FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2143

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Programma di formazione on line per i dirigenti pubblici

Presentata il 4 ottobre 2019

  Onorevoli Deputati! – La proposta di legge riguardante il programma di formazione on line per la dirigenza pubblica è intesa a favorire la più ampia fruizione, da parte della dirigenza delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, di un articolato programma di formazione a distanza, in un ventaglio di materie rilevanti per l'acquisizione della specifica preparazione della figura dirigenziale pubblica e per l'aggiornamento della stessa.
  La proposta di legge intende raggiungere tale risultato attraverso un percorso di formazione di alto livello, che eviti tuttavia di distogliere dalla sede di lavoro i fruitori, in quanto si prevede che siano messi in grado di svolgere tale percorso esclusivamente mediante l'uso di strumenti digitali, garantendo al contempo l'innalzamento e la progressiva omogeneità delle conoscenze e delle competenze necessarie per esercitare le funzioni dirigenziali.
  L'unico articolo di cui si compone la proposta di legge prevede infatti che, al fine di facilitare e potenziare la partecipazione a programmi di formazione nonché al fine di rendere agevole e meno costosa l'ottemperanza agli obblighi di formazione da parte della dirigenza delle amministrazioni pubbliche, la Scuola nazionale dell'amministrazione realizzi, anche in collaborazione con istituzioni universitarie, una piattaforma digitale nella quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della normativa proposta, siano fruibili corsi on line a seguito di semplici procedure di iscrizione, di autoverifica dei risultati e dei crediti conseguiti, di registrazione del giudizio sul corso seguito e di espressione del livello di gradimento.
  La proposta di legge prevede che la piattaforma sia aperta alla fruizione di tutti i dirigenti degli enti territoriali (regioni, province, comuni).
  In relazione a ciò, sarà auspicabile considerare in futuro la possibilità di potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, al fine di garantire un livello adeguato di docenti, di personale amministrativo e tecnico e di mezzi, per assicurare il raggiungimento delle finalità di cui alla presente proposta di legge. Infatti, malgrado l'avvenuto accorpamento delle scuole di formazione della pubblica amministrazione, la Scuola nazionale dell'amministrazione ha registrato, nell'ultimo periodo, una riduzione notevole del personale docente, tecnico e amministrativo di cui può disporre.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

  Sotto il profilo finanziario, il disegno di legge non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che le spese che la Scuola nazionale dell'amministrazione dovrà sostenere, sia per gli sviluppi dell'infrastruttura di cui già dispone per la formazione a distanza, sia per i maggiori oneri derivanti dalla necessità di acquisire specifiche professionalità, tecnologiche e dottrinali, trovino piena copertura nelle risorse finanziarie già stanziate per la formazione dei dirigenti pubblici.
  In particolare la proposta di legge, al comma 6 dell'articolo 1, prevede che le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del programma, da trasferire alla Scuola nazionale dell'amministrazione, siano definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli stanziamenti che, secondo la legislazione vigente, sono destinati alla formazione.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.

  1. Al fine di accrescere l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la diffusione della cultura digitale nonché di favorire un percorso continuo di formazione e di aggiornamento della dirigenza pubblica, assicurando al contempo la razionalizzazione della spesa necessaria, i dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a svolgere un programma di formazione on line.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Scuola nazionale dell'amministrazione, anche in collaborazione con istituzioni universitarie, definisce un programma di formazione per la dirigenza pubblica, da svolgere mediante una piattaforma digitale che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornisca corsi di formazione on line, tra l'altro, nelle materie di carattere manageriale e di sviluppo delle risorse umane nonché in quelle relative all'innovazione e alla digitalizzazione dell'attività, nelle materie finanziarie, economiche e statistiche, nelle discipline internazionali e in particolare europee. Il programma definito dalla Scuola deve consentire agevoli procedure di iscrizione, di verifica dei risultati e di valutazione dell'efficacia dei corsi seguiti da parte dei dirigenti.
  3. La piattaforma digitale di cui al comma 2 è resa accessibile anche ai dirigenti delle regioni e degli enti locali, senza oneri a carico degli enti stessi.
  4. Il Ministro per la pubblica amministrazione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività formativa complessivamente svolta in favore della dirigenza pubblica.
  5. L'attività formativa svolta è oggetto della relazione annuale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
  6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota parte della spesa annua prevista per la formazione del personale dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene trasferita alla Scuola nazionale dell'amministrazione per far fronte alle spese derivanti dalla realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2, nel cui ambito sono comprese anche le spese relative all'acquisizione, da parte della Scuola, delle professionalità specialistiche necessarie.

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