FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2069

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LATTANZIO

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e disposizioni per la disciplina dell'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di istruzione superiore e a diversi corsi di laurea o diploma

Presentata il 7 agosto 2019

  Onorevoli Colleghi! – Quello dell'università è un mondo in continua evoluzione, influenzato quotidianamente da nuovi flussi di informazioni e conoscenza. Le opportunità offerte dal panorama universitario sono dunque molteplici: in tale ottica risulta assolutamente anacronistica la disposizione dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che vieta di frequentare, contemporaneamente, più di un corso di laurea presso gli atenei italiani.
  L'ampio ventaglio dell'offerta formativa universitaria, spesso fortemente specializzata, in associazione con un sempre più evidente bisogno di interdisciplinarietà nella formazione dei giovani, deve essere sfruttato per rispondere adeguatamente ad un mondo del lavoro che si fa sempre più complesso e sfaccettato. Al bisogno di specializzazione si associa la necessità di saper rispondere a sfide lavorative caratterizzate da una natura cross-cutting, che tengano dunque adeguatamente conto dei risvolti e delle influenze in una ampia varietà di settori. In tale contesto, la persistenza del divieto di iscrizione in due diversi corsi di laurea appare priva di senso, e si ritiene quindi necessario sopprimere il divieto stesso.
  La presente proposta di legge, dunque, dispone l'abrogazione del secondo comma del citato articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, il quale prevede che «Salvo il disposto dell'articolo 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola». In tal modo si garantisce una più forte caratterizzazione dei percorsi universitari scelti, permettendo anche di allineare l'offerta formativa dedicata ai nostri studenti a quella dei loro coetanei europei.
  Al momento per gli studenti italiani esiste un'unica modalità per conseguire il cosiddetto «double degree»: quando una università italiana ha stipulato specifici accordi con un ateneo straniero, permettendo il conseguimento contemporaneo di un titolo riconosciuto nel nostro Paese e di uno riconosciuto in quello straniero. A tale possibilità deve dunque aggiungersi quella di consentire ai nostri ragazzi di poter strutturare in autonomia dei «percorsi» misti, che permettano loro di acquisire competenze e conoscenze legate ad ambiti e settori diversi, piuttosto che scegliere percorsi affini ampliando la conoscenza in un determinato macrosettore.
  Si ricorda che sulla soppressione del divieto in oggetto si è espresso positivamente all'unanimità il Consiglio nazionale degli studenti universitari, con la mozione presentata nell'adunanza n. 13 del 7 e 8 maggio 2015 avente ad oggetto «Mozione riguardante il divieto di iscrizione contemporanea a diversi corsi di laurea o di diploma».
  L'obiettivo ultimo della presente proposta di legge risulta dunque essere quello di una svolta che renda più competitivo il sistema universitario, a beneficio dei nostri ragazzi, perché possano proporsi come eccellenze in Italia e nel mondo, capaci di rispondere anche alle nuove frontiere della ricerca e dello sviluppo.
  La proposta si compone un unico articolo, suddiviso in 4 commi. Il comma 1 specifica alcuni limiti nell'ambito dei quali si esplica la possibilità di doppia iscrizione: il divieto di iscrizione contemporanea ad uno stesso corso di laurea in due diversi atenei; il divieto di iscrizione contemporanea a più di due corsi di laurea o master di I o II livello afferenti alla stessa o a diverse università; la necessità che una delle due iscrizioni riguardi necessariamente un'università pubblica statale; il divieto di usufruire di misure economiche per il diritto allo studio di qualsiasi tipo per più di un'iscrizione a corso di laurea.
  Ai sensi del comma 2, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 saranno disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
  Il comma 3 abroga il secondo periodo dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che – come detto – reca il divieto generalizzato attualmente vigente. Il comma 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al fine di favorire un ampliamento delle possibilità di studio e di approfondimento offerte agli studenti, è consentita l'iscrizione contemporanea a diverse università, con sede in Italia o all'estero, nonché a diversi corsi di laurea della stessa università, entro i seguenti limiti:

   a) sono vietate l'iscrizione contemporanea a uno stesso corso di laurea in due diverse università nonché l'iscrizione contemporanea a un numero superiore a due tra corsi di laurea e master universitari di I o II livello afferenti alla stessa o a diverse università o ad altri istituti di istruzione superiore, con sede in Italia o all'estero. Le disposizioni della presente lettera si applicano fermo restando quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

   b) una delle due iscrizioni deve riguardare un'università pubblica statale;

   c) i benefìci economici di qualsiasi tipo finalizzati a garantire il diritto allo studio, cui l'interessato avrebbe diritto in base alla normativa vigente, possono essere fruiti per l'iscrizione a uno solo dei corsi di laurea o master universitari.

  2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
  4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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