FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 575

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BITONCI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BISA, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, FANTUZ, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, GIACOMETTI, LAZZARINI, MANZATO, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN, BELOTTI, BIANCHI, BINELLI, VANESSA CATTOI, ANDREA CRIPPA, GOBBATO, LATINI, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, SASSO, SEGNANA, ZANOTELLI

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e ai corsi scolastici

Presentata il 7 maggio 2018

  Onorevoli Colleghi! — In data 5 agosto 2017 veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 la legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci». In particolare, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede che: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami».
  È di tutta evidenza che tale previsione crea una disparità di trattamento tra i minori di età compresa tra 0 e 6 anni, ai quali è precluso l'accesso alle scuole dell'infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia, a fronte della mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, e i minori di età compresa tra 6 e 16 anni, per i quali tale sanzione, a fronte del medesimo mancato adempimento, non si applica. Questa discriminazione non è oggettivamente giustificata, in quanto colpisce più gravemente i minori da 0 a 6 anni, sia con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, sia con l'esclusione dell'accesso alle scuole dell'infanzia, rispetto ai minori di età compresa tra 6 e 16 anni, sanzionati, a fronte del medesimo inadempimento, solo con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.
  Si deve osservare che la norma in esame (sanzione della esclusione dall'accesso alle scuole dell'infanzia ed ai servizi educativi per l'infanzia) viola l'articolo 2 della Costituzione, laddove è espressamente sancito che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», essendo evidente che le scuole dell'infanzia sono formazioni sociali ove i minori di età compresa tra 0 e 6 anni «svolgono» la propria personalità.
  Il provvedimento sanzionatorio è ingiustificato ed irrazionale, in quanto penalizza i minori di età compresa tra 0 e 6 anni, impedendo agli stessi di frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ovvero le formazioni sociali ove si sviluppa la loro personalità, per scelte imputabili ai genitori, a differenza della sanzione pecuniaria amministrativa che colpisce i genitori per scelte agli stessi imputabili.
  La sanzione non è giustificata dal fatto che le scuole dell'infanzia ed i servizi educativi per l'infanzia non costituiscono scuola dell'obbligo, in quanto l'articolo 34 della Costituzione stabilisce che «La scuola è aperta a tutti» e che la legislazione ordinaria vigente parifica la funzione educativa svolta dalle scuole dell'infanzia e dai servizi educativi per l'infanzia alle altre scuole di ogni ordine e grado (legge n. 62 del 2000).
  La sanzione della esclusione dell'accesso sta creando notevoli disagi in tutta Italia, e in Veneto in particolare, in quanto determina una diminuzione di alunni con necessità di sopprimere intere classi e conseguenti ripercussioni lavorative per insegnanti e addetti alle scuole dell'infanzia.
  Gli accertamenti relativi agli adempimenti di cui al decreto-legge n. 73 del 2017 creano notevoli difficoltà sia alle ASL che ai dirigenti e ai direttori scolastici nello scambio delle corrette informazioni e nell'applicazione delle relative sanzioni.
  Già numerose amministrazioni comunali del Veneto, oltre che lo stesso consiglio regionale, hanno assunto provvedimenti (delibere, atti di indirizzo, mozioni) volti a stabilire la non applicazione della predetta sanzione, almeno fino alla fine dell'anno scolastico 2017/2018, evidenziando e confermando così le difficoltà sopra elencate.
  L'approvazione della presente proposta di legge si rende quindi urgente e necessaria a causa delle possibili problematiche derivanti dall'applicazione della predetta sanzione che, alla ripresa delle attività scolastiche nel prossimo autunno, rischiano di aumentare in modo esponenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

   «3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, comprese quelle private non paritarie, nonché per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami».

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