FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 230

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

Modifiche al codice civile in materia di
cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riguarda la riforma della disciplina in materia di cognome dei figli, un tema sul quale nelle passate legislature era stata raggiunta l'intesa della maggior parte dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione.
  L'esigenza di riprendere il discorso interrottosi è dovuta alla necessità di rispondere alle eccezioni sollevate dal giudice costituzionale in più occasioni negli ultimi venti anni e, in particolare, con la sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, nella quale ha sollevato il problema dell'attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli, «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia (...) e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna».
  Il legislatore oggi interviene dunque, nell'ambito delle proprie competenze, in primo luogo per attualizzare le norme in materia di cognome dei coniugi e di cognome dei figli, adeguandosi alle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione (ordinanza n. 13298 del 17 luglio 2004). In secondo luogo per adempiere agli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea e alla comunità internazionale: molti Stati europei, come la Spagna, la Francia, il Regno Unito e la Germania già consentono di scegliere il cognome da attribuire ai figli in un regime di piena eguaglianza tra i coniugi, ma soprattutto la Convenzione di New York del 18 dicembre 1979, resa esecutiva in Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132, impegna gli Stati aderenti ad eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni inerenti al matrimonio e ai rapporti familiari.
  L'elevato numero di progetti di legge presentati nelle ultime legislature fa pensare che anche in Italia i tempi siano maturi per affrontare la questione dell'eguaglianza tra uomo e donna anche rispetto alla filiazione.
  Con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in attuazione della delega conferita dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, si è provveduto a rimuovere dall'ordinamento la distinzione tra figli legittimi e figli naturali: oggi si parla solo di figli. Con la presente proposta di legge si vuole restituire pari dignità alle donne nel rapporto coniugale e familiare, soprattutto nell'attuale società dove di fatto già c'è un'equiparazione tra l'uomo e la donna, come avviene per esempio nell'uso del proprio cognome da parte della donna, anche se coniugata.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che ciascun coniuge conserva il proprio cognome e abolisce il riferimento al «cognome maritale», frutto della concezione del rapporto tra uomo e donna ai tempi dell'ultima riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151.
  In merito all'attribuzione del cognome ai figli, va preliminarmente osservato che non esiste nel nostro ordinamento una norma che disciplini espressamente l'attribuzione del cognome paterno ai figli nati in costanza di matrimonio. La prassi per cui ai figli viene attribuito il cognome del padre va dunque individuata nella lettura sistematica delle norme sulla filiazione, tenendo in particolare conto del fatto che fino alla riforma del diritto di famiglia, per effetto della perdita del cognome della madre, il cognome paterno era senza alcun dubbio quello che identificava il cognome della famiglia. Si può dunque far derivare l'attuale prassi di trasmissione del cognome paterno dalla sopravvivenza della potestà maritale.
  L'articolo 2 introduce l'articolo 143-bis.1 del codice civile, prevedendo l'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori ex lege e stabilendo che il primo dei due cognomi è quello del padre, salvo diversa decisione dei genitori, i quali possono decidere un ordine diverso con dichiarazione concorde resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o, in mancanza, all'atto della registrazione della nascita del primo figlio. Tale dichiarazione vale anche per i figli successivi al primo, anche se questi è nato prima del matrimonio ma è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Il figlio trasmetterà poi ai propri figli il primo dei suoi cognomi.
  L'articolo 3 sostituisce l'articolo 262 del codice civile in materia di trasmissione del cognome ai figli nati fuori del matrimonio, stabilendo che, in caso di riconoscimento contemporaneo, i genitori attribuiscono il cognome al figlio a norma dell'articolo 143-bis.1 del medesimo codice, introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge.
  In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.
  Nell'ipotesi in cui nei confronti di uno dei genitori la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento effettuato dall'altro genitore, si è ritenuto di dover tenere conto dei delicati profili psicologici collegati a simili situazioni: si prevede che il primo cognome del genitore che ha effettuato per secondo il riconoscimento, o la cui filiazione è stata accertata successivamente, può essere aggiunto al primo cognome del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento, se il figlio è maggiorenne, unicamente con il suo consenso, e che comunque il giudice deve sentire il figlio anche se di minore età.
  L'articolo 4 sostituisce l'articolo 237 del codice civile concernente i fatti costitutivi del possesso di stato, stabilendo: al numero 1) del secondo comma che chi intende dimostrare lo stato di figlio nato nel matrimonio deve aver sempre portato – invece del cognome del padre come fino ad oggi richiesto – il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori; al numero 2) si sostituisce l'attuale formulazione che prevede, tra le condizioni di prova della filiazione nel matrimonio, che «il padre l'abbia trattata (la persona in questione) come figlio», con una formulazione che si riferisce al genitore.
  L'articolo 5 adegua alla nuova disciplina anche le disposizioni in merito al cognome del figlio adottivo, mentre l'articolo 6 dispone che il Governo provveda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad intervenire sul regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sia per adeguarlo alle nuove norme riguardanti l'attribuzione del cognome al figlio legittimato, sia per estendere alla madre il divieto attualmente vigente di imporre ai figli il nome del padre e ciò perché la possibilità prevista dalla nuova legge di attribuire ai figli il cognome della madre fa sorgere il rischio di omonimia tra madri e figlie.
  L'articolo 7 reca disposizioni transitorie, stabilendo in primo luogo che la nuova normativa sul cognome dei figli si applica ai nati dopo la data di entrata in vigore della legge che non hanno fratelli viventi.
  Si prevede peraltro che i genitori hanno la facoltà di far aggiungere il cognome della madre a quello dei minori nati prima della data di entrata in vigore della legge, ovvero nati successivamente o che hanno fratelli viventi che portano il solo cognome paterno, una disposizione questa che completa quella prevista dall'articolo 6 che consente ai cittadini maggiorenni, il cui cognome è stato attribuito in base alla normativa vigente al momento della nascita, di aggiungere il cognome della madre.
  L'articolo 8 prevede una clausola di invarianza finanziaria per le casse dello Stato a seguito dell'attuazione della legge e l'articolo 9 stabilisce che la legge entra in vigore con il termine differito di centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Cognome del coniuge).

