FRONTESPIZIO

INDICE

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2091

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(DI MAIO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e con il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016

Presentato il 12 settembre 2019

TOMO I

INDICE

Tomo I

  Relazione illustrativa ... Pag. 3

  Relazione tecnica ... » 8

  Analisi tecnico-normativa ... » 10

  Analisi dell'impatto della regolamentazione ... » 15

  Disegno di legge ... » 16

  Protocollo di adesione ... » 17

Tomo II

  Allegati da I a IV al Protocollo di adesione:

  Allegato I ... Pag. 31

  Allegato II ... » 39

  Allegato III – Tabelle di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador ... » 42

  Allegato IV ... » 764

Tomo III

  Allegati da V a XX al Protocollo di adesione:

  Allegato V – Tabella di soppressione dei dazi dell'Ecuador per le merci originarie dell'Unione europea ... Pag. 767

  Allegato VI ... » 1107

  Allegato VII ... » 1114

  Allegato VIII ... » 1116

  Allegato IX ... » 1118

  Allegato X ... » 1157

  Allegato XI ... » 1181

  Allegato XII ... » 1214

  Allegato XIII ... » 1232

  Allegato XIV ... » 1250

  Allegato XV ... » 1254

  Allegato XVI ... » 1262

  Allegato XVII ... » 1265

  Allegato XVIII ... » 1266

  Allegato XIX ... » 1455

  Allegato XX ... » 1470

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

1. Contesto dell'Accordo.

  Il Protocollo costituisce lo strumento giuridico per l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»).
  Dopo il ritiro della Bolivia dai negoziati per un accordo di associazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità andina, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale con i Paesi della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) che condividevano l'obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nel gennaio 2009 sono stati quindi aperti i negoziati per un accordo commerciale multipartito tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altro. Dopo quattro cicli di negoziati l'Ecuador ha tuttavia deciso di sospendere la sua partecipazione alle discussioni e i negoziati sono continuati solo con il Perù e la Colombia.
  Il 26 giugno 2012 l'UE ha firmato un accordo commerciale con la Colombia e il Perù che si applica in via provvisoria dal 1° marzo 2013 per il Perù e dal 1° agosto 2013 per la Colombia. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120.
  L'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù è stato il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un Accordo ambizioso che rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. L'Accordo multipartito tra l'UE, la Colombia e il Perù costituisce un pilastro della strategia dell'UE per rafforzare i legami politici, economici e culturali con l'America Latina ed è un fondamentale strumento di promozione dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (clausola essenziale dell'Accordo).
  Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo rappresenta un'importante tappa di avanzamento delle relazioni esterne dell'UE, in quanto prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. Secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea (documento distribuito con il comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016), grazie al Protocollo si prevede un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda automobili e macchinari. È stata infine segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana del tonno in scatola e delle conserve ittiche.
  L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.
  Al fine di favorire l'ingresso degli altri membri della Comunità andina, l'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare Parti dell'Accordo commerciale.
  A seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'UE per diventare Parte dell'Accordo commerciale, nel 2014 sono ripresi i negoziati tra l'UE e l'Ecuador. I negoziati per il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale UE-Colombia e Perù si sono conclusi nel luglio 2014.

2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.

