FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 432

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRAGOMELI, GIACHETTI, BRUNO BOSSIO, MELILLI

Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale

Presentata il 28 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Con il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è definita quale documento d'identità, sostitutivo della carta d'identità cartacea, la carta d'identità elettronica (CIE). Il nuovo documento è realizzato con le tecniche proprie della produzione di carte valori ed è integrato con un microprocessore a radiofrequenza.
  Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore sono utilizzati esclusivamente – come specificato nel citato decreto – «per verificare l'autenticità della CIE e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità “uno a molti” a fini di identificazione». L'emissione della CIE è riservata al Ministero dell'interno, che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della CIE, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato – sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali – sono quindi state definite con il citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  Dal 4 luglio 2016, infine, ha avuto inizio il processo di sostituzione della carta d'identità cartacea con la CIE, inizialmente operativo in 199 comuni e che sarà poi gradualmente esteso a tutto il territorio nazionale entro la metà del 2018.
  Ciò premesso, con la presente proposta di legge, attraverso un puntuale e oculato procedimento di integrazione normativa, è nostra intenzione ampliare ancora più le caratteristiche e le funzionalità proprie della CIE, integrando i presupposti alla base dell'attuale disciplina con due assunti a nostro parere fondamentali e imprescindibili. Ci riferiamo, da una parte, al principio della certezza dell'identificazione fisica e digitale del cittadino e, dall'altra, a quello della massima diffusione dell'utilizzo della CIE quale strumento di accesso ai servizi pubblici e privati da parte dei cittadini.
  Una maggiore facilità dei processi di riconoscimento potrà equivalere, a nostro parere, a maggiori diritti e a minori disagi per il cittadino. Punto cardine di tale disciplina integrativa sarà pertanto l'attestazione definitiva del diritto/dovere, per qualsiasi persona, di essere immediatamente riconoscibile e identificabile attraverso la nuova CIE.
  Le crisi delle banche da un lato e la congiuntura economica dall'altro hanno portano il cittadino a chiedere maggiori rassicurazioni sulla tutela dei propri investimenti e delle risorse. È compito delle istituzioni contrastare con strumenti innovativi le frodi nel campo finanziario ed assicurativo. Vale la pena citare il rischio di irregolarità che possono avvenire ad esempio nell'identificazione dei clienti nel settore del money transfer, con il rischio di fenomeni del frazionamento artificioso delle operazioni di trasferimento del denaro e dell'utilizzo a tal fine di prestanome, nonché della lacunosità dei controlli esercitati in materia da parte degli intermediari.
  La garanzia dell'identificazione del cittadino attraverso la CIE permette di assicurare una concreta risposta al rischio di riciclaggio di denaro. È possibile identificare la CIE come strumento di garanzia «finanziaria».
  La diffusione dell'uso della CIE permette altresì di fornire l'elemento di contrasto anche ad altre frodi connesse con i processi di identificazione quali quelli legati al furto d'identità. Attraverso le funzionalità offerte dalla CIE è possibile quindi avere un immediato riscontro sul soggetto che richiede, ad esempio, l'erogazione del credito al consumo oppure che si rivolge ad un professionista, quale ad esempio un avvocato. Gli obblighi di legge connessi all'identificazione certa del richiedente possono essere ottenuti con la CIE e con il sistema informativo del Ministero dell'interno.
  Un altro ambito che intendiamo regolamentare attraverso questa proposta di legge è quello legato ai recenti scandali che hanno coinvolto i dipendenti pubblici sorpresi a falsificare le timbrature di ingresso e di uscita dai luoghi di lavoro. Riteniamo infatti che, in tale caso, possa essere estremamente utile – se non risolutivo – disporre la sostituzione del classico badge identificativo con la nuova CIE, in modo da poter verificare la corrispondenza tra nome e i dati archiviati del dipendente pubblico che effettui la timbratura di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro.
  Nello specifico, l'articolo 1 della presente proposta di legge indica quali sono le funzionalità della carta d'identità elettronica: strumento di identità fisica e digitale. Nell'articolo viene indicata la CIE come strumento di identità digitale di massimo livello secondo le specifiche del Sistema pubblico di identità digitale (SPIO).
  Nel medesimo articolo è inoltre descritto come sia possibile effettuare l'accertamento dell'identità fisica del titolare del documento. A questo proposito si fa riferimento alla stessa possibilità conferita alle Forze di polizia della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, mediante il collegamento con il Centro di elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale accesso sarà opportunamente regolamentato e consentito (come già avviene per le questure) a un numero ristretto di operatori appositamente abilitati. Per consentire, inoltre, la massima capillarità del sistema, anche le singole pattuglie che agiscono in mobilità sul territorio dovranno essere dotate di un lettore di dati biometrici (impronte digitali in questo caso) e di un sistema informatico («mobile first») di collegamento al database centrale che possa garantire l'immediato riconoscimento della persona eventualmente fermata per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o di semplice controllo, anche in assenza del documento, attraverso l'accesso agli schedari previsti dall'articolo 290 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940.
  Gli articoli 2, 3 e 4 specificano che gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari, dei soggetti esercenti attività finanziaria, dei professionisti e dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nell'erogazione delle prestazioni o nello svolgimento di un'operazione di trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, devono essere assolti in via preferenziale con la CIE.
  L'articolo 5 identifica la CIE come strumento alla base di contrasto del furto di identità nell'ambito del settore delle telecomunicazioni.
  L'articolo 6 dispone che la CIE potrà essere utilizzata anche quale metodo di riconoscimento per l'accesso a siti e obiettivi classificati come sensibili, come ad esempio aeroporti, stazioni ferroviarie e altri.
  L'articolo 7 dispone che, presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, l'utilizzo del classico badge identificativo per la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro sarà sostituito dall'utilizzo della nuova CIE, a decorrere dai termini stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, scongiurando in tal modo alterazioni di sorta all'atto della timbratura stessa. Inoltre la nuova CIE potrà essere utilizzata per effettuare ulteriori verifiche dell'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, consentendo l'utilizzo del documento, ad esempio, per l'accesso alle postazioni di lavoro e locali.
  L'articolo 8 stabilisce che l'identificazione del titolare della CIE per l'accesso ai servizi pubblici e privati potrà avvenire per il tramite del documento secondo le specifiche tecniche pubblicate nel Portale di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accertamento dell'identità fisica e digitale attraverso l'utilizzo della carta d'identità elettronica).

