FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 422

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENNI, INCERTI, ROSATO, ASCANI, MORETTO, PEZZOPANE

Disposizioni in materia di rilancio della produzione
di autocaravan e del turismo in libertà

Presentata il 28 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Dopo circa due decenni, a cavallo del XX e del XXI secolo, di crescita di mercato con significativi incrementi di volumi di pezzi prodotti, di fatturato e di occupati per le imprese della filiera, il settore della camperistica sta registrando in Italia, ormai da tempo, una preoccupante inversione di tendenza.
  Il mercato degli autocaravan è infatti crollato del 75 per cento negli ultimi anni: le immatricolazioni sono passate nel nostro Paese dalle 15.000 del 2007 alle 3.791 del 2013. È una crisi causata da numerosi e diversificati fattori, che richiede interventi strutturali idonei a contrastarla con efficacia e tempestività.
  In questo contesto va infatti sottolineato come l'Italia resti comunque, dopo la Francia e la Germania, il terzo produttore europeo del settore, con un fatturato di 900 milioni di euro annui. Un comparto, quindi, rilevante per l'industria e ricco di professionalità, competenze e tradizioni di alta qualità.
  Non bisogna dimenticare che la camperistica riveste, inoltre, un ruolo trainante nell'economia italiana al di là dei volumi di produzione: è infatti il simbolo del turismo itinerante, volàno straordinario di ricchezza per i nostri territori. I soggetti che usano autocaravan caratterizzano un turismo uniformato nelle differenti stagioni, appartengono a una fascia medio-alta di reddito, sono attratti dalle aree rurali e dalle località minori e utilizzano veicoli che hanno un basso impatto ambientale, soprattutto se rapportato al turismo delle seconde case. Sono inoltre fruitori privilegiati delle ricchezze paesaggistiche, artistiche e architettoniche indigene e ricercatori delle produzioni tipiche locali, sia artigianali che enogastronomiche.
  Un altro fattore di rilievo è il ruolo degli autocaravan come efficace strumento di mobilità per le categorie svantaggiate e per i disabili.
  Emerge quindi per il legislatore la necessità di predisporre una normativa in grado di incentivare l'acquisto e l'utilizzo degli autocaravan, in armonia con le disposizioni degli altri Paesi europei in materia, valorizzandone l'utilizzo, promuovendo i produttori della componentistica e dando impulso all'indotto.
  Sono molteplici i livelli di intervento previsti dalla presente proposta di legge: dagli incentivi alla rottamazione degli autocaravan (per rinnovare un parco di veicoli ormai vetusto e salvaguardare i livelli professionali), all'agevolazione per la fruizione degli stessi da parte dei soggetti disabili, dalla realizzazione delle aree di sosta attrezzate alla promozione della viabilità, fino ai finanziamenti mirati per le imprese che producono componentistica per i mezzi.
  La presente proposta di legge è formata da sette articoli.
  L'articolo 1 dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2019 e 2020, pari a 10 milioni di euro complessivi, al fine di incentivare, attraverso la demolizione, la sostituzione degli autocaravan di categoria «euro 0», «euro 1», «euro 2», o «euro 3» con veicoli nuovi del medesimo tipo aventi classe di emissione non inferiore a «euro 6». L'istituzione di tale fondo è finalizzata alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Il contributo è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del leasing. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di accesso ai benefìci.
  Gli articoli 2 e 3 valorizzano poi la peculiarità cosiddetta non ricreativa dell’autocaravan. Gli autocaravan, per la loro abitabilità e i loro modi di fruizione, rappresentano infatti un veicolo particolarmente funzionale per il trasporto ordinario dei disabili. Risulta quindi fondamentale, nell'ambito di politiche fiscali che promuovano l'applicazione di princìpi di solidarietà nei confronti delle categorie sociali deboli, l'introduzione di agevolazioni fiscali per i soggetti disabili e per i loro nuclei familiari. Pertanto, gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, agevolazioni fiscali per i disabili e l'esenzione dalle tasse automobilistiche in determinati casi. L'articolo 3 prevede, inoltre, incentivi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili attraverso l'esenzione dalle tasse per cinque anni: è una proposta che va nella direzione della salvaguardia ambientale e della promozione delle energie pulite.
  L'articolo 4 riguarda la disponibilità delle aree di sosta e dei parcheggi per gli autocaravan. Le possibilità di circolazione e di sosta per gli autocaravan e la diffusione di aree attrezzate con servizi per il rifornimento di acqua potabile e per lo scarico delle acque reflue sono oggi un tema significativo per la diffusione di questo tipo di turismo. La scelta di viaggiare in autocaravan è determinata, infatti, dal desiderio di spostarsi liberamente e di pernottare indipendentemente dalla presenza di strutture alberghiere e in genere di ospitalità (aree di sosta a pagamento) ma, nel contempo, di poter disporre di punti di servizio per i rifornimenti e per gli scarichi dei reflui. Secondo i dati relativi alla ricettività del settore, i turisti che visitano il nostro Paese in camper, caravan o tenda trascorrono solo il 36,8 per cento delle notti in campeggio, il 30,5 per cento in aree di sosta a pagamento e il 22,2 per cento in spazi liberi non a pagamento. La permanenza per i due terzi delle notti al di fuori di strutture ricettive per il campeggio, nonostante le difficoltà connesse ai divieti di sosta e alla scarsa diffusione di aree di sosta attrezzate, denota quindi una predilezione per forme di sosta alternative al campeggio. Per questi motivi l'articolo 4 prende in considerazione le aree di sosta e i parcheggi, prevedendo che le amministrazioni comunali possano provvedere all'individuazione di appositi spazi per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione di quanto già previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, anche all'interno dei centri urbani e in zone servite dal trasporto pubblico. La norma prevede, inoltre, la partecipazione di soggetti privati per l'allestimento delle aree verdi e specifici contributi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (un milione di euro annui per gli anni 2019 e 2020, da assegnare tramite apposito decreto ministeriale).
  L'articolo 5 stabilisce che le amministrazioni comunali non possano disporre limitazioni del traffico per gli autocaravan.
  L'articolo 6 estende alle imprese produttrici di componentistica per autocaravan i benefìci previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»), e in particolare l'accesso a finanziamenti specifici e a contributi economici; tali incentivi sono prioritariamente finalizzati a progetti di efficienza e di risparmio energetico nei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori.
  L'articolo 7 reca, infine, la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di incentivi per la demolizione e la sostituzione degli autocaravan).

