FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 273

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, SALTAMARTINI

Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede all'articolo 12, nell'ambito delle disposizioni volte al contrasto dell'immigrazione clandestina, il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, configurando due tipologie: il favoreggiamento dell'ingresso illegale (comma 1) e la permanenza illegale dello straniero (commi 5 e 5-bis).
  Il comma 1 dell'articolo 12 ha spessore e ambiti applicativi ben modesti e comunque di gran lunga inferiori rispetto alle fattispecie aggravate di cui al comma 3, punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona, mentre la «vera» struttura portante della disciplina penale in materia è senz'altro costituita dalla disposizione in materia di circostanze aggravanti, di cui al comma 3. Si tratta del favoreggiamento aggravato dell'immigrazione illegale, una figura che riproduce l'ordinario modo di manifestarsi del fenomeno perseguito. Il reato è punito, in caso di commissione di una delle fattispecie aggravate ivi previste, con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
  La modifica che si vuole proporre è finalizzata a colpire ancora più severamente coloro («scafisti», «affiliati» eccetera) che sfruttano l'arrivo e lo sbarco degli stranieri e che svolgono un'attività volta ad assicurare la buona riuscita dell'operazione criminale e, in genere, di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente collegabili all'ingresso di clandestini.
  Non possiamo ammettere che dei banditi possano trarre profitto da un vero e proprio mercimonio di persone. Tali criminali devono essere fermati senza indugio alcuno. Per bloccare la commissione di questi reati aberranti, che creano un gravissimo allarme sociale nell'opinione pubblica, lo Stato non ha altro mezzo che prevedere pene esemplari che consentano di dissuadere questi criminali, attuando così una politica chiara e coerente. L'effetto dissuasivo di pene severe nei confronti dei trafficanti di esseri umani consentirà, altresì, di restituire agli Stati oggetto di immigrazione il potere di controllare i flussi migratori verso il proprio territorio, piuttosto che essere costretti ad affrontare gli arrivi incontrollati, alimentati da organizzazioni criminali. Pertanto si dovrà, per un verso, colpire coloro che per motivi abbietti e disumani fanno dell'immigrazione clandestina il loro business, attraverso il ridisegno del reato di favoreggiamento pluriaggravato. In tale ottica le ulteriori fattispecie aggravate, già disciplinate dal comma 3-ter dell'articolo 12 (sfruttamento sessuale e ingresso di minori da impiegare in attività illecite, a fini di profitto anche indiretto), devono essere ricomprese tra le ipotesi disciplinate dal comma 3-bis del medesimo articolo. Con tale riscrittura delle norme, da un lato, si ottiene una vera e propria razionalizzazione delle ipotesi aggravate, poiché tutte le fattispecie aggravate sono contenute in un unico comma (3-bis), e, dall'altro lato, la pena edittale che sarà comminata nei casi di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina ricomprenderà anche queste fattispecie, stabilendo così un'organica e coerente disciplina penalistica.
  Per un altro verso, al fine di dissuadere efficacemente queste attività criminali, si dovranno punire, nell'ipotesi di cui al comma 3-bis dell'articolo 12, ossia quando ricorrono due o più aggravanti: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti e ora anche nelle ipotesi previste dal comma 3-ter, non attraverso un'aggravante ad effetto speciale, comportante un aumento di pena determinata in modo indipendente dalla sanzione edittale di base, bensì attraverso la previsione di una pena considerevole e predeterminata dal legislatore.
  L'entità della pena deve tenere conto dell'indotto criminoso che provocano questi soggetti che gestiscono i flussi illegali. Infatti, oltre al delitto di cui all'articolo 12, altri reati sono commessi, prima, durante o dopo l'illecita introduzione di stranieri. La tipologia di questi reati, che è molto ampia e che ai suoi massimi confini lascia intravedere ripugnanti ipotesi come il traffico di organi e la «soppressione dei donatori», si può solo distinguere per grandi categorie relazionate al fenomeno di base, ossia all'introduzione illecita di stranieri nel nostro territorio.
  In una simile prospettiva, in merito alla continuazione, alla connessione e alla competenza, è possibile individuare: una categoria di reati «strumentali» all'introduzione di clandestini (come possono essere la falsità documentale, la corruzione di un pubblico ufficiale, la costituzione di un'associazione per delinquere eccetera); una categoria di reati cosiddetti finali, rispetto ai quali è l'ingresso dei clandestini a fungere da mezzo (si pensi allo sfruttamento di immigrati nella prostituzione o all'impiego di clandestini minorenni nei furti o nello spaccio di stupefacenti); una categoria, infine, di reati collegati all'ingresso illegale da vincolo di mera occasionalità (come nei casi di incidenti nella fase di trasporto o di sbarco).
  All'interno di questo complesso panorama criminale si collocano, in posizione di rilievo, due figure di reato strumentali che per ragioni diverse vanno segnalate: l'associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) e la riduzione o il mantenimento in schiavitù (articolo 600 del codice penale). Non può, pertanto, non essere condivisa l'opinione che la sanzione comminata per l'ipotesi prevista dal comma 3-bis (ipotesi pluriaggravata) dell'articolo 12, nella nuova formulazione che qui si propone, sia quella dell'ergastolo. Solo così potremo impedire che criminali senza scrupoli possano continuare a delinquere e si potrà coniugare l'azione di contrasto all'immigrazione clandestina con politiche volte ad aiutare i bisognosi nei loro Paesi d'origine.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina).

  1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

   «e-bis) il fatto è commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

   e-ter) tra le persone trasportate ci sono minori non accompagnati;

   e-quater) il fatto è commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

   c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), e-bis), e-ter) ed e-quater) del medesimo comma, la pena è aumentata della metà. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo»;

   d) il comma 3-ter è abrogato;

   e) al comma 3-quater, le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis».

  2. Al comma 1-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «commi 3, 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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