FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                      Articolo 1-ter  
                      Articolo 1-quater  
                      Articolo 1-quinquies  
                      Articolo 1-sexies  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                      Articolo 9-bis  
                    Articolo 10    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2222-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FIORAMONTI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

e dal ministro per la pubblica amministrazione
(DADONE)

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Presentato il 30 ottobre 2019

(Relatrici: CASA, per la VII Commissione;
SERRACCHIANI, per la XI Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 20 novembre 2019, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2222 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il decreto-legge, composto da 10 articoli per un totale di 40 commi, appare riconducibile alla ratio unitaria di affrontare situazioni critiche relative al personale scolastico, delle università e degli enti di ricerca; appare difficile da ricondurre a questa ratio unitaria – anche se l'intervento è comunque richiamato nel preambolo – la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, in materia di trasporto scolastico; il decreto-legge, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 ottobre 2019, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 30 ottobre 2019, a distanza di 20 giorni; come già fatto in analoghe precedenti circostanze il Comitato invita a valutare le conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, si segnala che dei 40 commi solo 2 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare è prevista l'adozione di due decreti del Ministro dell'istruzione;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    la formulazione di alcune disposizioni non appare chiara e necessita di ulteriori precisazioni; al comma 7 dell'articolo 1 andrebbe chiarito se possano partecipare alla procedura di abilitazione i docenti che abbiano prestato servizio per tre anni, tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado o solo quelli che abbiano prestato servizio nelle scuole paritarie secondarie, analogamente a quanto previsto per le scuole statali; al comma 8 dell'articolo 1 andrebbe chiarito se sia possibile concorrere, per i posti di sostegno, sia per la scuola secondaria di primo grado, sia per la scuola secondaria di secondo grado; al comma 6 dell'articolo 2 andrebbe specificato se alla procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi di ruolo possano accedere anche gli assistenti amministrativi che hanno svolto le funzioni di Direttore per tre anni non consecutivi; dovrebbe essere chiarito e, in caso esplicitato, il carattere interpretativo, e quindi retroattivo, del comma 2 dell'articolo 3, che consente ai comuni di esentare dal pagamento dei servizi di trasporto degli alunni o consentire un pagamento ridotto rispetto ai costi sostenuti, e del capoverso 4-ter del comma 1 dell'articolo 6, in relazione al computo dei periodi di attività svolti ai fini dell'assunzione presso enti di ricerca; con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, si ricorda anche che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 richiamato dalla disposizione afferma, al comma 1, il principio generale della programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per le alunne e gli alunni di tutte le scuole; il comma 2 prevede poi che sia assicurato il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali da parte degli enti territoriali su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta; poiché il comma 2 dell'articolo 3 richiama in termini generali l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 andrebbe quindi chiarito se si intenda fare riferimento al trasporto degli alunni di tutte le scuole o solo a quello degli alunni delle scuole primarie statali; potrebbe risultare opportuno approfondire la formulazione di ulteriori disposizioni: in particolare, potrebbe risultare opportuno coordinare la previsione del comma 2 dell'articolo 1, in base alla quale la procedura di immissione in ruolo prevista dall'articolo è bandita con uno o più provvedimenti, con quella del successivo comma 11 che dispone invece che la procedura sia bandita con decreto del Ministero dell'istruzione; alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 1 andrebbe chiarito se la prevista prova orale proceda o segua la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova; il comma 1 dell'articolo 4, nella parte in cui esclude le istituzioni universitarie dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative alle transazioni telematiche di cui all'articolo 1, commi 450 e 452 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) sembra in realtà riprodurre l'esclusione già prevista dai medesimi commi 450 e 452;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

    due disposizioni del provvedimento modificano norme entrate in vigore solo da pochi mesi, determinando una problematica stratificazione normativa; in particolare, l'articolo 3, comma 1, esclude i dirigenti scolastici e il personale ATA dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 56 del 2019 (legge entrata in vigore il 7 luglio 2019), senza peraltro sopprimere nella disposizione finanziaria di cui al successivo comma 5 il richiamo al comma 4, divenuto ultroneo; l'articolo 7 modifica l'articolo 2 della legge n. 92 del 2019 in materia di insegnamento dell'educazione civica nelle scuole (legge entrata in vigore il 5 settembre 2019); si registra con soddisfazione che il provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione, che appaiono coerenti con i requisiti previsti dalla legislazione vigente;

