FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2073

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZENNARO

Misure a sostegno dei residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia negli anni 2016 e 2017

Presentata l'8 agosto 2019

  Onorevoli Colleghi! – Il grave sisma che ha colpito le regioni dell'Italia centrale, oltre a creare distruzione e lutti, ha messo in ginocchio l'intera economia locale, nessuno escluso.
  Come in ogni grave evento le categorie più deboli sono sempre quelle che accusano di più il colpo e stentano a tornare alla normalità o, quantomeno, questo ritorno avviene in tempi più lunghi.
  Le giovani coppie dirottano il loro futuro lontano dal luogo di nascita e i territori iniziano a spopolarsi.
  La creazione di una famiglia nelle zone terremotate discrimina ancora di più le giovani coppie e soprattutto le donne, che già in situazioni normali hanno meno occasioni di trovare un'occupazione rispetto agli uomini.
  La maternità, che dovrebbe essere una delle cose più belle della natura e della famiglia, finisce per essere un problema e una vera e propria discriminazione lavorativa e ancora di più nelle zone colpite dal dramma del terremoto.
  La funzione di uno Stato che vuol chiamarsi sociale è quella di aiutare le fasce più deboli della popolazione e quindi le donne in maternità e i loro bambini che vivono nelle zone più fragili del territorio nazionale rappresentate dai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis annesso al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
  La presente proposta di legge vuole essere, quindi, una risposta concreta per le lavoratrici in maternità che risiedono nei territori dell'area del cratere sismico.
  La normativa vigente (articoli 22 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) dispone che durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità pari all80 per cento della retribuzione media globale giornaliera dell'ultimo periodo di paga precedente al congedo di maternità.
  L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro che la compenserà con pagamenti periodici effettuati mediante il modello F24.
  Con la presente proposta di legge si vuole garantire, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il diritto allo stipendio «pieno» ovvero al 100 per cento della retribuzione media globale giornaliera dell'ultimo periodo di paga e al tempo stesso creare un incentivo a restare nelle zone nelle quali si è vissuti fino a quel momento.
  Un altro incentivo è diretto ad agevolare le neo mamme che vogliono lavorare a tempo parziale fino al compimento del primo anno di età del bambino. A loro è concessa la possibilità di ridurre fino al 50 per cento l'orario di lavoro ottenendo un'indennità integrativa a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), fino al 100 per cento della retribuzione media giornaliera percepita nell'anno precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro. In questo modo esse si potrebbero dedicare alla crescita del bambino continuando a ricevere complessivamente lo stesso stipendio di prima.
  Un altro obiettivo della presente proposta di legge è dare un supporto concreto alle imprese che dovranno sostituire temporaneamente una donna in maternità, prevedendo uno sgravio pari al 100 per cento sui contributi a carico dell'azienda per il dipendente assunto in sostituzione. Questo sgravio totale trova giustificazione nel fatto di voler agevolare le imprese che stentano a trovare un valido sostituto in zone con una popolazione ridotta.
  La presente proposta di legge interviene anche a tutela delle persone che hanno bisogno di assistenza personale o familiare, quali anziani, disabili e altri, attraverso un innalzamento dei limiti di detraibilità dei costi (da 2.100 a 5.000 euro) e di deducibilità degli oneri previdenziali e assistenziali (da 1.549,37 a euro 3.000 euro) sostenuti per i lavoratori impiegati quali collaboratori domestici e badanti.
  In questo modo diminuisce il costo in capo al soggetto che sostiene la spesa e al tempo spesso aumenta l'offerta lavorativa per gli operatori del settore.
  Sono comunemente gli anziani ad avere bisogno di assistenza e questo incentivo avrebbe una funzione sociale e renderebbe più conveniente farli rimanere nei loro territori.
  La presente proposta di legge vuole anche agevolare i lavoratori dipendenti residenti nell'area del cratere sismico che si recano a lavoro al di fuori dell'area riconoscendo loro un incremento delle detrazioni da lavoro dipendente pari al 100 per cento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: questo comporta meno trattenute fiscali in busta paga e quindi un aumento dell'importo netto in busta paga.
  Per le famiglie si è pensato di intervenire aumentando il limite massimo delle detrazioni per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette che si riferiscono alla frequenza di asili nido, di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
  Inoltre, è previsto un incremento del 100 per cento per le detrazioni dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
  Alle piccole imprese commerciali e artigiane che iniziano la loro attività nei comuni colpiti dal terremoto spetta una riduzione del 50 per cento sulla contribuzione previdenziale dovuta per i primi cinque anni di attività: questo sarebbe un forte incentivo alla localizzazione di piccole imprese nelle zone del cratere sismico.
  In sintesi, con la presente proposta di legge, attraverso maggiori deduzioni dal reddito imponibile e maggiori detrazioni dalle imposte a debito, s'interverrebbe a favore delle famiglie residenti o che intendono trasferirsi nei territori del cratere sismico. Soltanto con tali interventi e con provvedimenti simili si potrà aprire una nuova prospettiva per queste zone e per le giovani generazioni che vivono in esse.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge, in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, territoriale, culturale e sociale, promuove e favorisce lo sviluppo economico dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis annesso al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. La presente legge ha come finalità la promozione dell'equilibrio demografico del Paese, evitando lo spopolamento dei comuni di cui al comma 1 e favorendo la residenza nei medesimi comuni anche allo scopo di tutelare e valorizzare il loro patrimonio economico, naturale e culturale nonché di garantire un'adeguata manutenzione e protezione dei beni individuali e collettivi.
  3. Al fine di cui al comma 2, la presente legge prevede l'adozione di misure in favore dei residenti nei comuni di cui al comma 1 e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi alle famiglie e a quello del tessuto produttivo, contrastando l'abbandono dei territori e incentivando anche il settore turistico.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità giornaliera di maternità)