  Nel gennaio 2009 sono stati avviati i negoziati per un Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia, l'Ecuador e il Perù. Nel luglio 2009 l'Ecuador ha sospeso la sua partecipazione alle trattative, chiedendo la previa soluzione del contenzioso pendente in sede di OMC sull'accesso delle banane al mercato dell'UE nonché la conclusione di un memorandum d'intesa in materia di sviluppo. La Commissione si è adoperata per accogliere le richieste ecuadoriane di un ritorno al tavolo negoziale al fine di una successiva adesione all'Accordo.
  Il negoziato con la Colombia e il Perù si è concluso nel marzo 2010, mentre il testo dell'Accordo è stato parafato il 23 marzo 2011. L'intesa è stata firmata a Bruxelles il 26 giugno 2012 unicamente fra l'UE, la Colombia e il Perù ed è entrata in regime di applicazione provvisoria dal 1° marzo 2013 per il Perù e dal 1° agosto 2013 per la Colombia.
  Il Parlamento europeo ha dato il proprio assenso alla ratifica nella sessione plenaria dell'11 dicembre 2012. Lo stesso giorno il Parlamento europeo ha votato anche la «clausola di salvaguardia» dell'Accordo – che potrà fornire una rete di sicurezza per le industrie europee in caso di aumento pregiudizievole delle importazioni dai Paesi interessati – nonché il meccanismo di stabilizzazione per il commercio delle banane, che consente di sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche una volta superato un volume limite specifico, sulla base della procedura prevista dal regolamento di attuazione [regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra].
  Per quanto riguarda il Protocollo di adesione dell'Ecuador, la Commissione ha informato gli Stati membri dell'UE oralmente e per iscritto dell'avanzamento dei negoziati con l'Ecuador tramite il comitato della politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato dell'evoluzione della situazione tramite la sua Commissione per il commercio internazionale (INTA). Il testo completo dell'accordo risultante dai negoziati è stato trasmesso alle due istituzioni.
  Successivamente alla sigla del Protocollo di adesione, il 12 dicembre 2014, si è reso necessario un accordo reciproco provvisorio per l'istituzione di una zona di libero scambio con l'Ecuador al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, in considerazione della circostanza che il sistema di preferenze generalizzato (SPG) previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, non è più applicabile all'Ecuador dal 31 dicembre 2014. Il regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador, ha quindi stabilito l'applicazione temporanea di aliquote preferenziali alle merci originarie dell'Ecuador fino al 31 dicembre 2016.
  L'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia, l'Ecuador e il Perù è in applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli articoli 2 (Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa), 202, paragrafo 1 (Rispetto delle parti di diritti e gli obblighi che derivano dalla Convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS), 291 (Procedimenti amministrativi) e 292 (Riesame e impugnazione), come previsto dall'articolo 330, paragrafo 3, dell'Accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
  In conformità all'articolo 329, paragrafo 4, e alla nota a piè di pagina 89 dell'Accordo commerciale, il comitato per il commercio UE – Colombia e Perù, istituito nel quadro dell'Accordo commerciale, ha approvato il Protocollo di adesione dell'Ecuador nella sua riunione dell'8 febbraio 2016.

3. Finalità dell'Accordo.

  L'adesione dell'Ecuador all'Accordo vigente con la Colombia e il Perù, un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con l'OMC, rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con questo Paese e facilita gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci, integrando inoltre l'Ecuador nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'Accordo del 2012 tra l'UE, la Colombia e il Perù.
  L'adesione all'Accordo, che prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e il miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli, offrirà anche la possibilità di sostenere le riforme economiche intraprese dall'Ecuador e il suo impegno per integrarsi nell'economia mondiale, accrescere il benessere e consolidare la crescita, al fine di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini.
  Mediante il Protocollo di adesione la Commissione ha raggiunto gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato, ossia eliminare i dazi elevati, rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi, liberalizzare i mercati dei servizi, tutelare le indicazioni geografiche (IG) importanti per l'UE, aprire i mercati degli appalti pubblici, ottenere impegni sul rispetto delle norme in materia di lavoro e di ambiente e offrire procedure efficaci e rapide di risoluzione delle controversie. L'accordo risultante va ben oltre gli impegni dell'OMC e garantisce condizioni di parità con i concorrenti nella regione.
  Alla luce dell'articolo 329 dell'Accordo, si segnala come anche la Bolivia potrebbe in futuro utilizzare la clausola di accessione e aderire così all'Accordo.

4. Esame delle disposizioni.

  Il Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador si compone di 29 articoli, suddivisi in undici sezioni, di seguito esaminati.

  Sezione I – Parti contraenti.

  Articolo 1 Stabilisce che l'Ecuador diviene Parte dell'Accordo, compresi i relativi emendamenti di cui al Protocollo aggiuntivo.

  Sezione II – Disposizioni dell'Accordo,

  Articolo 2 Stabilisce le modifiche all'Accordo multipartito tra l'UE, la Colombia e il Perù, introdotte dal Protocollo aggiuntivo, in conformità all'allegato I del Protocollo, che comprendono, tra l'altro, l'aggiunta della Repubblica dell'Ecuador tra i firmatari dell'Accordo, la designazione della città di Quito come sede, a rotazione, per le riunioni del comitato per il commercio previsto dall'Accordo, l'aggiunta delle definizioni specifiche previste dall'ordinamento dell'Ecuador e delle autorità ecuadoriane competenti a dare attuazione all'Accordo, nonché l'elenco dei servizi oggetto di reciproca liberalizzazione con l'UE.

  Sezione III – Tabella di soppressione dei dazi.