   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    provvedano le Commissioni di merito a precisare, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 7 e 8; 2, comma 6; 3, comma 2 e 6, comma 1.

  Il Comitato formula altresì la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione degli articoli 1, commi 2, 11 e 13, lettera b) e 4, comma 1.

  Il Comitato formula infine la seguente raccomandazione:

   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri «salvo intese» cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come molte disposizioni del decreto-legge (relative al reclutamento e alla rilevazione delle presenze di personale scolastico, al reclutamento di dirigenti tecnici del MIUR, alla stabilizzazione di personale da parte degli enti pubblici di ricerca, ai docenti universitari) attengano alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e «ordinamento civile», affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, dall'articolo 117, secondo comma, lettere g), e l), della Costituzione;

   rilevato inoltre come il provvedimento attenga anche alla materia «norme generali sull'istruzione», anch'essa affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   evidenziato altresì come le disposizioni di natura contabile di cui all'articolo 8 siano riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», anch'esso affidato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   considerato che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, relative alla possibile gratuità del servizio di trasporto scolastico sono riconducibili al diritto allo studio, il quale non è espressamente citato nel vigente articolo 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, in base al quale i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, ai sensi del quale la procedura straordinaria di reclutamento e abilitazione prevista dall'articolo è bandita, «con uno o più provvedimenti», e al comma 11 dello stesso articolo 1, in base al quale la procedura prevista dall'articolo medesimo è bandita «con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di armonizzare sul punto la formulazione delle due disposizioni, nonché l'opportunità di correggere la dizione del medesimo comma 11 facendo riferimento all'adozione di un decreto del «Ministro» dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

   b) con riferimento al comma 17 dell'articolo 1, il quale demanda l'attuazione delle previsioni recate dal comma a un decreto del «Ministero» dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di correggerne la dizione facendo riferimento all'adozione di un decreto del «Ministro» dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

   c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il quale, fermo restando l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 63 del 2017, consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se la disposizione riguardi solo gli alunni della scuola primaria, cui fa riferimento il richiamato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 63 del 2017, ovvero anche gli studenti degli altri gradi di istruzione, considerati nel comma 1 dello stesso articolo 5, nonché l'opportunità di chiarire – e in caso esplicitare – il valore di interpretazione autentica e quindi retroattivo della norma;

   d) con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui introduce un nuovo comma 4-ter nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016, relativo alle modalità di computo dei periodi di collaborazione ai fini del requisito dei tre anni di tre anni di servizio ivi previsto per la stabilizzazione dei precari negli enti pubblici di ricerca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire – e in caso esplicitare – il valore di interpretazione autentica e quindi retroattivo della norma.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (C. 2222 Governo);

   considerato che:

    l'articolo 2, comma 5, modifica la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

    sono esclusi dalla stabilizzazione: gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori; i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie di cui agli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale;

    apprezzata la finalità della disposizione, volta ad escludere la stabilizzazione nell'ambito scolastico di soggetti che siano stati condannati per reati particolarmente gravi anche in considerazione della incidenza sulla sfera dei minori;

   preso atto della disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, che estende anche ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) – oltre che al personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative – l'esclusione dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, previsto dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (A.C. 2222 Governo);

   considerato che il provvedimento mira principalmente a porre rimedio alla carenza di personale di ruolo e a ridurre ricorso a contratti di lavoro a termine, garantendo la funzionalità delle istituzioni scolastiche e che a tali fini prevede, tra l'altro, l'indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per complessivi 24.000 posti, riservata a soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, finalizzata altresì a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuole ai medesimi soggetti, nonché a quelli che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole paritarie;