  1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001», è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Le lavoratrici residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2, del presente testo unico».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 27-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di diritto della madre al lavoro a tempo parziale entro il primo anno di età del bambino)

  1. Al capo III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

   «Art. 27-bis. – (Diritto della madre al lavoro a tempo parziale entro il primo anno di età del bambino). – 1. La madre lavoratrice dipendente a tempo pieno residente in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al termine del congedo obbligatorio di maternità, ha diritto, su sua richiesta, a lavorare a tempo parziale fino al compimento del primo anno di età del bambino. La riduzione di orario non può essere superiore al 50 per cento del normale orario giornaliero o settimanale. La madre lavoratrice ha diritto, per il periodo di lavoro a tempo parziale, a ricevere un'indennità integrativa a carico dell'INPS, fino al 100 per cento della retribuzione media giornaliera percepita nell'anno precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro.
   2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 deve intendersi comprensivo dei riposi giornalieri previsti dagli articoli 39 e 41».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità)

  1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è concesso uno sgravio contributivo del 100 per cento. Se la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto».

Art. 5.
(Addetti all'assistenza personale)

  1. Al fine di incentivare l'impiego di personale addetto all'assistenza personale dei soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 2, in materia di oneri deducibili, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare di soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, gli stessi sono inoltre deducibili, fino all'importo di euro 3.000»;

   b) all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), in materia di detrazione per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Qualora le spese di cui alla presente lettera siano effettuate da soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stesse sono detraibili per un importo non superiore a 5.000 euro».

Art. 6.
(Incentivi a favore dei lavoratori dipendenti)

  1. L'importo della detrazione calcolata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato del 100 per cento in caso di lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno la sede lavorativa fuori dal comune di residenza.

Art. 7.
(Disposizioni a sostegno della famiglia)

  1. Alla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente» sono inserite le seguenti: «. In caso di soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'importo annuo detraibile a decorrere dall'anno 2019 è elevato a 1.500 euro per alunno o studente».
  2. L'importo della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato del 100 per cento in caso di lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 8.
(Disposizioni per lo sviluppo economico)

  1. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per chi inizia un'attività di impresa commerciale o artigiana con sede fissa nei medesimi comuni è riconosciuta, per i primi cinque esercizi di attività, una riduzione del 50 per cento sulla contribuzione dovuta sul reddito di impresa ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
  2. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato di cui al comma 1, i soggetti ivi previsti che intraprendono l'esercizio di un'attività di impresa presentano, mediante comunicazione telematica, un'apposita dichiarazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in base a un modello messo a disposizione dal medesimo Istituto.
  3. Per le imprese in regime forfetario che iniziano un'attività professionale o di impresa con sede operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i coefficienti di reddittività indicati nell'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentati nella misura del 50 per cento.
  4. Le imprese di cui al presente articolo sono esentate dall'obbligo di versamento del diritto annuale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente e da ogni altro diritto o bollo connesso alle pratiche telematiche per le comunicazioni al registro delle imprese.

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