  Articolo 3 – Prevede che all'allegato I, appendice 1, sezione B, dell'Accordo venga aggiunto il testo di cui all'allegato II del Protocollo (parte descrittiva della «Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador», che riporta la descrizione dei dazi soppressi con i relativi periodi di soppressione progressiva e l'indicazione dei contingenti tariffari relativi a merci specifiche) e che nello stesso allegato I dell'Accordo, dopo la «Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie del Perù», venga inserito il testo di cui all'allegato III del Protocollo (che riporta la «Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador» per linea tariffaria).
  Articolo 4 – Prevede che all'allegato I, appendice 1, dell'Accordo venga aggiunto il testo di cui all'allegato IV del Protocollo. Prevede, inoltre, che nell'allegato I dell'Accordo, dopo la «Tabella di soppressione dei dazi del Perù per le merci originarie dell'Unione europea», venga aggiunto il testo di cui all'allegato V del medesimo Protocollo.
  Articolo 5 – Prevede che il titolo dell'allegato I, appendice 2, sezione A, dell'Accordo venga sostituito dal seguente: «Colombia ed Ecuador».

  Sezione IV – Regole di origine.

  Articolo 6 – Prevede che l'allegato II dell'Accordo venga modificato in conformità all'allegato VI del Protocollo, che contiene le modifiche necessarie per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento alle regole d'origine.

  Sezione V – Misure di salvaguardia agricola.

  Articolo 7 – Sancisce che il testo di cui all'allegato VII del Protocollo è aggiunto all'allegato IV dell'Accordo, che contiene l'elenco delle merci alle quali l'Ecuador può applicare le misure di salvaguardia agricole in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 dell'Accordo.

  Sezione VI – Misure sanitarie e fitosanitarie.

  Articolo 8 – Stabilisce che l'appendice 1 dell'allegato VI dell'Accordo sia sostituita dal testo di cui all'allegato VIII del Protocollo, che contiene l'elenco delle autorità competenti a dare attuazione all'Accordo, modificato con l'inserimento delle autorità della Repubblica dell'Ecuador.
  Articolo 9 – Prevede che all'allegato VI, appendice 4, dell'Accordo vengano inseriti i punti di contatto e i siti web forniti per l'Ecuador.

  Sezione VII – Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico.

  Articolo 10 – Prevede la sostituzione della sezione B dell'allegato VII dell'Accordo con l'allegato IX del Protocollo, che riporta l'elenco di impegni relativi alle attività economiche liberalizzate ai sensi dell'articolo 114 dell'Accordo a seguito dell'adesione dell'Ecuador.
  Articolo 11 – Aggiunge il testo di cui all'allegato X del Protocollo all'allegato VII dell'Accordo, che riporta l'elenco di impegni dell'Ecuador relativo al diritto di stabilimento.
  Articolo 12 – Sancisce la sostituzione della sezione B dell'allegato VIII dell'Accordo con il testo di cui all'allegato XI del Protocollo, che contiene l'elenco di impegni nei settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 121 dell'Accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dei Paesi andini firmatari in tali settori, a seguito dell'adesione dell'Ecuador.
  Articolo 13 – Aggiunge il testo di cui all'allegato XII del Protocollo all'allegato VIII dell'Accordo, contenente l'elenco di impegni nel settore dei servizi in Ecuador e la loro compatibilità con gli impegni presi a livello multilaterale.
  Articolo 14 – Stabilisce la sostituzione della sezione B dell'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo con quanto contenuto nell'allegato XIII del Protocollo, contenente l'elenco di riserve delle attività economiche liberalizzate a norma dell'articolo 114 dell'Accordo per le quali, conformemente all'articolo 124 del medesimo Accordo, si applicano limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, e la precisazione di tali limitazioni.
  Articolo 15 – Aggiunge il testo di cui all'allegato XIV del Protocollo all'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo, contenente l'elenco di impegni, in coerenza con le disposizioni costituzionali e giuridiche che regolano la presenza temporanea in Ecuador di persone fisiche per motivi professionali e con la loro compatibilità con gli impegni presi a livello multilaterale.
  Articolo 16 – Sostituisce la sezione B dell'allegato IX, appendice 2, dell'Accordo con quanto contenuto nell'allegato XV del Protocollo, con l'elenco delle riserve nei settori dei servizi liberalizzati dall'Unione europea a norma dell'articolo 126, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 127, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo e con l'indicazione delle riserve specifiche che ad essi si applicano.
  Articolo 17 – Aggiunge all'allegato IX, appendice 2, dell'Accordo il testo di cui all'allegato XVI del Protocollo, recante l'elenco di impegni relativi alla presenza temporanea in Ecuador di persone per motivi professionali e la relativa compatibilità con gli impegni assunti a livello multilaterale.
  Articolo 18 – Aggiunge all'allegato X dell'Accordo il contatto del Ministero del commercio estero dell'Ecuador.
  Articolo 19 – Prevede che dopo l'allegato XI dell'Accordo venga inserito il testo di cui all'allegato XVII del Protocollo come allegato XI-bis dell'Accordo.

