FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 363

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, MOLTENI, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, FEDRIGA, GOBBATO, GRIMOLDI, LUCCHINI, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, TOMBOLATO

Disposizioni per favorire la bonifica degli immobili privati
dall'amianto

Presentata il 24 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — L'asbesto o amianto, impiegato come rivestimento per tetti e pareti o, a spruzzo, come isolante termico o barriera antifiamma, in virtù delle sue eccellenti proprietà fisico-chimiche e meccaniche, della notevole resistenza agli acidi e agli alcali, della buona resistenza al fuoco, dell'estrema versatilità, dei costi contenuti nonché delle buone proprietà come isolante elettrico, è stato ampiamente utilizzato in molti prodotti anche di uso comune.
  Infatti, proprio per le sue prestazioni elevate e per la sua economicità ha avuto, in particolare negli anni 1960-1970, una notevole diffusione sia in edilizia che nell'industria. In virtù di tali qualità, l'amianto ha trovato vastissimo impiego nella produzione di numerosi manufatti ad uso industriale e civile (il 75 per cento di tutto l'amianto usato in Italia è stato impiegato nel settore edilizio).
  Nel settore edile l'amianto è stato largamente usato per la produzione di lastre ondulate in pasta di cemento, conosciute come «cemento-amianto» e quindi con il nome commerciale di ETERNIT (dal nome della fabbrica che le produceva a Casale Monferrato).
  L'amianto veniva altresì utilizzato nella produzione di tubazioni per acquedotti e per fogne, nella fabbricazione dei tessuti (attrezzature da pompiere e tute da lavoro), come isolante termico nelle carrozze ferroviarie, nelle autovetture (pastiglie dei freni, frizione) eccetera. Tra i numerosissimi prodotti contenenti amianto abbiamo quindi mattonelle, pavimenti, carta e cartoni, filati e tessuti, tubi e condotte, corde, lastre, guarnizioni, pannelli, nastri e guaine per coibentazione.
  Per fare comprendere l'ampiezza del problema riportiamo di seguito una tabella che è una lista di luoghi e di materiali con presenza di asbesto:

Presenza dell'asbesto:

Isolante
acustico

Isolante
antincendio

Isolante
termico

Isolante
anticondensa

Scuole

  Officine e autorimesse

  Soffitti di capannoni industriali

  Soffitti di tintorie e di piscine

Ospedali

  Centrali elettriche

Palestre

  Centrali termiche

Cinematografi

  Navi

  Navi

Chiese

  Carrozze ferroviarie

  Carrozze ferroviarie

Ristoranti

Uffici

Mense

  Nell'industria:
  come materia prima per produrre innumerevoli manufatti e oggetti;
  come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgia, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie);
  come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (impianti frigoriferi, impianti di condizionamento);
  come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici;
  come materiale fonoassorbente.

  Nell'edilizia:
  come materiale spruzzato per rivestimenti (di strutture metalliche, travature) per aumentare la resistenza al fuoco;
  nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie eccetera;
  nei prodotti in cui l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (ETERNIT);
  come elementi prefabbricati sia sotto forma di cemento-amianto che di amianto friabile;
  nella preparazione e nella posa in opera di intonaci con impasti spruzzati o applicati a cazzuola;
  nei pannelli per controsoffittature;
  nei pavimenti costituiti da vinilamianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri;
  come sottofondo di pavimenti in linoleum.

  In ambito domestico:
  in alcuni elettrodomestici (asciugacapelli, forni e stufe, ferri da stiro);
  nelle prese e nei guanti da forno nonché nei teli da stiro;
  nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione dei fumi.

  Nei mezzi di trasporto:
  nei freni;
  nelle frizioni;
  negli schermi parafiamma;
  nelle guarnizioni;
  nelle vernici e nei mastici «antirombo»;
  nella coibentazione di treni, navi e autobus.

  Sono tuttora presenti sul territorio nazionale oltre 1 miliardo di metri quadrati di lastre, a cui vanno sommati innumerevoli altri manufatti quali canne fumarie, grondaie, pluviali eccetera.
  A tutto questo si devono aggiungere milioni di metri quadrati di superfici rivestite con amianto spruzzato: si ricorda inoltre che non è possibile stabilire quanto amianto è stato utilizzato per la coibentazione di tubazioni e di serbatoi presenti negli impianti industriali e nel riscaldamento degli edifici civili.
  Il suo utilizzo si è protratto sino ai giorni nostri, quando nel 1992 con la legge 27 marzo 1992, n. 257, ne è stato disposto il divieto. La sua tossicità è comunque nota fin dall'inizio del passato secolo, anche se questo non ha impedito il suo utilizzo. Solo dal 1965, la comunità scientifica internazionale confermò definitivamente l'esistenza di effetti cancerogeni dell'amianto.

  Tutela della salute del cittadino e legislazione vigente.

  L'amianto è una sostanza altamente cancerogena per inalazione. L'esposizione, anche a poche fibre di amianto, persistendo all'interno dei polmoni può provocare, anche a distanza di decenni, cancro e malattie respiratorie. In particolare, l'amianto provoca:

   asbestosi: malattia professionale, tipica dei lavoratori esposti per molti anni a estrazione o a lavorazione di amianto;

   mesotelioma: tumore, altamente maligno e che consente una breve sopravvivenza, si presenta come una complicanza dell'asbestosi.