   rilevato che la suddetta procedura straordinaria di reclutamento, volta a contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato nelle scuole statali e a favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti;

   preso atto che in relazione alla citata direttiva 1999/70/CE risulta pendente la procedura di infrazione n. 2014/4231, avviata nel luglio 2019 dalla Commissione europea con una lettera di costituzione in mora in cui si sollecita l'Italia a prevenire l'abuso dei contratti a tempo determinato e ad evitare le condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico, che interessano, oltre gli insegnanti, diverse categorie di lavoratori;

   evidenziata l'esigenza di adottare ulteriori interventi di riforma per rafforzare ulteriormente il sistema nazionale dell'istruzione e formazione in coerenza con quanto indicato nella Raccomandazione del Consiglio Ue sul Programma Nazionale di Riforma 2019 dell'Italia del 9 luglio scorso, al fine, tra l'altro, di contrastare l'elevato tasso di abbandono scolastico precoce nel nostro Paese e livellare le ancora ampie differenze regionali e territoriali sussistenti in termini di risultati scolastici, potenziando al contempo gli sforzi anche per elevare rispetto agli standard internazionali le retribuzioni degli insegnanti e offrire loro più ampie prospettive di carriera,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2222 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

   rilevato che:

    il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera g), m) e n); in proposito si richiama la sentenza n. 76/2013 della Corte costituzionale che ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico;

    l'articolo 3, comma 2, interviene su un contenzioso giurisdizionale concernente la qualificazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 63/2017; in una prima fase alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno assimilato tale servizio a un servizio di trasporto pubblico locale, richiedendo pertanto che gli enti territoriali responsabili, ai sensi dell'articolo 117 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) sottoponessero il servizio ad una tariffa che costituisse il corrispettivo dei servizi pubblici, coprendo integralmente i costi; la Corte dei conti sezione autonomie, invece, con la delibera 25/2019 ha precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; tale qualificazione non osta quindi – a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale – ad una forma di graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale; la norma recepisce l'orientamento affermato dalla delibera 25/2019;

   appaiono comunque meritevoli di approfondimento due aspetti;

    in primo luogo, merita richiamare che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63/2017 richiamato dall'articolo 3, comma 2, afferma, al comma 1, il principio generale della programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per le alunne e gli alunni di tutte le scuole; il comma 2 prevede poi che sia assicurato il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali da parte degli enti territoriali, con un servizio assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta; l'articolo 3, comma 2, del provvedimento richiama in termini generali l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63/2017 e andrebbe pertanto chiarito se si intenda fare riferimento al trasporto degli alunni di tutte le scuole o solo a quello degli alunni delle scuole primarie statali;

    in proposito appare opportuno accedere comunque ad un'interpretazione che consenta ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo e non solo per il trasporto degli alunni delle scuole primarie, contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali, al fine di garantire che il servizio di trasporto, da ritenersi strettamente connesso con il diritto costituzionale allo studio, sia omogeneo su tutto il territorio nazionale;

    in secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato il carattere di interpretazione autentica, e quindi anche retroattivo della disposizione;

   appare opportuno inserire nel testo una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali alla luce delle competenze esclusive di alcune regioni a statuto speciale in materie di istruzione, competenze che si estendono anche alla materia dei concorsi del personale scolastico (si pensi per esempio all'assetto in materia delle province autonome di Trento e di Bolzano),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito ad inserire dopo l'articolo 9 il seguente:

  «Art. 9-bis. (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

  e con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

   chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo, contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali;

   sempre con riferimento all'articolo 3, comma 2, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.

TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Art. 1.

