FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 419

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PLANGGER, GEBHARD, SCHULLIAN

Ripristino delle festività soppresse agli effetti civili

Presentata il 27 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La disciplina del riconoscimento delle festività religiose agli effetti civili è dettata dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, che ha subìto notevoli modificazioni con la legge 5 marzo 1977, n. 54.
  Fino al 1976 lo Stato riconosceva come giorni festivi, agli effetti civili, le festività religiose riconosciute tali dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ratificò il Concordato stipulato con la Santa Sede in quello stesso anno. Esse erano: il primo giorno dell'anno, l'Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione, il Corpus Domini, i Santi Pietro e Paolo (29 giugno), l'Assunzione della Beata Vergine (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), l'Immacolata (8 dicembre), Natale (25 dicembre). A queste si aggiungevano tre festività, ufficialmente non riconosciute dalla Chiesa agli effetti del precetto festivo, ma di lunga e consolidata tradizione popolare: il lunedì dopo Pasqua (o lunedì dell'Angelo), il lunedì dopo Pentecoste e il 26 dicembre (Santo Stefano).
  Nel 1977 vennero espressamente soppresse, agli effetti civili e nella cadenza infrasettimanale diversa dalla domenica, l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il Corpus Domini, i Santi Pietro e Paolo. Ciò avvenne per iniziativa dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, in considerazione della loro «negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che degli uffici pubblici» (atto Senato n. 227 – VII legislatura). Successivamente, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, e in applicazione del nuovo concordato con la Santa Sede, venivano reintrodotte l'Epifania e, per la sola città di Roma, la festività dei Santi Pietro e Paolo, quali patroni dell'Urbe.
  Tuttavia, l'attuale regime delle festività religiose agli effetti civili, in un Paese di forte radicamento cattolico, presenta incongruenze con la realtà di altri Paesi, aderenti o no all'Unione europea, in cui la presenza della religione cattolica è minore o addirittura minoritaria.
  L'Ascensione, scomparsa dal calendario delle festività civili in Italia, è invece civilmente riconosciuta tale in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Germania, in Lussemburgo, in Polonia, in Olanda, in Norvegia, in Svezia e in Svizzera.
  Il Corpus Domini è festività agli effetti civili in Austria, in Svizzera, in Germania, in Polonia, in Croazia e in Portogallo.
  Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Svezia e Svizzera riconoscono agli effetti civili il lunedì di Pentecoste.
  La vecchia festività di San Giuseppe si è conservata in Spagna, in Svizzera, in Baviera e in Tirolo. I Santi Pietro e Paolo è una festività in Svizzera, a Monaco, in Polonia e a Malta.
  La presente proposta di legge intende pertanto adeguare la materia del riconoscimento delle festività ufficialmente riconosciute dalla Chiesa cattolica e di quelle di forte tradizione cattolica popolare alla realtà degli altri Paesi dell'Unione europea. A tale proposito i motivi che spinsero il Governo, nel 1977, alla soppressione di alcune festività devono ritenersi ormai superati dall'attuale realtà economico-produttiva. Ciò in quanto, in una logica di concorrenzialità di mercato, più che la produzione secondo i princìpi dell'economia di scala, assumono sempre più importanza altri parametri, quali la pressione fiscale e gli oneri impropri che gravano sulle imprese, la politica creditizia a favore delle imprese stesse, l'impiego di nuove tecnologie che consentano una buona conoscenza delle previsioni della domanda di mercato e l'abbattimento dei costi di produzione. Tanto che gran parte degli altri Paesi a economia avanzata, ad eccezione dei «cattolicissimi» Italia, Spagna e Portogallo, non ha ritenuto di adottare provvedimenti simili alla legge n. 54 del 1977, mantenendosi comunque sempre altamente competitivi, senza recare alcun pregiudizio ai sentimenti religiosi e popolari più diffusi, tramandati dalla cultura delle precedenti generazioni, per premiare logiche economicistiche grossolane e superate, come purtroppo si è verificato in Italia. Di ben altra portata, in questo Paese, avrebbero dovuto essere i provvedimenti a sostegno dell'economia che non la riduzione delle festività.
  La reintroduzione delle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977 intende ridare significato alla tradizione popolare, non determina scompensi significativi alla produttività delle aziende, trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo complesso, e risulterebbe più coerente con quel che avviene negli altri Paesi europei.
  Siamo tutti invitati a non dimenticare le festività, a promuoverle, a rispettarle e a celebrarle nel senso religioso della parola. La domenica e il giorno festivo sono un bene prezioso la cui rinuncia provocherebbe gravi danni all'intera società. Le festività sono una presenza importante della fede e della Chiesa nella nostra vita e noi tutti dovremmo riflettere un po’ sul motivo della loro esistenza. Si tenga conto che le festività soppresse sono state aggiunte al periodo delle ferie ordinarie oppure retribuite, per cui il loro ripristino ha un costo attenuato. Nel periodo che va dall'Epifania (6 gennaio) fino alla solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto) non è rimasta in Italia alcuna giornata festiva religiosa infrasettimanale di precetto agli effetti civili. Sono sette mesi e questo è unico in Europa. D'altronde, anche le festività contribuiscono a sostenere l'economia (piccole ferie, gite, turismo, wellness e altro).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe (19 marzo), dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno) nonché, nella loro tradizionale cadenza infrasettimanale di giovedì, dell'Ascensione e del Corpus Domini sono riconosciute festività agli effetti civili, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge.
  2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.

Art. 2.

  1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «il giorno di lunedì seguente la Pentecoste».

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