FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 543-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NESCI, D'UVA, DIENI, MACINA, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, D'AMBROSIO, DADONE, FORCINITI, PARISSE, ELISA TRIPODI, FRANCESCO SILVESTRI, FARO, MOLINARI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione

Presentata il 19 aprile 2018

(Relatrice: NESCI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 4 ottobre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

  esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 543 Nesci recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;

  valutate favorevolmente le finalità del provvedimento volte ad assicurare maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali;

  apprezzata in particolare la possibilità dell'espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza per coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali e la deroga al divieto di assunzione di personale nelle società pubbliche nei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

  esaminato, per quanto di competenza, il testo della proposta di legge atto Camera n. 543, recante modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

  preso atto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

  considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera b), nel sostituire l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, prevede, tra l'altro, che un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero degli scrutatori occorrenti sia riservato in favore di coloro che al momento del sorteggio tra gli scrutatori iscritti negli appositi elenchi e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

  rilevato che l'articolo 6 introduce un divieto per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale dipendente;

  tenuto conto che tale divieto non si applica nei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

  esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 543 Nesci, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione», come risultante dagli emendamenti approvati;

  espresso apprezzamento, in termini generali, per le finalità del provvedimento in oggetto, volto a rendere il processo elettorale più trasparente e più funzionale introducendo, tra le altre misure, la possibilità per coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto in tale comune, per i referendum e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

  evidenziato, in particolare, il contenuto della disposizione recata dall'articolo 7, che disciplina le modalità con cui può essere esercitato il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, prevedendo, in particolare, che alla richiesta, ove basata sulla necessità di ricevere cure mediche, debba essere allegata da parte del richiedente la documentazione rilasciata da un istituto sanitario;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Testo
della proposta di legge

Testo
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e»;

   b) all'articolo 35:

    1) al primo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma»;

  2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

  «In caso di impedimento del presidente, il Presidente della Corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma»;

  3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

  I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) godimento dei diritti civili e politici;

   b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

   c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

   c) all'articolo 38:

    1) la lettera a) è abrogata;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

    3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi»;

    4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva eguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;

   d) all'articolo 42:

    1) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;

  2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

  «Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori».

  

Art. 2.
(Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53).

Art. 2.
(Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53).

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di età non superiore a sessantacinque anni».

  Identico.

Art. 3.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

Art. 3.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

  1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 20:

    1) al secondo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al quarto comma»;

    2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

  «In caso di impedimento di uno o più presidenti, il Presidente della Corte di appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma»;

    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

  I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) godimento dei diritti civili e politici;

   b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

   c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

   b) all'articolo 23:

    1) la lettera a) è abrogata;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

    3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi»;

    4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva eguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;

   c) all'articolo 37:

    1) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;

    2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

  «Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori».

Art. 4.
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95).

Art. 4.
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95).

  1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   a) identica;

   «a-bis) godere dei diritti civili e politici;

   a-ter) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni»;

   b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

   b) identico:

   «Art. 6. – 1. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito internet del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.

   «Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune interessato, se designati, procede:

   2. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune interessato, se designati, procede alle seguenti operazioni, per le quali prende in considerazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 1, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore:

   a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi iscritti nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

   a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi pari a quello occorrente;

   b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi iscritti nell'albo degli scrutatori per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

   b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi delle lettere a) e c) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

   c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che, al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

   c) identica.

   2. Qualora il numero dei nominativi iscritti nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la Commissione elettorale comunale procede a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

   3. Qualora il numero degli iscritti nell'albo degli scrutatori che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti previsti dal comma 2, la Commissione elettorale comunale, per la copertura dei posti di scrutatore rimasti vacanti, procede a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

   3. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni.

   4. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 2. La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni.

   4. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

   5. Identico.

   5. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione on line ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.

   6. Identico.

   6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, cui si provvede, salvo che per la formazione on line di cui al comma 5, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

   Soppresso

   7. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).

Art. 5.
(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).

  1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «700».

  1. Identico.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

  .

Art. 6.
(Divieto di assunzioni nelle società partecipate).

Art. 6.
(Divieto di assunzioni nelle società partecipate).

  1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

  1. Identico:

   «2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».

   «2-ter. Ad eccezione dei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza, è fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».

Art. 7.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee).

Art. 7.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee).

  1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

  Identico.

  2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

  3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

  4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

  5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

  6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.
(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).

Art. 8.
(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).

  1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Identico.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2017 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2019. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'anno 2019. Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. Identico.

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