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

  1. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

   al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

   al comma 5:

    alla lettera a), le parole: «2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020»;

    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto al precedente periodo»;

   al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128»;

   al comma 7:

    al primo periodo, le parole da: «prestato presso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo»;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono altresì partecipare alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui ai commi 5, lettere a) e c), e 6»;

   al comma 10, le parole: «per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016»;

   al comma 11, lettera b), le parole: «validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10»;

   al comma 13, lettera b), dopo le parole: «sette decimi o equivalente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali»;

   il comma 15 è sostituito dal seguente:

  «15. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato»;

   il comma 17 è sostituito dai seguenti:

  «17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi successivi.
  17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tal fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis nel limite dei posti di cui al comma 17.
  17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

   a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;

   b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;

   c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

  17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.
  17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.
  17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies»;

   dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

  «18-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente banditi nell'anno 2016 possono proporre istanza per l'inserimento, anche in coda a chi vi sia già iscritto, nelle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nell'anno 2018, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

  18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2020.

  18-quater. In via straordinaria, in considerazione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto alle facoltà assunzionali non utilizzate alla conclusione delle operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2019/2020. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.
  18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 14,44 milioni per l'anno 2020, di euro 1,41 milioni per l'anno 2021 e di euro 7,26 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
  18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

  “4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”.

  18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater e 18-quinquies, pari a euro 14,44 milioni per l'anno 2020 e a euro 13,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 18-sexies».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica) – 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
  2. Una quota non superiore al 35 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

  Art. 1-ter. – (Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica) – 1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding).
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.

  Art. 1-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) – 1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”;

   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  “6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso”.

  2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
  3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “2022/2023” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.

  Art. 1-quinquies. – (Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

  “1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
  1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento:

    a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Il servizio svolto sulla base di tutti i predetti contratti non è valido ai fini dell'eventuale ricostruzione di carriera né ai fini della maturazione dell'anzianità economica;

    b) procedendo alla nomina dei soggetti che, per effetto delle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, acquisiscono il diritto a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene l'anno scolastico successivo”;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria”.

  2. Ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, i periodi di servizio di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono considerati come lavoro a tempo determinato.

  Art. 1-sexies. – (Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie) – 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato presso le scuole dell'infanzia paritarie come supporto educativo temporaneo è utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica, nel caso in cui il predetto personale sia destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali, solo quando prestato da personale docente».

  All'articolo 2:

   al comma 1, lettera f), la parola: «ruolo,» è sostituita dalla seguente: «ruolo»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «cinquantanove dirigenti tecnici,» sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici,» e le parole: «pari a euro 7,90 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023»;

   il comma 5 è sostituito dai seguenti:

  «5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2020”;

   b) al comma 5-bis, la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo” e dopo le parole: “di cui al comma 5” sono inserite le seguenti: “, per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi”;

   c) al comma 5-ter, le parole: “per titoli e colloquio” sono sostituite dalle seguenti: “per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”, la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”, le parole: “non può partecipare” sono sostituite dalle seguenti: “non possono partecipare:”, dopo le parole: “legge 27 dicembre 2017, n. 205” sono inserite le seguenti: “, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori” e dopo le parole: “modalità di svolgimento” sono inserite le seguenti: “, anche in più fasi,”;

   d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

  "5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter";

   e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

  “5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.
  5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma”;

   f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  “6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.
  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

  5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

   b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

   al comma 6:

    al primo periodo, le parole: «dal 2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2011/2012, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2017, n. 205» sono aggiunte le seguenti: «, nelle quali la percentuale di idonei viene elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «Il personale» sono sostituite dalle seguenti: «4. Il personale» e le parole: «scolastici, sono» sono sostituite dalle seguenti: «scolastici sono»;

   al comma 2, le parole: «Fermo restando l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo».

  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. – (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca) – 1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

   b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività».

