FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2238

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
FORNARO, BOSCHI, DEL RIO, GEBHARD, FRANCESCO SILVESTRI,
CECCANTI, MARCO DI MAIO, MACINA

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica

Presentata il 6 novembre 2019

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge di revisione della Costituzione contiene alcune importanti modifiche che risultano oggi indispensabili in vista della prossima possibile promulgazione della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dalle Camere in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
  La riduzione del numero dei parlamentari pone il problema della rappresentatività delle assemblee legislative nazionali nei confronti del pluralismo degli interessi territoriali, politici e sociali espressi dal corpo elettorale, come anche la questione della funzionalità delle nuove Camere. Si tratta di un problema ignorato dalla legge 27 maggio 2019, n. 51, che, approvata per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali oggi vigenti in caso di approvazione della revisione costituzionale del numero dei parlamentari, determinerebbe, in assenza di ulteriori interventi legislativi e costituzionali, la formazione di collegi uninominali eccessivamente estesi (per il Senato si giungerebbe fino a un milione di abitanti per collegio) e un'accentuata discrasia tra le regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media.
  La presente proposta di legge intende innanzitutto dare una prima risposta a questi problemi, con l'obiettivo di rafforzare la rappresentatività dei parlamentari nei confronti del più ampio numero di elettori.
  A questo scopo, l'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale è volto a modificare il principio di elezione a base regionale attualmente vigente per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituendovi la base circoscrizionale. Si rimette così alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori.
  L'articolo 2 tratta l'importante e connessa questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, per la quale è indispensabile riequilibrare l'incidenza dei delegati regionali sulla composizione del Parlamento in seduta comune in occasione di tale adempimento, riducendo di un terzo il loro numero in proporzione analoga a quanto deciso per il numero dei parlamentari.
  L'articolo 3, infine, coordina l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con l'entrata in vigore della citata legge costituzionale recante la riduzione del numero dei parlamentari. Si prevede, inoltre, che la modifica apportata dall'articolo 2 al numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica sia applicata a decorrere dalla legislatura nella quale acquistano efficacia le modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione che ne rappresentano il presupposto. In questo modo la riduzione dei delegati regionali sarà applicata dalla prima elezione del Parlamento con la nuova composizione.
  Queste proposte di modifica costituiscono un primo nucleo di interventi volti ad accompagnare la riduzione del numero dei parlamentari, la cui ragione di fondo non può essere il mero «taglio delle poltrone» o una generica riduzione dei costi delle istituzioni, ma che deve essere intesa come un intervento idoneo a salvaguardare la dignità e il ruolo del Parlamento, l'organo costituzionale situato al centro della nostra democrazia rappresentativa, l'unico eletto direttamente da tutti i cittadini italiani.
  In questa prospettiva è auspicabile che si possa realizzare un confronto costruttivo la tra maggioranza e l'opposizione e quindi una larga convergenza parlamentare su queste modifiche al testo della Costituzione della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Base territoriale per l'elezione del
Senato della Repubblica)

  1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

  «Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale».

Art. 2.
(Delegati regionali per l'elezione del
Presidente della Repubblica)

  1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».

Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere dalla prima legislatura per la quale si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», di cui al comma 1 del presente articolo.

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