  Sezione VIII – Appalti pubblici.

  Articolo 20 – Prevede la sostituzione della sezione B dell'allegato XII, appendice 1, dell'Accordo con il testo di cui all'allegato XVIII del Protocollo, relativo alla precisazione della definizione di «servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi».
  Articolo 21 – Aggiunge il testo di cui all'allegato XIX del Protocollo all'allegato XII, appendice 1, dell'Accordo, che contiene la descrizione per l'Ecuador degli appalti compresi nell'accordo, l'elenco delle amministrazioni e delle altre stazioni appaltanti, nonché l'indicazione degli appalti esclusi dall'Accordo.
  Articolo 22 – Aggiunge all'allegato XII dell'Accordo, appendice 2, il seguente testo: «4. Ecuador – Portale degli appalti dell'Ecuador: http://www.compraspublicas.gob.ec».
  Articolo 23 – Aggiunge all'allegato XII dell'Accordo, appendice 3, il seguente testo: «4. Ecuador – Portale degli appalti dell'Ecuador: http://www.compraspublicas.gob.ec».

  Sezione IX – Indicazioni geografiche.

  Articolo 24 Prevede che nell'allegato XIII dell'Accordo, appendice 1, venga inserito il prodotto «Arriba Cacao» quale prodotto a indicazione geografica dell'Ecuador.
  Articolo 25 – Aggiunge all'allegato XIII dell'Accordo, appendice 2, quale prodotto a indicazione geografica dell'Ecuador per prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, il prodotto artigianale Montecristi (cappello di paglia di palma /sombrero de paja toquilla).

  Sezione X – Dichiarazioni comuni.

  Articolo 26 – Prevede che le dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della Parte UE figuranti nell'allegato XX del Protocollo (che riguardano precisazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e il mantenimento in vigore delle misure di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche per due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché – previa verifica della loro necessità ogni cinque anni – delle misure relative all'importazione di indumenti e calzature usati e di veicoli usati) vengano inserite dopo la dichiarazione comune della Colombia, del Perù e della Parte UE.

  Sezione XI – Disposizioni generali e finali.

  Articoli 27 e 28 – Prevedono i rispettivi percorsi interni di ratifica, gli adempimenti da compiere per la notifica del completamento di tali procedure e l’iter necessario ai fini dell'entrata in vigore del Protocollo (compreso il regime di applicazione provvisoria). Il depositario del Protocollo è individuato nel Segretariato generale del Consiglio dell'UE e vengono elencate le lingue di redazione del testo.
  Articolo 29 – Stabilisce che il Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo e che gli allegati del protocollo costituiscono parte integrante dello stesso Protocollo.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

  Il funzionamento del Comitato per il commercio tra l'Unione europea, la Colombia, il Perù e l'Ecuador, di cui all'articolo 329, paragrafo 4, dell'Accordo commerciale e alla nota a piè di pagina 89, è garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea (UE), le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.
  Per quanto riguarda le minori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo (inserimento dell'allegato III del Protocollo – «Tabelle di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador» dopo l'allegato I dell'Accordo), sulla base di quanto indicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli si segnala che:

   quanto ai dazi doganali riscossi dall'Italia per l'anno 2016, essi ammontano a circa 24 milioni di euro. Di tale ammontare l'Italia ha incassato solamente il 20 per cento a titolo di commissioni di riscossione, essendo i dazi doganali risorse proprie dell'UE. Pertanto, l'eventuale perdita di gettito è costituita unicamente dalla perdita di tali commissioni, che tuttavia si stima essere compensata dai minori costi sostenuti per la riscossione degli stessi dazi;

   quanto all'IVA all'importazione, un'eventuale riduzione di gettito sarebbe limitata esclusivamente all'IVA gravante sui dazi non più riscossi. Detta riduzione è tuttavia compensata da un corrispondente aumento del gettito, derivante dall'incremento degli scambi commerciali, come previsto dalla Commissione europea nella valutazione dell'impatto economico dell'accordo (documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016) che stima un aumento delle esportazioni dall'UE verso l'Ecuador pari al 42 per cento e un risparmio di dazi per gli esportatori nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno (a livello aggregato dell'UE).

