FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 669

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata LABRIOLA

Modifica all'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie nelle strutture che praticano gli interventi per l'interruzione della gravidanza

Presentata il 28 maggio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La legge n. 194 del 1978, che disciplina in Italia l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG), ha «compiuto» quaranta anni.
  Nel nostro Paese, in ambito medico-sanitario il diritto all'obiezione di coscienza è espressamente codificato e disciplinato per legge riguardo all'IVG, dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, alla sperimentazione animale, dalla legge n. 413 del 1993 e alla procreazione medicalmente assistita, dall'articolo 16 della legge n. 40 del 2004.
  L'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario in relazione all'IVG prevista dalla legge n. 194 del 1978 riveste particolare importanza per le sue ricadute socio-sanitarie sulle donne e sulla stessa funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
  I dati di questi anni mostrano e confermano le difficoltà per il Servizio sanitario nazionale di garantire pienamente il diritto all'IVG riconosciuto dalla legge n. 194 del 1978 a causa dell'elevatissima percentuale di obiettori di coscienza tra il personale medico e non medico e dell'insufficiente valorizzazione del ruolo dei consultori.
  L'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, trasmessa alla Camera il 29 dicembre 2017 (Doc. XXXVII, n. 5, della XVII legislatura), mostra come in totale nel 2016 sono state notificate 84.926 IVG, effettuate nel 60,4 per cento delle strutture disponibili.
  Ma i dati più significativi, e che confermano una forte criticità, sono quelli relativi all'obiezione di coscienza sollevata dalle diverse categorie professionali, che si confermano molto elevati e in linea con le percentuali degli anni precedenti.
  I ginecologi obiettori sono passati – come percentuale nazionale – dal 58,7 per cento del 2005, al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 2008, al 70,7 per cento nel 2009, al 69,3 per cento nel 2010 e nel 2011, al 69,6 per cento nel 2012, al 70,0 per cento nel 2013, al 70,7 per cento nel 2014, al 70,5 per cento nel 2015 e al 70,9 per cento nel 2016.
  Tra gli anestesisti la percentuale va dal 45,7 per cento nel 2005 al 50,8 per cento nel 2010, al 47,5 per cento nel 2011 e nel 2012, al 49,3 per cento nel 2013, al 48,4 per cento nel 2014, al 47,5 per cento nel 2015 e al 48,8 per cento nel 2016.
  Per il personale non medico, la percentuale media nazionale di obiettori si attesta nel 2016 al 44 per cento. Purtroppo si confermano anche forti variazioni tra le diverse regioni. Se i ginecologi obiettori sono circa 71 ogni 100, la percentuale sale notevolmente nell'Italia meridionale, dove sono l'83 per cento. Addirittura nella regione Molise si arriva ad una percentuale di ben il 96 per cento. In pratica quasi tutti i ginecologi del Molise sono obiettori di coscienza, con tutto quello che questo comporta in termini di garanzia nell'attuazione piena della legge n. 194 del 1978. Nelle regioni meridionali gli anestesisti obiettori sono il 66,1 per cento (in Molise sono il 92,5 per cento) e il personale obiettore non medico è il 75,7 per cento, a fronte di un dato nazionale del 44 per cento.
  Al diritto dei medici e degli operatori sanitari di esercitare l'obiezione di coscienza purtroppo, però, non corrisponde un'adeguata organizzazione delle strutture che devono garantire il servizio di IVG.
  Ferma restando la salvaguardia della legittima scelta di obiezione, una percentuale così elevata di obiettori si traduce di fatto in un'estrema difficoltà per la donna a esercitare un suo diritto.
  Nella presente proposta di legge l'obiezione di coscienza è quindi confermata, ma è individuato un meccanismo di garanzia per la piena applicazione delle disposizioni della legge n. 194 del 1978, prevedendo che almeno il 50 per cento del personale in servizio non sia obiettore di coscienza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tale fine, nelle strutture di cui al periodo precedente deve essere garantito che almeno il 50 per cento del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie in servizio non sia obiettore di coscienza» e, al secondo periodo, le parole: «ne controlla e garantisce l'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlla e garantisce l'attuazione delle disposizioni del presente comma».

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