FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 715

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
STEFANI, BISA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, SEGNANA, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZORDAN

Modifiche all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di recidiva

Presentata l'11 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — L'articolo 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), espressamente prevede che «L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
  Il comma 7-bis, nell'ambito della disciplina relativa al divieto di concessione dei benefìci, costruisce un'ulteriore fattispecie preclusiva. La norma dispone, invero, nei confronti dei recidivi reiterati, il divieto di concessione, per più di una volta, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, ossia di ogni misura alternativa eccettuato l'affidamento terapeutico previsto dall'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
  Protagonista assoluto è il condannato recidivo reiterato (da intendersi come il recidivo che commette un altro delitto non colposo, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale).
  In altri termini, chi viene dichiarato per la prima volta recidivo reiterato può ancora accedere alle suddette misure alternative; la preclusione, infatti, opera solo se, successivamente alla fruizione della misura alternativa, il soggetto commette un nuovo delitto non colposo alla cui condanna consegue la dichiarazione di recidiva reiterata.
  Diverso è invece il caso in cui il soggetto già dichiarato una prima volta recidivo reiterato, dopo aver fruito di una misura alternativa, commette un nuovo delitto per il quale viene applicata l'aggravante della recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale: in questo caso, stante il fatto che si tratta (almeno) del quarto delitto commesso e che il soggetto ha già usufruito di benefìci penitenziari, non è arbitraria la pretesa del legislatore che la pena sia eseguita senza accesso a misure alternative, dal momento che tale pretesa si fonda su una prognosi di segno negativo circa la futura condotta del condannato che non appare irragionevole.
  Lo scopo della proposta di legge è di permettere che il condannato non goda più della possibilità di misure alternative già al momento della recidiva e in particolare dopo la recidiva reiterata di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 58-quater.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «più di una volta» sono soppresse;

   b) la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «primo».

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