FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 300

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI

Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La proclamazione del Regno d'Italia ha avuto luogo il 17 marzo 1861.
  «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Torino, addì 17 marzo 1861». Queste le parole della legge del Regno di Sardegna 17 marzo 1861, n. 4671. Pochi giorni dopo quel 17 marzo, lo stesso testo sarebbe diventato la legge n. 1 del Regno d'Italia. Era nato uno Stato unitario laddove, appena un paio di anni prima, ve ne erano addirittura sette.
  L'unità d'Italia è il risultato di un lungo e difficile percorso storico e culturale, nel quale hanno assunto rilievo personaggi, vicende e luoghi degni di essere onorati nella memoria collettiva della nostra nazione.
  Riteniamo di assoluta attualità e importanza che siano ricordate e celebrate le vicende che condussero allo sviluppo di un profilo unitario del popolo italiano sia sul piano culturale sia su quello materiale. Il Risorgimento è stato il risultato di un lungo processo di incubazione, condizionato dai passaggi precedenti e a essi inevitabilmente legato, ma anche il frutto dell'iniziativa perspicace di quanti, superando molti ostacoli, riuscirono infine a unificare territori e popolo.
  Oggi, in un'epoca di profonda instabilità, prima di tutto economica ma anche sociale e politica, è quanto mai necessario e doveroso celebrare l'anniversario dell'Italia unita, libera e indipendente, al fine di affermare e di consolidare il sentimento di identità nazionale, anche attraverso la memoria dei fatti e la comprensione del significato degli eventi della storia risorgimentale italiana ed europea, purtroppo poco conosciuti, soprattutto dai nostri giovani.
  In occasione del centocinquantesimo anniversario dell'Unità, il Presidente della Repubblica sottolineò come quelle celebrazioni fossero «tutt'uno con l'impegno a lavorare per la soluzione dei problemi oggi aperti dinanzi a noi; perché quest'impegno si nutre di un più forte senso dell'Italia e dell'essere italiani, di un rinnovato senso della missione per il futuro della nazione. Ieri volemmo farla una e indivisibile, come recita la nostra Costituzione, oggi vogliamo far rivivere nella memoria e nella coscienza del paese le ragioni di quell'unità e indivisibilità come fonte di coesione sociale, come base essenziale di ogni avanzamento tanto del Nord quanto del Sud in un sempre più arduo contesto mondiale».
  L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di confermare il riconoscimento del 17 marzo quale festività nazionale per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia, al fine di promuovere e difendere i valori dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, come solennemente sanciti nella Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la festività nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'unità d'Italia.

Art. 2.

  1. Nella giornata del 17 marzo di ciascun anno sono promosse iniziative per diffondere presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza degli eventi storici e culturali che hanno portato all'unità nazionale. È altresì favorita l'organizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti, da parte di istituzioni e di enti, per rinnovare e conservare la memoria di tali eventi. Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono iniziative volte a valorizzare e a celebrare tali eventi, i luoghi e il patrimonio artistico e culturale a essi direttamente connessi.

Art. 3.

  1. La legge 23 novembre 2012, n. 222, è abrogata.

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