FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 403

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, SARRO, PENTANGELO, CASCIELLO, FASCINA,
FERRAIOLI, COSIMO SIBILIA

Disposizioni concernenti l'interoperabilità dell'anagrafe della popolazione residente con le anagrafi canine regionali e l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni relative allo stato di famiglia

Presentata il 27 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Che gli animali di affezione (pet) e in particolare i cani siano entrati di diritto negli affetti familiari è ormai cosa dimostrata dai numerosi studi e dalle statistiche esistenti.
  Le stesse statistiche, infatti, ci indicano che il 55 per cento delle famiglie italiane ha adottato un pet e tale percentuale è in costante crescita.
  Le ragioni di tale fenomeno, oltre che in una tradizionale motivazione antropologica, si riferiscono contestualmente a questo periodo storico e a fenomeni che trovano la loro spiegazione in princìpi sociologici e socio-psicologici.
  Il pet infatti, per certi versi, nelle famiglie italiane sempre più coincidenti con una struttura mononucleare sta andando a sostituire veri e propri legami personali e la presenza di un familiare, sia questo un figlio per una coppia o un compagno per un anziano.
  Il rapporto che lega il proprietario al proprio pet e in particolare al proprio cane è ormai definito quale rapporto di adozione e non di proprietà, sarebbe quindi più appropriato parlare di un adottante piuttosto che di un proprietario.
  La responsabilità di tale adottante è già riscontrabile, quale principio, nell'obbligo di iscrizione dell'adozione presso l'anagrafe canina di competenza regionale, così come nelle nuove norme che regolano l'omissione di soccorso (regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2012, n. 217), il maltrattamento e, in generale, la tutela e il benessere animale (leggi 14 agosto 1991, n. 281, e 20 luglio 2004, n. 189).
  Approvando pienamente i citati sviluppi della legislazione, la presente proposta di legge ha come finalità quella di formalizzare meglio tali sviluppi e di risolvere alcune criticità sull'argomento, tramite il trasferimento dei dati dell'anagrafe canina, quale semplice lettura, sullo stato di famiglia del proprietario o adottante.
  Proprio perché è di gestione regionale, infatti, l'anagrafe canina è di difficile consultazione quando si rendono necessari da parte delle autorità controlli al di fuori della regione di indagine.
  La stessa anagrafe canina spesso risulta aggiornata lentamente, soprattutto in occasione di un passaggio di proprietà (o di adozione).
  La lettura dell'anagrafe regionale tramite lo stato di famiglia:

   1) garantirebbe un aggiornamento della stessa più rapido sui passaggi di adozione;

   2) renderebbe immediatamente individuabile la responsabilità del proprietario o dell'adottante, in caso di evento dannoso, o negli accertamenti dovuti sulla provenienza etica del pet da allevamenti professionali deontologici;

   3) creerebbe i presupposti per giungere in fasi successive all'istituzione di un'anagrafe nazionale;

   4) consentirebbe una migliore individuazione, dal punto di vista antropologico, delle relazioni affettive che legano il pet al nucleo familiare;

   5) renderebbe più agevoli e immediate la pianificazione, la verifica e le attività svolte per la gestione del randagismo nonché per lo svolgimento di indagini giudiziarie e di controlli delle autorità competenti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a garantire l'interoperabilità tra l'anagrafe canina regionale e lo stato di famiglia di ogni proprietario o adottante di un animale di affezione, mediante la consultazione di apposite piattaforme informatiche realizzate da ogni regione secondo le direttive stabilite dall'accordo 24 gennaio 2013, n. 5/CU stipulato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, in materia di identificazione e di registrazione degli animali di affezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2013.

Art. 2.
(Disposizioni di attuazione).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di istituzione delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 1 da parte dei comuni e di inserimento nello stato di famiglia di ogni proprietario o adottante di un animale di affezione, in corrispondenza dei dati relativi allo stesso soggetto, dell'indicazione del nome, della razza e del codice di microchip dell'animale di affezione posseduto o adottato.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser