FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 31

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Divieto di detenzione alla catena per gli animali di affezione

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira a disciplinare la tutela del benessere degli animali di affezione in nome di una nuova sensibilità che risponde alle numerose istanze di chi ha a cuore il rispetto per tutti gli esseri viventi. La nuova sensibilità che l'opinione pubblica ha maturato nei confronti degli animali di affezione – considerati alla stregua di veri e propri compagni di vita, membri della famiglia – ha portato alla necessità di fissare per legge pratiche di protezione e di tutela degli stessi animali, esseri senzienti meritevoli di ricevere amore e rispetto.
  A questa finalità risponde la proposta di legge che, all'articolo 1, attribuisce a chiunque detiene un animale di affezione la responsabilità della salute e del benessere dello stesso: il detentore, pertanto, deve provvedere alla sistemazione dell'animale, a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso. In particolare, è previsto in capo al detentore, anche temporaneo, di un animale di affezione, il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di costrizione similare atto a provocare brutali e inutili sofferenze. Tale divieto, già previsto in alcune regioni, diviene così operativo nell'intero territorio nazionale. Il divieto, inoltre, può essere sospeso solo in caso di sopravvenienza di ragioni sanitarie, documentate e certificate dal medico veterinario, ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.
  Infine, l'articolo 2 prevede che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 10.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Responsabilità, doveri e divieti).

  1. Chiunque detiene un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
  2. Al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentate e certificate dal medico veterinario responsabile, ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.

Art. 2.
(Sanzioni).

  1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

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