FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 236

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

Modifiche all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni in materia di estensione del diritto ai trattamenti pensionistici di reversibilità ai conviventi di fatto

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante disposizioni in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina delle unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso e delle convivenze di fatto tra persone maggiorenni, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile. Fino ad ora sono stati emanati, ed entrati in vigore, solo tre decreti legislativi: il decreto 19 gennaio 2017, n. 5, che riguarda l'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; il decreto 19 gennaio 2017, n. 6, che introduce nel codice penale e di procedura penale le necessarie disposizioni di coordinamento per consentire l'equiparazione del partner dell'unione civile al coniuge (ad esempio, si stabilisce che possa operare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell'unione civile nei confronti dell'altro; che possa applicarsi al reato di omicidio l'aggravante dell'essere la vittima coniuge dell'autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile); il decreto 19 gennaio 2017, n. 7, che riguarda il riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili e che, tra l'altro, stabilisce che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Inoltre, con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha equiparato il componente dell'unione civile al coniuge ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
  Ad oggi è rimasta aperta, invece, sostanzialmente per problemi di copertura finanziaria, la tematica dell'estensione del diritto alla pensione di reversibilità anche ai conviventi di fatto, purché ovviamente la convivenza di fatto non sia stata precedentemente interrotta, mentre è prevista nella legge di delega sulle unioni civili. La giurisprudenza costituzionale è ormai costante nel riconoscere alcuni diritti anche ai conviventi more uxorio, ma la Corte costituzionale ha anche costantemente affermato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale» e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (sentenza n. 352 del 2000).
  Il matrimonio, infatti, secondo la Corte, forma oggetto della specifica previsione contenuta nell'articolo 29 della Costituzione, che lo riconosce elemento fondante della famiglia come società naturale, mentre il rapporto di convivenza assume anch'esso rilevanza costituzionale, ma nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali meritevoli della tutela garantita dall'articolo 2 della Costituzione.
  Da tutto ciò deriva, quindi, l'esigenza dell'intervento del legislatore per non lasciare ancora una volta che sia la magistratura a dirimere nei tribunali la questione dei diritti dei cittadini italiani lesi.
  La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di estendere ai conviventi di fatto, come definiti nella legge sulle unioni civili, il diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del convivente, al pari dei coniugi, purché la convivenza non sia stata interrotta in precedenza al decesso di uno dei conviventi.
  L'articolo 1, dunque, intende garantire anche ai conviventi di fatto l'accesso alla pensione di reversibilità del convivente defunto, attraverso una modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939, a condizione che la convivenza non sia stata precedentemente interrotta.
  L'articolo 2 reca la copertura finanziaria della proposta di legge, quantificata indicativamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in 1,5 miliardi di euro annui.
  Poiché non è possibile fare un calcolo esatto per quantificare l'onere derivante dalla proposta di legge, al pari di quanto è avvenuto per il calcolo delle pensioni di reversibilità per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nel quale si è preso a paragone l'istituto tedesco della Lebenspartnerschaft per fare una simulazione, si individua una copertura ampia, pari a circa 1,5 miliardi di euro annui, alla quale si provvede mediante le risorse derivanti dal completo assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche degli immobili non locati, ai fini dell'imposta municipale unica, che contribuiscono dunque a formare il reddito per l'intero loro valore, in luogo dell'attuale previsione del 50 per cento, introdotta con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto alla pensione di reversibilità per i conviventi di fatto).

  1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo le parole: «al coniuge» sono inserite le seguenti: «, al convivente di fatto a condizione che la convivenza non sia cessata prima della morte del pensionato o dell'assicurato»;

   b) al secondo comma, lettera a), dopo le parole: «al coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o al convivente di fatto a condizione che la convivenza non sia cessata prima della morte del pensionato o dell'assicurato»;

   c) al sesto comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «né convivente di fatto a condizione che la convivenza non sia cessata prima della morte del pensionato o dell'assicurato».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 1,5 miliardi di euro annui, si provvede mediante le risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ultimo periodo, le parole: «situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale,» e le parole: «nella misura del cinquanta per cento» sono soppresse.

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