  All'articolo 6:

   al comma 1 è premesso il seguente:

  «01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e di tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali e ambientali coerenti con quelle previste per le figure professionali individuate nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono attività analoghe. Le condizioni di cui al primo periodo sono definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”»;

   al comma 1:

    al capoverso 4-bis:

     al primo periodo, dopo le parole: «in relazione al medesimo profilo» sono inserite le seguenti: «o livello», le parole: «alla data del 22 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2017» e dopo le parole: «legge 30 ottobre 2013, n. 125» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale»;

     al secondo periodo, le parole: «prove selettive» sono sostituite dalle seguenti: «procedure per l'accertamento dell'idoneità»;

    al capoverso 4-ter, le parole: «ai fini del» sono sostituite dalla seguente: «il», le parole: «, si considerano» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta nel senso che», le parole: «con l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «alle dipendenze dell'ente», le parole: «anche quelli» sono sostituite dalle seguenti: «si tiene conto anche dei periodi», le parole: «e gli assegni di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e agli assegni di ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

    dopo il capoverso 4-ter sono aggiunti i seguenti:

  «4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021.
  4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il limite del 50 per cento dei posti disponibili è da intendere non riferito ai posti della dotazione organica ma alle risorse disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione. Il computo di tali risorse è stabilito dai piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del presente decreto e le procedure concorsuali previste a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno nei ruoli della pubblica amministrazione sono concluse con l'assunzione dei vincitori entro il 31 dicembre 2024»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

  “Art. 12-bis. – (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) – 1. Qualora la stipulazione del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza.
  2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
  3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure di selezione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo”».

  All'articolo 7:

   al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «L'intervento previsto» sono inserite le seguenti: «dal presente articolo».

  All'articolo 8:

   al comma 3, le parole: «25,8 milioni a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «25,8 milioni annui a decorrere».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «commi 3 e 4 e le» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4, e dalle», le parole: «8,080 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19,340 milioni di euro» e le parole: «12,086 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «28,976 milioni di euro»;

    alla lettera a), le parole: «e commi 3 e 4, 8» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 4, e 8»;

    dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) quanto a euro 11,26 milioni a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

   al comma 2, dopo le parole: «ad apportare» sono inserite le seguenti: «, con propri decreti,».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente
le modificazioni apportate dalle Commissioni

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

  Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

  2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

  2. Identico.

  3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.

  3. Identico.

  4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

  4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17 del presente articolo. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

  5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

  5. Identico:

   a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

   b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

   b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto al precedente periodo;

   c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

   c) identica.

  6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

  6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

  7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5.

  7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresì partecipare alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui ai commi 5, lettere a) e c), e 6.

  8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

  8. Identico.

  9. La procedura di cui al comma 1 prevede:

  9. Identico.

   a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;

   b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;

   c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

   d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

   e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);

   f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);

   g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purché:

    1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

    2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

    3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).

  10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.

  10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016.

  11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

  11. Identico:

   a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;

   a) identica;

   b) la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d);

   b) la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10;

   c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);

   c) identica;

   d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;

   d) identica;

   e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;

   e) identica;

   f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

   f) identica.

  12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.

  12. Identico.

  13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

  13. Identico:

   a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

   a) identica;

   b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;

   b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi, o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;

   c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

   c) identica.

  14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

  14. Identico.

  15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi.

  15. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

  16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

  16. Identico.

  17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui, dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da graduatorie della regione, sono coperti mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su istanza degli aspiranti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza Stato-Regioni, è disciplinata l'attuazione del presente comma. Alle relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

  17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi successivi.

  17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tal fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis nel limite dei posti di cui al comma 17.

  17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

   a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;

   b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;

   c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

  17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.

  17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

  17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.

  18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  18. Identico.

  18-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente banditi nell'anno 2016 possono proporre istanza per l'inserimento, anche in coda a chi vi sia già iscritto, nelle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nell'anno 2018, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

  18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2020.

  18-quater. In via straordinaria, in considerazione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto alle facoltà assunzionali non utilizzate alla conclusione delle operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2019/2020. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.