  Si osserva, peraltro, che le importazioni dall'Ecuador hanno già beneficiato dal 20 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2014 del sistema di preferenze generalizzato (SPG) previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
  Successivamente, non potendo più essere applicato tale schema a causa dell'avvenuta parafatura del Protocollo in esame, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 le merci originarie dell'Ecuador hanno beneficiato di misure commerciali autonome temporanee dell'UE ai sensi del regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014.
  Non si ravvisano ulteriori ipotesi di spesa rispetto a quanto già previsto a seguito della ratifica dell'Accordo originario, autorizzata con la legge 24 luglio 2015, n. 120.
  Gli eventuali oneri derivanti dall'assistenza amministrativa in materia doganale, infatti, trovano copertura nell'apposito stanziamento previsto dalla legge n. 120 del 2015, potendosi ipotizzare, sulla base delle esperienze già maturate nell'esecuzione dell'Accordo originario, che le missioni si svolgeranno a rotazione con cadenza annuale nei tre Stati sudamericani.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il Protocollo disciplina i rapporti commerciali fra le Parti, estendendo all'Ecuador il regime dell'Accordo originario ratificato ai sensi della legge 24 luglio 2015, n. 120. Lo strumento proposto è del tutto coerente con l'azione di Governo, sempre tesa a un ampliamento della rete di intese e di relazioni bilaterali dell'Italia con gli Stati terzi, anche attuata attraverso accordi dell'Unione europea (UE) per la materia di competenza europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  La competenza in materia di commercio è prerogativa esclusiva dell'UE, ma il Protocollo ha natura mista in quanto alcune limitate disposizioni dell'Accordo rientrano nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri: si tratta degli articoli 2 (Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa), 202, paragrafo 1 (rispetto delle Parti di diritti e obblighi che derivano dalla Convenzione di Parigi e dall'accordo TRIPS), 291 (Procedimenti amministrativi) e 292 (Riesame e impugnazione). Rappresentando un'intesa di predominante natura commerciale che si basa sui princìpi normativi europei vigenti, il Protocollo non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull'ordinamento interno.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Il provvedimento in esame comporta una progressiva modifica delle esistenti procedure tariffarie e doganali nonché una maggiore efficacia delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio vigenti in determinati settori (ad esempio accesso al mercato, tutela della proprietà intellettuale, appalti pubblici, servizi, misure fitosanitarie eccetera).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i princìpi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale in osservanza della sua partecipazione all'Unione europea, anche con riferimento agli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  Dall'analisi dell'atto non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto – ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione – la materia dei rapporti internazionali rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  L'entrata in vigore del Protocollo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in materia di ripartizione delle funzioni amministrative. Come precisato al precedente punto 5), la natura del Protocollo è tale che la sua entrata in vigore non incide sull'attività delle autonomie territoriali italiane.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione. Pertanto, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non risultano presentati in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Il Protocollo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dello stesso.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il Protocollo non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo, in quanto trattasi della ratifica di un accordo concluso in sede di UE, secondo le procedure previste in tale ambito. Il Protocollo ha origine nella capacità dell'UE di stipulare accordi bilaterali con Paesi terzi. A tale fine esistono procedure europee ben definite per l'apertura e la conduzione dei negoziati nonché per la conclusione di tali accordi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non vi sono procedure di infrazione vertenti sulla medesima o su analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Il Protocollo rispetta e, in alcuni casi, accoglie espressamente varie disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), accordi dell'OMC e convenzioni dell'ONU. Non si ravvisano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali già assunti dal Governo italiano.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non vi sono elementi da riferire.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

  Tutti gli Stati membri dell'UE, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento nazionale, sono chiamati a recepire il Protocollo sul piano interno, per consentirne l'entrata in vigore, trattandosi di un accordo misto.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Le definizioni contenute nel Protocollo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa dell'UE. I negoziati condotti dalla Commissione europea – su mandato del Consiglio – per la conclusione di accordi di questo tipo si basano infatti su un modello uniforme che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  Il Protocollo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali di carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Il Protocollo non introduce modifiche e integrazioni a precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Il Protocollo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risultano esservi deleghe legislative sulle specifiche tematiche oggetto del Protocollo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  L'entrata in vigore del Protocollo non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana né misure di adeguamento amministrativo. Alle Parti contraenti spetta di ratificare e approvare il Protocollo, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Il Protocollo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dal Protocollo sono infatti curate dall'UE e non comportano quindi costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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