FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 523

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARIN, APREA, BARELLI, PALMIERI, PELLA, SGARBI,
COSIMO SIBILIA, VERSACE, VIETINA

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria

Presentata il 17 aprile 2018

  Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire in materia di riordino dell'educazione fisica e motoria nelle scuole primarie, che molto spesso è presente più sulla carta che in pratica, e provvedere al suo effettivo svolgimento sotto la cura di personale «dedicato» e specializzato.
  Partendo dall'assunto, ormai patrimonio culturale unanime, che il movimento, l'attività fisica e lo sport sono fattori ed elementi che, se utilizzati in modo corretto e praticati con costanza e progressione, contribuiscono al benessere psico-fisico delle persone e, per le età più sensibili, offrono inoltre la possibilità di crescere ed evolvere in modo sano, equilibrato e consapevole, si desume come l'obiettivo di arrivare ad una pratica reale ed anticipata dell'attività motoria in età di scuola primaria possa essere conseguito con questa proposta legislativa con risvolti che travalicano lo sport ed arrivano alla salute, al welfare e al sociale.
  Se è vero che l'attività fisica è uno strumento di prevenzione e, a volte, anche di cura, che il bambino, specie in età prescolare e di scuola primaria, accresce il suo patrimonio di esperienza intelligenza anche attraverso il movimento ed, infine, se è vero che lo sport, in senso lato, con la necessità di rispettare le regole e di rispettare se stessi e gli altri, ha anche una grande funzione educativa, si evince che anticipare una strutturazione efficace dell'attività motoria nelle scuole primarie assume una valenza assoluta al fine di contribuire in modo positivo all'evoluzione della popolazione giovanile italiana.
  Da queste premesse nasce la presente proposta di legge che si basa anche sui dati della pratica sportiva in Italia (fonte CONI) e del censimento delle scuole in Italia. Questi i dati salienti:

   non praticanti sport: 24.766.000;

   fanno qualche attività: 16.326.000;

   fanno attività regolarmente: 17.715.000.

   Lo sport tecnico-agonistico dei «tesserati» alle federazioni conta su:

   4.500.000 atleti;

   1.016.000 operatori tecnici;

   71.973 società sportive.

   Il mondo della scuola è così stratificato:

   23.334 scuole dell'infanzia;

   18.012 scuole primarie;

   18.171 scuole secondarie di primo grado;

   14.329 scuole secondarie di secondo grado.

   Gli insegnanti in Italia:

   779.000 totale insegnanti;

   290.000 circa gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado;

   250.000 circa gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado.

  In base a questa «fotografia» la proposta di legge prevede una serie di cambiamenti e di opzioni, volte all'introduzione di tale disciplina nelle scuole primarie, in particolare prevedendo l'inserimento organico di un insegnante di educazione motoria in questo livello di scuola.
  La sempre maggiore attenzione rivolta all'attività motoria, quale fondamentale strumento di crescita, d'integrazione e di prevenzione del disagio giovanile, avvalora ulteriormente l'esigenza di introdurre l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, che si giustifica anche con la sua importanza per lo sviluppo della responsabilità sociale di ragazzi e ragazze. L'importanza dell'attività motoria nell'ambito della scuola primaria, ed in particolare nella fascia di età che va dai sei agli undici anni, richiede una specifica e vasta professionalità e competenze che vanno dalla metodologia alla fisiologia e alla psico-pedagogia, dalla didattica all'auxologia ed alla valutazione psico-motoria e funzionale, in quanto queste fasce di età sono particolarmente sensibili per lo sviluppo psico-fisico.
  Nei casi in cui ci si trova di fronte a situazioni di disagio è indispensabile saper adattare gli esercizi alle necessità dei bambini (sovrappeso, paramorfismi, malattie degenerative eccetera), situazioni che, se trascurate, possono degenerare in dimorfismi o patologie più serie. L'attività motoria, come dimostrato da innumerevoli studi, aiuta inoltre a combattere l'obesità.
  La Federazione medici pediatri italiani (FMPI) stima che in Italia il 30 per cento dei bambini sia sovrappeso e rischi quindi di diventare, in età adulta, un adulto obeso, con tutti i rischi connessi. La spesa sanitaria associata all'obesità grava per un totale di circa 8,5 miliardi di euro l'anno e la stessa può essere contenuta, se non evitata totalmente, adottando sani stili di vita e adeguati e corretti programmi motori che siano predisposti da personale specializzato.
  Programmi ed attività che siano predisposti esclusivamente da laureati in scienze motorie o diplomati presso gli ex ISEF che, per formazione culturale e piano di studi previsto, hanno la capacità e la sensibilità di adottare interventi idonei e mirati, dal punto di vista della motricità, a seconda delle età e delle situazioni evolutive dei ragazzi e delle ragazze, anche con riferimenti ai singoli.
  L'importanza dell'attività motoria svolta in età giovanile si evince non solo dal fatto che essa è utile, se non determinante, per una sana ed equilibrata evoluzione dal punto di vista psico-fisico ed umano dei ragazzi e delle ragazze, ma anche per essere elemento di socializzazione, di condivisione, di «imprinting» di corretti stili di vita e di relazioni interpersonali, tali da lasciare traccia per tutta la vita; pertanto questo insegnamento non può essere delegato ai soli insegnanti «generalisti» che, giocoforza, non possono possedere le competenze plurime e specifiche dell'insegnante di educazione motoria.
  La presente proposta di legge ha anche l'obiettivo, secondario se vogliamo, ma altrettanto significativo, di cancellare l'Italia dall'ultimo posto in Europa per la pratica dell'attività motoria e presportiva in cui la materia non sia delegata a un insegnante specifico ed altresì consentire ai ragazzi e alle ragazze di queste fasce di età di usufruire di tale insegnamento in modo reale e pratico e non teorico o erogato esclusivamente come aspetto ludico (peraltro con una sua intrinseca validità), che se non inserito in un organico piano didattico rischia di essere poco o per niente finalizzato. Così facendo si collocherebbe la scuola italiana al passo con le migliori esperienze europee in materia di educazione motoria.
  Come detto anche precedentemente, la collocazione di insegnanti con preparazione e competenze specifiche e con formazione di grado universitario (ex ISEF e laurea in scienze motorie) ci allinea con l'Europa, anche se la media europea delle ore settimanali è di tre e non due, con l'inserimento di queste figure professionali attualmente non previste nella scuola primaria.
  I meriti degli insegnanti di scuola primaria sono molti e la loro preparazione è sicuramente di alto livello; ciò non toglie che, per la parte specifica dell'attività motoria, essi possano e debbano essere sostenuti e affiancati da insegnanti specifici al fine di garantire un livello di insegnamento che consenta un corretto avvicinamento alla pratica motoria prima e sportiva poi, in quanto finora l'attività motoria nella scuola primaria è stata più segnata sulla carta che praticata, e in ogni caso, anche se presente, sempre sacrificata come monte ore.
  Gli obiettivi per cui proponiamo questa riforma del piano di studi e dell'offerta formativa per le scuole primarie, con l'inserimento in organico dell'insegnante laureato in scienze motorie, sono quelli di garantire un insegnamento reale e qualificato ai bambini, aumentare le loro capacità di apprendimento, prevenire fenomeni di bullismo, favorire l'inserimento e la socializzazione e creare migliaia di nuovi posti di lavoro.
  Entrando nel dettaglio del provvedimento, l'articolato, composto da sette articoli, prevede le seguenti norme:

   l'articolo 1 determina le finalità della legge, indicando il riconoscimento dello sport come fondamentale fattore per lo sviluppo umano e per l'educazione dei giovani e chiarisce che chi si occupa di sport e di attività motoria, per loro natura attività complesse e che intercettano diversi ambiti della sfera psichica e fisica degli alunni, deve essere personale altamente qualificato che operi dopo aver intrapreso e concluso un percorso formativo universitario ad hoc;

   l'articolo 2 stabilisce che le modalità dell'insegnamento siano determinate dalle singole istituzioni scolastiche, con un monte ore minimo di due settimanali;

   l'articolo 3 prevede la presenza degli insegnanti di sostegno al fine di tutelare la promozione e la diffusione della pratica sportiva rivolta a soggetti disabili, per i quali l'attività fisica deve costituire occasione di miglioramento della propria condizione psico-fisica, nonché un'occasione di svago e di socialità;

   l'articolo 4 istituisce il gruppo di insegnanti per il controllo e monitoraggio dell'attività affinché, al termine di ciascun ciclo scolastico, si possano verificare e valutare il percorso didattico ed i risultati ottenuti, dal punto di vista motorio, ma anche dell'evoluzione complessiva dei ragazzi;

   l'articolo 5 definisce lo stato giuridico ed economico e l'orario degli insegnanti di educazione motoria, non sottovalutando la finalità di aprire insolite e grandi opportunità di lavoro anche per giovani laureati in scienze motorie, parificati ai livelli economici e giuridici dei maestri con relativo equivalente monte ore settimanale (22 di lezione frontale);

   l'articolo 6 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

   l'articolo 7 stabilisce le competenze degli uffici regionali scolastici in tema di monitoraggio dell'attuazione della legge e di divulgazione dei relativi dati.

  Considerato che l'Italia ha adottato la Carta europea dello sport, che è lo strumento più completo sullo sport e contiene tutti i princìpi e le linee guida fondamentali per le giuste politiche sportive, per lo sviluppo delle persona e della personalità dei ragazzi e delle ragazze, per il rispetto etico morale e della dignità umana nello sport e della sicurezza dei praticanti, la presente proposta di legge appare utile e necessaria per darne attuazione e passare ad una sua effettiva ed efficace applicazione sul nostro territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il ruolo del personale docente di educazione motoria, al quale possono accedere, tramite concorso per titoli ed esami, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive specializzati e i diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione motoria.

Art. 2.

  1. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno due ore settimanali.

Art. 3.

  1. Nelle classi in cui siano presenti alunni disabili è comunque prevista la figura dell'insegnante di sostegno, che svolge funzioni di supporto all'insegnante di educazione motoria.

Art. 4.

  1. Presso ogni istituto di istruzione primaria è costituito un gruppo di educazione motoria e sportiva formato dagli insegnanti di educazione motoria, con funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività.

Art. 5.

  1. Lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria è il medesimo di quello del docente generalista della scuola primaria.
  2. L'orario di servizio dell'insegnante di educazione motoria è pari a ventidue ore settimanali, con un minimo di due ore di insegnamento in ciascuna classe.

Art. 6.

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Art. 7.

  1. Gli uffici scolastici regionali effettuano un monitoraggio costante dello stato di attuazione della presente legge e trasmettono annualmente, entro il 30 settembre, i relativi dati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, nonché agli enti di promozione sportiva e alle associazioni sportive presenti sul territorio.

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