FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 589

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRUNO BOSSIO, PINI, PEZZOPANE, MELILLI, SCHIRÒ, ZAN

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

Presentata il 10 maggio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, alla luce dell'obiettivo strategico B4 «Formazione a una cultura della differenza di genere» dell'Unione europea che impone «di recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica i saperi innovativi delle donne nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto delle differenze di genere» e in ossequio alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2013, la quale prevede specificamente, all'articolo 14 rubricato «Educazione», l'obbligo di un ripensamento complessivo di saperi e di modalità di relazione all'interno dei sistemi scolastici nazionali al fine di combattere ogni forma di violenza basata sui modelli socio-culturali di donne e uomini per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea dell'inferiorità della donna o su ruoli stereotipati per donne e uomini, introduce l'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  In particolare, la presente proposta di legge mira a garantire la formazione dell'identità di genere nella scuola attraverso una pratica pedagogica che parte da sé per consentire un radicale ripensamento di sé. Tale pratica è volta anche a realizzare politiche di orientamento dei giovani, al fine di ottenere il superamento degli stereotipi nella scelta delle carriere e di evitare le conseguenti forme di segregazione orizzontale o verticale, in ragione del genere, nel luogo di lavoro.
  La proposta di legge s'incardina, quindi, coerentemente tra i modelli educativi non tradizionali necessari a promuovere nei giovani e nelle famiglie un'educazione alla parità e alla non discriminazione, rispettosa dei diritti e delle libertà fondamentali enunciati nei princìpi democratici degli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione.
  Anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017, ha rilevato come molte volte «la cultura della violenza di coppia si trasferisce dalla famiglia ai bambini, agli adolescenti, il che ci riporta alla necessità di riservare sempre maggiore attenzione all'educazione e alla formazione, coinvolgendo in questo tipo di percorso la scuola e non solo, al fine di creare dei modelli di rispetto dell'altro. Per far fronte a questo problema la scuola oggi può dare ai ragazzi strumenti importanti di conoscenza, anche formando e informando al contempo i genitori. Il tema della comunità educante è essenziale: occorre che la comunità sia sempre più attenta a formare nuove generazioni per affrontare questa sfida».
  Un focus va acceso su un problema spesso sottovalutato e rilevato anche in sede di indagine della Commissione: quello dei libri delle scuole primarie, pubblicati dalle diverse case editrici, in cui si usano degli aggettivi e dei riferimenti ai ruoli e alle professioni maschili e femminili che sono completamente stereotipati e che possono portare a giustificare la violenza in famiglia.
  Già nel corso della XVII legislatura sono intervenute diverse disposizioni legislative in materia di prevenzione della violenza di genere. La legge 13 luglio 2015, n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevede che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri il principio di pari opportunità nelle scuole di ogni ordine e grado, l'educazione alla parità tra i sessi, nonché la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare studenti, docenti e genitori. Nel novembre del 2016 il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), si è attivato pubblicando un bando per la presentazione di iniziative educative scolastiche sulla prevenzione e sulla lotta contro tutte le forme di violenza sessuale e di genere, aperto a tutte le scuole pubbliche sul territorio nazionale, in attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Inoltre, per migliorare la comunicazione e la fruibilità di tutte le iniziative sulla parità e sulla lotta alle discriminazioni, è stato ristrutturato il portale web del MIUR «www.noisiamopari.it», progettato dal MIUR anche allo scopo di fare spazio alla condivisione di buone pratiche attuate nelle scuole per la prevenzione della violenza contro le donne e per la lotta a tutte le discriminazioni.
  Occorre sottolineare come, grazie al lavoro di tante associazioni, l'attività di formazione e di educazione nelle scuole esiste da anni ma manca la sua istituzionalizzazione, attraverso un ripensamento radicale delle attuali politiche educative, in modo da superare definitivamente le discriminazioni di genere che permeano profondamente il sistema educativo e formativo del nostro Paese, a cominciare dai programmi e dai libri di testo. Questo approccio deve valere per le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle università.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione di genere nelle attività didattiche).

  1. È istituito, nel sistema nazionale di istruzione, l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere.
  2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, i piani dell'offerta formativa delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere promuovendo cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e di abolire gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società.

Art. 2.
(Referente dell'educazione di genere).

  1. Le tematiche a contenuto metodologico scientifico e culturale relative all'educazione di genere non costituiscono materia curricolare a sé stante e sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.
  2. I consigli d'istituto nominano, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate, in collaborazione con gli organismi preposti alle politiche per le pari opportunità, assicurando il coinvolgimento delle famiglie degli studenti.
  3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.

Art. 3.
(Aggiornamento dei docenti).

  1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce i criteri per il reclutamento, la formazione e la certificazione del personale docente.
  2. Le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e le scuole di specializzazione, nel predisporre i corsi per gli insegnanti della scuola secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.

Art. 4.
(Disposizioni finali).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro o con il Sottosegretario di Stato delegato per le pari opportunità, e, per quanto di competenza, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana una direttiva che reca disposizioni per l'adeguamento dei programmi di insegnamento alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3.
  2. Per l'anno scolastico e accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità, istituisce appositi corsi di formazione per i docenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria che prevedono, in particolare, tematiche quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, la cultura del rispetto dell'altro e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, di concerto con il Ministro o con il Sottosegretario di Stato delegato per le pari opportunità e d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità, l'adozione di libri di testo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria conformi alle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (Pari opportunità nei libri di testo) e recanti la dichiarazione di adesione al medesimo codice.
  4. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della stessa legge.

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