FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 463

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARNEVALI, ANNIBALI, BAZOLI, D'ALESSANDRO, MARCO DI MAIO, FRAGOMELI, PAGANI, PEZZOPANE, RIZZO NERVO, SERRACCHIANI, ZARDINI

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente

Presentata il 4 aprile 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge affronta il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione nel nostro Paese, gli effetti da esso prodotti negli ultimi decenni, nonché le sue conseguenze sia sul piano culturale sia per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali. L'accelerazione dei processi che determinano l'invecchiamento della popolazione e l'intensità di queste trasformazioni si sono peraltro connesse al declino della natalità portando il nostro Paese agli ultimi posti dei Paesi tradizionalmente caratterizzati da bassi livelli di fecondità.
  Ciononostante riteniamo che i cambiamenti demografici siano un processo da assumere come sfida positiva. A tale fine è necessario coltivare una visione dell'invecchiamento attivo in un quadro che rifugga dalla segmentazione in «compartimenti stagni» della vita delle persone: invecchiamento attivo significa pensare le persone anziane come soggetti che non perdono affatto la possibilità e il desiderio di progettare nuove esperienze di vita e di realizzarle, senza troppi impedimenti esterni.
  Questa visione implica il superamento della separatezza che attualmente caratterizza il modo di concepire le diverse stagioni della vita. Non che si debbano escludere scansioni e passaggi significativi, ma è essenziale la consapevolezza che la qualità di ogni età della vita sia basata anche sul modo in cui ci affacciamo a essa e sulle esperienze che già abbiamo vissuto.
  Così l'invecchiamento attivo non va considerato tanto come una «materia» quanto come un punto di vista, una chiave di lettura e soprattutto un obiettivo sociale e politico che certamente ha la sua specificità, ma che si può applicare in ogni settore, fino a riguardare, in linea di principio, tutti gli aspetti della realtà sociale ed economica.
  Su questa base si può ben sostenere che l'invecchiamento della popolazione apre scenari inediti con i quali è necessario misurarsi in modo innovativo. È necessario costruire una diversa idea di vecchiaia, all'altezza del mutamento intervenuto nelle speranze di vita, che ravvisi nella stessa vecchiaia una straordinaria conquista di civiltà.
  In particolare, il tema dell'invecchiamento deve uscire dall'approccio emergenziale con cui lo affrontano le istituzioni, nonché dal modo in cui lo affrontano le organizzazioni che operano sul mercato in un'ottica esclusivamente consumistica. Piuttosto, occorre far crescere la consapevolezza che i temi che ruotano intorno a una società che invecchia «interrogano» tutti i fattori che la tengono coesa, in particolare tutti i fattori di socializzazione e di coesione. La famiglia e la comunità territoriale sono i luoghi nei quali si formano e s'intrecciano dinamiche sociali talvolta contraddittorie e dense di criticità, ma al tempo stesso esperienze di rinnovamento e nelle quali s'irradiano nuove reti di solidarietà, si sviluppano beni relazionali e si sperimenta un welfare di comunità che integra fecondamente la collaborazione delle famiglie, delle reti primarie, del terzo settore e dei privati attraverso una governance attenta delle pubbliche amministrazioni.
  Proprio partendo dalla popolazione anziana, nella quale le diverse criticità e le tante forme della nuova esclusione sociale assumono specifico rilievo, si possono ricostruire legami sociali tesi a ridare speranza e senso al futuro per tutte le età, promuovendo l'incontro tra memoria del passato, nuove dinamiche sociali e permanenti esigenze di relazione. Occorre, in particolare, sostenere il tempo «liberato» dell'anziano che è utilizzato per produrre beni relazionali, beni di merito, alcune tipologie di beni pubblici e alcune categorie di beni di uso collettivo fondamentali per promuovere, costruire e facilitare «comunità solidali». La risorsa costituita dagli anziani resta, in fondo, una delle principali ricchezze di ogni società evoluta, soprattutto per la vastità di conoscenza e di capacità e per la possibilità di utilizzare tali conoscenze per educare le giovani generazioni. Le attività socialmente utili in cui è possibile impegnare la popolazione anziana possono variare dalle attività di tutoraggio e di insegnamento, alle iniziative di carattere culturale, del recupero del territorio e della tutela dei beni culturali, fino all'assistenza dei soggetti svantaggiati.
  L'obiettivo della presente proposta di legge è pertanto quello di consentire e di sostenere l'impegno degli anziani nelle attività di volontariato e più in generale nel terzo settore in attività socialmente rilevanti.
  L'articolo 1 individua le finalità e i princìpi attraverso i quali la Repubblica promuove e riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità locale e le politiche volte all'invecchiamento attivo.
  L'articolo 2 definisce il processo di invecchiamento e in particolare l'invecchiamento attivo, mentre l'articolo 3 affida ai comuni, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, il compito di attivare progetti volti a valorizzare la presenza di persone anziane, prevedendo forme di premialità sotto forma di bonus. L'articolo 4 definisce le attività di utilità sociale, mentre l'articolo 6 prevede la formazione permanente delle persone anziane, sostenendo le università della terza età e valorizzando i loro saperi e le competenze delle persone anziane mediante progetti che vedono impegnate le scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 7 prevede azioni del Ministero della salute per l'invecchiamento attivo, per stili di vita coerenti e per impedire forme di ospedalizzazione o di inserimento in strutture residenziali a favore di strumenti che evitano l'isolamento o l'esclusione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi).

  1. La presente legge, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, secondo i seguenti princìpi:

   a) promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato;

   b) valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane, della solidarietà e dei rapporti intergenerazionali;

   c) contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale;

   d) promozione delle rete tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dei comuni;

   e) promozione e sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

  2. Ai fini della presente legge, si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, si intende per invecchiamento attivo il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.

Art. 3.
(Programmazione degli interventi da parte dei comuni).

  1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, predispongono progetti volti al coinvolgimento di persone anziane per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
  2. Sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti di cui al presente articolo, e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche su autovetture da piazza.

Art. 4.
(Attività di utilità sociale).

  1. Ai fini della presente legge, sono considerate di utilità sociale le seguenti attività:

   a) sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, auto-aiuto tra persone anziane e promozione della solidarietà tra le generazioni;

   b) vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili e accompagnamento nei confronti di persone che si trovino in stato di solitudine o affette da malattie;

   c) tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale, valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane;

   d) promozione di eventi sportivi e del turismo sociale;

   e) tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.

Art. 5.
(Assicurazione).

  1. I comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale ai sensi della presente legge contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6.
(Formazione permanente).

  1. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali e nel rispetto delle finalità della presente legge, promuove, in collaborazione con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, inter e intra generazionale, lungo tutto l'arco della vita, nonché il sostegno alle attività delle università della terza età, comunque denominate.
  2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene predisponendo azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

Art. 7.
(Prevenzione e benessere).

  1. Il Ministero della salute, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tale fine promuove altresì protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
  2. Il Ministero della salute promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
  3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine, sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.

Art. 8.
(Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo).

  1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 è prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
  2. Al fine di finanziare i progetti di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1, nonché i criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 2.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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