaci e idonei a contrastare questi aberranti fenomeni e a impedire che continuino a verificarsi episodi di maltrattamenti di natura fisica e psicologica tali da cagionare, in soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, sofferenze e umiliazioni inaccettabili.
  In particolare, appare quanto mai necessaria e urgente l'installazione di un sistema di videosorveglianza interno agli asili nido e alle scuole dell'infanzia nonché nelle strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali che ospitano anziani e disabili non autosufficienti e nelle comunità familiari o socio-educative che accolgono minori e ciò con un duplice scopo: da un lato, garantire la sicurezza e l'incolumità di soggetti che necessitano di particolare tutela nonché la tranquillità delle loro famiglie; dall'altro fungere da strumento deterrente contro ogni tipo di abuso da parte di coloro che operano in tali strutture o, addirittura, di soggetti esterni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Vigilanza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia).

  1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso, a scopo di vigilanza.
  2. L'attività di installazione, gestione, sicurezza e controllo dei sistemi di videosorveglianza è posta a carico delle amministrazioni locali e dei gestori delle strutture di cui al comma 1.
  3. Le amministrazioni comunali provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione del presente articolo, assicurando che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia siano affidate in via esclusiva al personale incaricato della vigilanza e del controllo sulle medesime strutture.
  4. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso nelle strutture di cui al comma 1 deve garantire il diritto alla riservatezza.
  5. L'accesso e l'utilizzo dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo sono consentiti solo all'autorità giudiziaria e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Art. 2.
(Vigilanza nelle strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali e nelle comunità familiari o socio-educative ospitanti minori).

  1. Al medesimo fine di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali e le comunità familiari o socio-educative ospitanti minori, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotate di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le strutture di cui al comma 1 provvedano all'installazione di telecamere a circuito chiuso nei propri locali.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture di cui al comma 1 siano affidate in via esclusiva al personale incaricato della vigilanza e del controllo sulle medesime strutture.

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