FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  
                    Articolo 2                       Articolo 3  
                      Articolo 4  
                    Articolo 3                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 392-460-A

PROPOSTA DI LEGGE

392

d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, MOLINARI, D'UVA, CANTALAMESSA, SALAFIA, BELOTTI, BIANCHI, BISA, BONIARDI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, DI MURO, GOBBATO, GRIMOLDI, INVERNIZZI, LUCCHINI, MARCHETTI, MATURI, PAOLINI, POTENTI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, TATEO, TOMBOLATO, TURRI

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Presentata il 27 marzo 2018

e

PROPOSTA DI LEGGE

460

d'iniziativa della deputata MORANI

Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato

Presentata il 3 aprile 2018

(Relatrice: TATEO)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 18 ottobre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 392. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 460 si veda il relativo stampato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 392 Molteni, recante norme in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione, cui è abbinata la proposta di legge C. 460 Morani;

   rilevato come la proposta di legge modifichi il codice di procedura penale, al fine di rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, conseguentemente non consentendo per tali reati la diminuzione di pena connessa a tale rito speciale;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge incida sulle materie giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge n. 392

TESTO
della Commissione

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Art. 1.

Art. 1.

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   a) identico:

   «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo»;

   «1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»;

   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Nei procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti»;

   soppressa

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   b) identico:

   «6. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, di cui al comma 5, ovvero della richiesta di cui al comma 5-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

   «6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;

   c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

   «6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».

Art. 2.

  1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

Art. 2.

Art. 3.

  1. Il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. In caso di condanna per reati diversi da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche ove l'imputato abbia presentato la richiesta ai sensi dell'articolo 438, commi 5, 5-bis o 6, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo».

  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 4.

  1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».

Art. 3.

Art. 5.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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