FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2122

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 settembre 2019 (v. stampato Senato n. 1137)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

e dal ministro per gli affari europei
(SAVONA)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali

(DI MAIO)

con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro della salute
(GRILLO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONISOLI)

con il ministro della difesa
(TRENTA)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(BUSSETTI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 settembre 2019

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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