FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 371

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, MOLTENI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI

Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

Presentata il 24 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha la finalità di tutelare i prodotti italiani e i consumatori, attraverso l'istituzione di un sistema di tracciabilità, quale garanzia della qualità dei prodotti in commercio in Italia.
  Importanti settori del sistema economico del Paese, come il comparto moda, artigianato o l'agroalimentare, sono da anni seriamente minacciati dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti provenienti dai Paesi del sud-est asiatico. Molte piccole imprese che operano nel mercato del «made in Italy» non sono più in grado di sostenere l'aggressiva concorrenza di questi Paesi, ingiustamente favorita da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi, dovuti a scarse misure di tutela del lavoro e alla mancanza di ogni controllo sulla qualità dei prodotti, che risultano, quindi, estremamente dannosi per la salute dei consumatori.
  Da qui l'esigenza che il «made in Italy» sia garantito e che vi sia una piena e chiara informazione sull'intero ciclo di realizzazione e di immissione in commercio dei prodotti. In effetti, il pericolo per il consumatore finale è dovuto alla circostanza che i prodotti contraffatti non rispettano alcuna normativa in materia di sicurezza. Si pensi, in particolare, a settori come quello farmaceutico (in passato le cronache hanno raccontato di persone morte a causa di medicinali contraffatti) o alimentare (con intossicazioni di varia natura).
  Bisogna poi considerare anche un altro genere di danno causato dalla contraffazione, che va a colpire le finanze dello Stato attraverso l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
  I danni causati al sistema imprenditoriale ed economico italiano dal fenomeno della contraffazione – che oltre al settore farmaceutico e a quello alimentare colpisce in particolare quelli dei giocattoli, dei cosmetici e del tessile-calzaturiero – non sono quantificabili in modo preciso proprio per la vastità di questo fenomeno devastante. Tuttavia, nel rapporto del CENSIS «La contraffazione: dimensioni, caratteristiche ed approfondimenti», del giugno 2016, emerge che il mercato del falso in Italia ha realizzato un fatturato di 6,9 miliardi di euro. La contraffazione sottrae al sistema economico legale nazionale 5,7 miliardi di euro (1,7 miliardi di euro per la produzione e 4 miliardi di euro per la perdita di gettito sulla produzione indotta in altri settori connessi) con un valore aggiunto sommerso di 6,7 miliardi di euro ed oltre 100.000 posti di lavoro in meno. Quindi Stato, imprese e consumatori sono le vittime privilegiate dei contraffattori. Si stima che se si riportasse il fatturato complessivo della contraffazione sul mercato legale, si genererebbe una produzione aggiuntiva, diretta e indotta, per un valore di quasi 18,6 miliardi di euro, con un valore aggiunto di circa 6,7 miliardi di euro.
  Da tempo il Parlamento è coinvolto in un intenso dibattito su temi che riguardano la tutela del «made in Italy» e la lotta alla contraffazione, un dibattito che, fino ad ora, non ha prodotto risultati apprezzabili in merito all'adozione di una normativa organica di settore. La proposta di legge intende, quindi, fornire elementi importanti su cui confrontarsi per arrivare all'adozione di misure più concrete ed efficaci per la tutela dei prodotti italiani.
  Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 specifica le finalità della legge, mentre l'articolo 2 individua un sistema di tracciabilità dei prodotti in commercio che evidenzi tutte le fasi di produzione e lavorazione dei prodotti stessi. L'articolo 3 prevede l'obbligo di etichettatura per i prodotti posti in commercio in Italia che deve, fra l'altro, garantire che, nella lavorazione di un dato prodotto, siano stati rispettati i diritti dei lavoratori e non sia stato sfruttato il lavoro minorile. L'articolo 4 disciplina l'impiego della denominazione «made in Italy». Gli articoli 5 e 6 vietano la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano volte ad ingannare i consumatori e disciplinano i relativi controlli. L'articolo 7, infine, prevede l'avvio di una campagna informativa diretta a tutti i cittadini in modo da illustrare loro il nuovo sistema e al tempo stesso da sensibilizzarli sul tema della contraffazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La presente legge è finalizzata a:

   a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti italiani;

   b) assicurare che i beni commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

   c) garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio;

   d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano.

  2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate all'informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 2.
(Obbligo di tracciabilità).

  1. Tutti i prodotti in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.
  2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Etichettatura).

  1. Le etichette dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano devono riportare:

   a) il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita;

   b) la seguente dicitura: «Questo bene è stato prodotto nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e senza ricorrere al lavoro minorile».

  2. Le etichette dei beni prodotti al di fuori dell'Unione europea e commercializzati in Italia, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, devono riportare la seguente dicitura: «Bene prodotto al di fuori dell'Unione europea», indicando altresì il Paese di origine.

Art. 4.
(Denominazione «made in Italy»).

  1. Sono denominati «made in Italy» i prodotti finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.
  3. La denominazione «made in Italy» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

Art. 5.
(Denominazioni e messaggi pubblicitari ingannevoli).

  1. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.
  2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Controlli e sanzioni).

  1. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «made in Italy» di cui all'articolo 4 sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.
  2. Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è sottoposto alle pene di cui al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale.

Art. 7.
(Campagna di informazione sulla trasparenza delle etichettature).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete internet e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto alla contraffazione dei prodotti italiani.

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