  1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

   «Art. 143-bis.(Cognomi dei coniugi). – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

  2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
  3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 2.
(Cognome dei figli).

  1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

   «Art. 143-bis.1. – (Cognome dei figli di genitori coniugati). – Ai figli di genitori coniugati sono attribuiti, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno doppio cognome, se ne considera soltanto il primo.
   I coniugi possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o, in mancanza, all'atto della registrazione della nascita del primo figlio.
   Ai figli successivamente generati dai medesimi genitori è attribuito lo stesso cognome del primo figlio, anche se nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori».

Art. 3.
(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio).

  1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, è attribuito il cognome a norma dell'articolo 143-bis.1, primo comma; i genitori possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile all'atto della registrazione della nascita.
   Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il cognome di questo.
   Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide sentito il minore. Nel caso di maggiore età, è comunque necessario il consenso espresso dell'interessato.
   Ai figli successivi, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio».

Art. 4.
(Fatti costitutivi del possesso di stato).

  1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «Art. 237. – (Fatti costitutivi del possesso di stato). – Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
   In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

    1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori che essa pretende di avere;

    2) che il genitore o i genitori che la persona pretende di avere l'abbiano trattata come figlio e abbiano provveduto in questa qualità al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento;

    3) che la persona sia stata costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali;

    4) che la persona sia stata riconosciuta quale figlio dalla famiglia».

Art. 5.
(Cognome dell'adottato).

  1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi a norma dell'articolo 143-bis.1 o dell'articolo 262, indica quale dei due intende conservare.
   Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre adottivi, limitatamente al primo cognome di ciascuno. Gli adottanti possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa nella domanda di adozione ai sensi dell'articolo 143-bis.1, secondo comma».

  2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

   «Art. 27. – 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, lo stato di figlio nato nel matrimonio.
   2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 del codice civile.
   3. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il solo cognome della medesima.
   4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali».

Art. 6.
(Adeguamento delle disposizioni regolamentati in materia di attribuzione del cognome).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 33, 34 e 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguare le norme ivi contenute ai seguenti princìpi:

   a) il figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto assume il cognome secondo quanto dispone l'articolo 143-bis.1 del codice civile. Tuttavia il figlio che è maggiorenne alla data del riconoscimento può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, il primo cognome di uno dei genitori;

   b) eguale facoltà di scelta ai sensi della lettera a) è riconosciuta al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi;

   c) il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita e che non ha fatto ricorso alle procedure di cui al titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita;

   d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dai genitori o dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio;

   e) è vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre o della madre viventi, di un fratello o di una sorella viventi se ne deriva l'omonimia con il congiunto, ovvero un cognome come nome, oppure nomi ridicoli o vergognosi;

   f) nella dichiarazione effettuata in occasione della celebrazione del matrimonio ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, prevedere anche il caso di accordo sul cognome da attribuire al primo figlio ai sensi dell'articolo 143-bis.1, secondo comma, del codice civile.

Art. 7.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge, relative all'attribuzione del cognome ai figli, si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori.
  2. Nel caso di minori nati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di minori nati successivamente che hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori, è consentita l'aggiunta del cognome dell'altro genitore con dichiarazione resa, di persona o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, congiuntamente dagli esercenti la potestà dei genitori, ovvero dall'unico esercente la potestà in via esclusiva, e diretta all'ufficiale dello stato civile, il quale procede all'annotazione dell'aggiunta del cognome dell'altro genitore nell'atto di nascita del minore.

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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