  L'eliminazione dell'asbesto avviene utilizzando una delle seguenti modalità:

   decoibentazione: rimozione dei materiali contenenti amianto. È il metodo di bonifica più utilizzato in quanto elimina il problema alla radice. Produce però rifiuti comportando costi di smaltimento abbastanza elevati. L'elevato inquinamento che causa nell'ambiente di lavoro, durante la bonifica, richiede personale altamente specializzato e tecnologie adeguate;

   incapsulamento: copertura del materiale che contiene amianto con prodotti penetranti e inglobanti così da determinare una pellicola protettiva tra l'ambiente e la fibra di amianto. Non produce rifiuti e il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. Il principale inconveniente è che il materiale contenente amianto rimane nell'edificio, e ne consegue la necessità di un programma di controllo e di manutenzione costanti;

   confinamento: creazione di una barriera che separa il materiale contenente amianto dalla parte abitata dell'edificio. Il costo è più contenuto rispetto ai precedenti. Il rilascio delle fibre avviene all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre un programma di controllo e di manutenzione costanti, al fine di mantenere la barriera installata sempre in buone condizioni.

  L'esposizione a fibre di amianto nei luoghi di lavoro ha avuto grande importanza in passato, quando non erano ancora operanti le cautele previste dalla normativa di origine comunitaria, recepita con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212», poi abrogato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ne ha incorporato le disposizioni: prima di allora, tale esposizione era semplicemente considerata nell'ambito delle polveri nocive.
  Lo Stato da allora è intervenuto con una serie di provvedimenti per determinare la cessazione dell'utilizzo dell'amianto, prevedendo anche norme sanzionatorie, e la sua bonifica, laddove esso potrebbe recare danno alla salute delle persone.
  Ricordiamo, in tale senso, i seguenti provvedimenti: legge 27 marzo 1992, n. 257 [articolo 3 (Valori limite), articolo 9 (Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica), articolo 12 (Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)]; circolare del Ministero dell'industria 17 febbraio 1993, n. 124976, concernente il modello unificato dello schema di relazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto; decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»; decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» [in particolare articolo 10 (Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione)]; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 30, comma 4, i cui contenuti sono ora confluiti nell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto); legge 24 aprile 1998, n. 128 [articolo 16 (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257)]; decreto del Ministro della sanità 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, recante «Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»; decreto legislativo n. 152 del 2006, attuativo della cosiddetta «delega ambientale» (legge n. 308 del 2004); decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede una serie di obblighi a carico dei datori di lavoro per la rimozione (valutazione del rischio, redazione di un piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256); decreto legislativo 106 del 2009 riguardante la formazione specifica dei dipendenti e la sorveglianza sanitaria.
  Dalla lettura della normativa sopra richiamata non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l'opportunità. In considerazione degli alti costi di smaltimento e del fatto che la legge nazionale non prevede un obbligo assoluto di rimozione, il Parlamento e il Governo italiano sono intervenuti per incentivare economicamente gli interventi di bonifica delle strutture contenenti amianto. Sin dal 2003, la bonifica dall'amianto rientra tra gli interventi ammessi a godere della detrazione sull'IRPEF. L'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha esteso, infatti, a tali operazioni di risanamento l'applicabilità dello sgravio fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997. In particolare, la detrazione è pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro.
  Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (noto come «decreto salva Italia»), ha reso strutturale la detrazione IRPEF del 36 per cento, che è divenuta parte integrante del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a cui è stato aggiunto un nuovo articolo 16-bis. La struttura dello sgravio rimane essenzialmente inalterata, sia nella percentuale detraibile (36 per cento), sia nel limite massimo di spesa per unità immobiliare (48.000 euro), sia, infine, nella ripartizione rateale della detrazione (10 quote annuali di eguale valore).
  Ulteriori novità sono successivamente intervenute con il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 130, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, che, all'articolo 16, ha elevato al 50 per cento la quota delle spese documentate (comprese quelle di bonifica dall'amianto) detraibile dall'imposta lorda, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, tale più favorevole detrazione opera soltanto fino al 31 dicembre 2018 in virtù di proroghe successivamente intervenute, l'ultima delle quali recata dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).
  La presente proposta di legge è volta invece a rendere stabile l'incremento dell'agevolazione per la bonifica dell'amianto elevando la quota detraibile al 66 per cento delle spese sostenute. A questo fine, l'articolo 1 della proposta di legge modifica e integra nel senso indicato l'articolo 16-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introducendo un nuovo comma espressamente destinato a regolare la detrazione per gli interventi di bonifica degli edifici dall'amianto, con efficacia decorrente dal periodo d'imposta riferito all'anno 2019, e provvedendo al conseguente coordinamento con le altre disposizioni. Il credito d'imposta eventualmente risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi anche a seguito dell'applicazione di questa detrazione potrà essere utilizzato dal contribuente per la compensazione di altri tributi e contributi (compresi l'imposta municipale unica e altri tributi locali) secondo le ordinarie regole del versamento unitario (cosiddetto «modello F24») previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera l), le parole: «di bonifica dall'amianto e» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Per le spese documentate, sostenute per interventi relativi alla bonifica dall'amianto ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 66 per cento del loro ammontare, fino ad un importo complessivo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute in forma collettiva, la detrazione spetta a ciascun partecipante in misura proporzionale alle spese da questo sostenute»;

   c) ai commi 2, 3, 4, 5 e 8, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

   d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, la detrazione spetta in ragione dell'aliquota del 66 per cento ed entro l'importo massimo di 96.000 euro».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019.

Art. 2.

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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