FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2025

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOLDI, MOLINARI, ALESSANDRO PAGANO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BISA, BITONCI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CESTARI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LOSS, LUCCHINI, MURELLI, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, VALBUSA, ZORDAN

Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 25 luglio 2019

  Onorevoli Colleghi! — In ambito odontoiatrico, i livelli essenziali di assistenza, come definiti dall'allegato 4C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», sono limitati a poche prestazioni, subordinati a stringenti condizioni di accesso e – ciò che è più grave – applicati in maniera insufficiente e disomogenea dalle regioni. Si riscontrano gravi carenze persino nell'erogazione delle prestazioni minime essenziali che dovrebbero essere garantite in condizioni di uniformità sul territorio nazionale, costringendo conseguentemente la maggior parte dei cittadini a rivolgersi al privato e a sostenere il costo, assolutamente non indifferente, delle cure ricevute.
  È una situazione che trova riscontro negli ultimi dati forniti dall'ISTAT, secondo cui il numero di italiani che, per motivi economici, hanno dovuto rinunciare alle cure odontoiatriche ammonta addirittura a 5 milioni. Al Servizio sanitario nazionale (SSN), a causa dei fattori sopra evidenziati, si rivolge solamente un'esigua minoranza della popolazione, mentre la restante parte opta, ove possibile, per un dentista privato, per una struttura odontoiatrica ovvero per il cosiddetto «turismo dentale», viaggiando verso i Paesi dell'est Europa in cerca di cure a basso costo.
  Ebbene, il quadro sopra delineato, già di per sé critico, rischia di aggravarsi ulteriormente nel prossimo futuro a causa di una vera e propria falla del sistema, che impedisce agli odontoiatri di accedere in numero adeguato ai corrispondenti ruoli del SSN. La questione concerne, innanzitutto, i requisiti minimi richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigente medico odontoiatra. In base alla normativa vigente, infatti, possono accedere alle procedure concorsuali in questione solamente i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e i laureati in medicina legittimati all'esercizio della professione odontoiatrica in possesso di un diploma di specializzazione in materia afferente. È quanto prevede, in particolare, l'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, il quale menziona espressamente la «specializzazione nella disciplina» tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi di cui si discute.
  L'imprescindibilità del suddetto requisito è prevista anche dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria». La lettera h-ter) della disposizione in esame – inserita, recentemente, dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto «decreto Balduzzi»), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 – stabilisce, infatti, in via generale e senza eccezioni – dettando, quindi, una regola valida anche per gli odontoiatri – che l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale avviene secondo graduatorie provinciali riservate «esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse».
  Dal combinato disposto delle previsioni sopra citate, si evince, dunque, che, nel sistema attuale, il possesso del diploma di specializzazione costituisce un requisito indispensabile ai fini dell'accesso ai concorsi per dirigente medico e alle funzioni di specialista ambulatoriale del SSN.
  Senonché, nel caso specifico degli odontoiatri, il requisito in questione finisce di fatto per azzerare del tutto, o quasi, la platea di potenziali partecipanti ai concorsi di cui si discute. Per l'area odontoiatrica, infatti, le classi di specializzazione attualmente istituite sono solamente tre (chirurgia orale, ortognatodonzia e odontoiatria pediatrica) e manca completamente una programmazione delle scuole, a livello nazionale, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Pertanto, non si hanno dati sulle scuole di specializzazione post lauream in odontoiatria effettivamente esistenti, sulla loro distribuzione sul territorio e sul numero di posti da queste messi a disposizione. L'unica cosa certa è che i posti in questione sono assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno di odontoiatri del SSN.
  La situazione è, poi, destinata ad aggravarsi ulteriormente negli anni a venire a causa del pensionamento di molti professionisti che attualmente lavorano o collaborano con il SSN: la mancanza di odontoiatri in possesso del diploma di specializzazione, infatti, potrebbe impedire il fisiologico ricambio degli organici.
  Occorre, dunque, intervenire al fine di mantenere in equilibrio il sistema e garantire un'adeguata dotazione organica del servizio odontoiatrico pubblico, sufficiente, quantomeno, ad assicurare l'erogazione delle prestazioni minime ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.
  A tale scopo, l'articolo 1 della presente proposta di legge abolisce il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del SSN. Si tratta, infatti, di un vincolo eccessivamente stringente per l'area odontoiatrica, che non tiene conto della situazione concreta delle scuole di specializzazione, della loro mancata programmazione a livello nazionale, dell'obiettiva assenza di specialisti, nonché dell'alto livello delle conoscenze e delle competenze professionali acquisite dai professionisti con il corso di laurea.
  L'articolo 2 dispone, infine, l'abrogazione delle disposizioni che impongono il possesso della specializzazione ai fini dell'accesso degli odontoiatri al SSN.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accesso degli odontoiatri ai concorsi e alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale)

  1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
(Abrogazioni)

  1. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.
  2. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».

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