  18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 14,44 milioni per l'anno 2020, di euro 1,41 milioni per l'anno 2021 e di euro 7,26 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

  18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

   «4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater e 18-quinquies, pari a euro 14,44 milioni per l'anno 2020 e a euro 13,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 18-sexies.

  19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

  19. Identico.

Articolo 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

  2. Una quota non superiore al 35 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

  3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Articolo 1-ter.
(Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica)

  1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding).

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.

Articolo 1-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di supplenze)

  1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;

   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso».

  2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

  3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

Articolo 1-quinquies.
(Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.

   1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento:

   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Il servizio svolto sulla base di tutti i predetti contratti non è valido ai fini dell'eventuale ricostruzione di carriera né ai fini della maturazione dell'anzianità economica;

   b) procedendo alla nomina dei soggetti che, per effetto delle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, acquisiscono il diritto a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1 settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene l'anno scolastico successivo»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

  2. Ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, i periodi di servizio di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono considerati come lavoro a tempo determinato.

Articolo 1-sexies.
(Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie)

  1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato presso le scuole dell'infanzia paritarie come supporto educativo temporaneo è utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica, nel caso in cui il predetto personale sia destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali, solo quando prestato da personale docente.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

   a) identica;

   b) il secondo periodo è soppresso;

   b) identica;

   c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;

   c) identica;

   d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;

   d) identica;

   e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

   e) identica;

   f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo,».

   f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo».

  2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

  2. Identico.

  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

  4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.

  4. Identico.

  5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

  5. Identico:

   a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;

   b) al comma 5-bis, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi»;

   a) al comma 5-ter le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo le parole «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori»;

   c) al comma 5-ter, le parole: «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo», le parole: «non può partecipare» sono sostituite dalle seguenti: «non possono partecipare:», dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori» e dopo le parole: «modalità di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche in più fasi,»;

   b) al comma 5-quater dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter.».

   d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

   «5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter»;

   e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

   «5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

   5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»;

   f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.

   6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

  5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

   b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle quali la percentuale di idonei viene elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

  1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.».

  1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.».

  2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

  1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

   b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

Articolo 5.
(Semplificazioni in materia universitaria)

Articolo 5.
(Semplificazioni in materia universitaria)

  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

   b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».

  2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

  01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e di tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali e ambientali coerenti con quelle previste per le figure professionali individuate nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono attività analoghe. Le condizioni di cui al primo periodo sono definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

  1. Identico:

   «4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di prove selettive.

   «4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b, del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità.

   4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

   4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c, del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell’ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

   4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021.

   4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il limite del 50 per cento dei posti disponibili è da intendere non riferito ai posti della dotazione organica ma alle risorse disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione. Il computo di tali risorse è stabilito dai piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del presente decreto e le procedure concorsuali previste a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno nei ruoli della pubblica amministrazione sono concluse con l'assunzione dei vincitori entro il 31 dicembre 2024».

  1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

   «Art. 12-bis. – (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato)1. Qualora la stipulazione del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza.

   2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.

   3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure di selezione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo».

Articolo 7.
(Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

Articolo 7.
(Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

  1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

  1. Identico:

   «9-bis. L'intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

   «9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

Articolo 8.
(Disposizioni contabili)

Articolo 8.
(Disposizioni contabili)

  1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.

  1. Identico.

  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.

  2. Identico.

  3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020».

  3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni annui a decorrere dal 2020».

  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

  4. Identico.

  5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche».

  5. Identico.

Articolo 9.
(Copertura finanziaria)

Articolo 9.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, e dalle lettere c) ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 28,976 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 3 e 4, 8, comma 3;

   a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a), 3 e 4, e 8, comma 3;

   b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) identica;

   c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

   c) identica;

   d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

   d) identica;

   e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

   e) identica;

   e-bis) quanto a euro 11,26 milioni a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 29 ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Fioramonti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

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