  1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1», «euro 2» o «euro 3» con veicoli nuovi del medesimo tipo, aventi classe di emissione non inferiore a «euro 6».
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, a fronte della presentazione, da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuto avvio alla demolizione rilasciato da un centro autorizzato.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati mediante contratto di locazione finanziaria.
  4. Il contributo è anticipato dal rivenditore all'acquirente nella forma di sconto sul prezzo di vendita ed è rimborsato al rivenditore mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo e per l'attribuzione del contributo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7.

Art. 2.
(Agevolazioni fiscali sull'acquisto di autocaravan nuovi per i soggetti disabili).

  1. Agli autocaravan di proprietà di soggetti disabili si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m),».

Art. 3.
(Esenzioni dalle tasse automobilistiche).

  1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 17 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «i-bis) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo»;

   b) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «Gli autocaravan che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono esenti dal pagamento della tassa di cui al primo comma per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di certificazione dell'avvenuta installazione del relativo impianto».

Art. 4.
(Aree di sosta e parcheggi
per gli
autocaravan).

  1. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 185 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  2. Le aree di cui al comma 1 sono classificate come aree verdi attrezzate, sono recintate e sono dotate delle seguenti strutture:

   a) illuminazione pubblica;

   b) punti di collegamento alla rete di distribuzione idrica e alla rete elettrica;

   c) scarichi collegati alla rete fognaria e contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi.

  3. Allo scopo di incentivare la realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al comma 2 da parte di soggetti privati, i comuni possono applicare alle opere a ciò destinate le disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122.
  4. I comuni, ai sensi del comma 1, individuano parcheggi di idonea ampiezza, situati anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta, compresa quella prolungata, degli autocaravan.
  5. I parcheggi di cui al comma 4 sono comunque realizzati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto delle persone disabili.
  6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  7. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua i requisiti minimi delle aree e dei servizi da destinare all'accoglienza degli autocaravan e i requisiti che i soggetti pubblici e privati devono possedere per l'accesso ai contributi di cui al comma 6.

Art. 5.
(Circolazione degli autocaravan).

  1. I comuni non possono imporre alla circolazione degli autocaravan limitazioni diverse da quelle stabilite per i veicoli delle categorie M e M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.
(Incentivi per le imprese).

  1. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a quelle del settore della produzione di componenti per autocaravan per l'erogazione di contributi prioritariamente finalizzati all'efficienza e al risparmio energetico dei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori».

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, degli articoli 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e dell'articolo 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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