  1. La carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è lo strumento che assicura il riconoscimento dell'identità fisica e digitale del cittadino.
  2. L'identità digitale del cittadino basata sulla carta di identità elettronica assolve ai compiti e alle funzioni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014. La carta d'identità elettronica è strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
  3. Il riconoscimento dell'identità fisica del cittadino può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica e la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
  4. Le autorità di pubblica sicurezza sono dotate di strumenti hardware e software e delle necessarie autorizzazioni per la verifica delle impronte digitali riportate nella carta d'identità elettronica, al fine di garantire l'immediato riconoscimento della persona per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o a controlli di routine.
  5. In caso di smarrimento o di furto dei documenti, ove sia necessario l'accertamento dell'identità di una persona priva di documenti, si procede accedendo agli schedari previsti dall'articolo 290 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e confrontando i dati anagrafici e l'elemento biometrico rilevati con i dati dichiarati della persona interessata.

Art. 2.
(Verifica dell'identità da parte di intermediari ed esercenti attività finanziaria).

  1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui agli articoli 11 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 3.
(Verifica dell'identità da parte dei professionisti e dei revisori contabili).

  1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti ai professionisti e ai revisori contabili di cui agli articoli 12, 13 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 4.
(Verifica dell'identità da parte di soggetti addetti al recupero del credito, alla custodia e al trasporto di denaro contante, titoli o valori, nonché alla mediazione immobiliare).

  1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti ai professionisti e ai revisori contabili di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 5.
(Operatori delle telecomunicazioni).

  1. Gli operatori obbligati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'identificazione dei titolari dei contratti di connettività devono garantire la compatibilità delle procedure di identificazione e di autenticazione per l'accesso ai servizi con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le specifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

Art. 6.
(Siti sensibili).

  1. L'accesso a porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ed altri siti sensibili può avvenire mediante accertamento dell'identità fisica secondo le modalità indicate dall'articolo 1.

Art. 7.
(Timbratura e verifica della presenza sul luogo di lavoro).

  1. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti con il regolamento di attuazione della presente legge, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro è effettuata utilizzando la carta d'identità elettronica.
  2. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 1, la carta d'identità elettronica può essere utilizzata per effettuare verifiche sull'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, richiedendone l'utilizzo per l'accesso a postazioni di lavoro e locali.

Art. 8.
(Accesso ai servizi).

  1. I servizi in rete, erogati dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e dai privati che richiedano l'identificazione della persona interessata e la verifica della titolarità all'accesso, devono essere compatibili con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le specifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

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