FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 723

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SPADONI, ADELIZZI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, AMITRANO, ARESTA, ASCARI, BALDINO, BERTI, BILOTTI, BRUNO, BUOMPANE, BUSINAROLO, CABRAS, LUCIANO CANTONE, CASSESE, CATALDI, CHIAZZESE, COLLETTI, CORNELI, COSTANZO, D'ARRANDO, SABRINA DE CARLO, DE GIROLAMO, DE LORENZIS, DEIANA, DI LAURO, D'INCÀ, DONNO, DORI, D'ORSO, EHM, EMILIOZZI, FARO, FEDERICO, FICARA, ILARIA FONTANA, FRUSONE, GALANTINO, GALIZIA, GIANNONE, GIULIANO, GIULIODORI, GRIMALDI, GRIPPA, IOVINO, LAPIA, LIUZZI, LOMBARDO, LOREFICE, GABRIELE LORENZONI, ALBERTO MANCA, MANZO, MELICCHIO, OLGIATI, ORRICO, PALLINI, PALMISANO, PERANTONI, PERCONTI, RAFFA, RIZZO, ROMANIELLO, ROSPI, RUGGIERO, SAITTA, SALAFIA, SARLI, SCUTELLÀ, SEGNERI, SERRITELLA, FRANCESCO SILVESTRI, RACHELE SILVESTRI, SIRAGUSA, SURIANO, SUT, TERMINI, TRAVERSI, TUZI, VARRICA, VIANELLO, VILLANI, LEDA VOLPI, ZANICHELLI, ZOLEZZI

Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento

Presentata il 12 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il trattamento economico dei membri del Parlamento è disciplinato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione, secondo il quale «I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge».
  Taluni aspetti di specialità che connotavano quella disciplina (come il regime tributario di favore previsto per l'indennità, progressivamente venuto meno fino alla completa assimilazione alla disciplina generale, operata dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) sono stati tuttavia superati nel tempo, a causa delle modificazioni intervenute nel contesto politico-istituzionale e dei loro riflessi sull'interpretazione degli istituti giuridici relativi all'esercizio della funzione di rappresentanza parlamentare.
  Tra le disposizioni che richiedono ancora di essere adeguate alla mutata sensibilità sociale, crediamo di poter annoverare la norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 1261 del 1965, che, sottraendo al sequestro e al pignoramento l'indennità parlamentare e la diaria, impedisce ai creditori dei deputati e dei senatori della Repubblica di rivalersi su queste somme per la soddisfazione delle loro pretese.
  I componenti delle Camere non sono inquadrabili fra i pubblici impiegati, in quanto per essi continua a sussistere con lo Stato un rapporto di servizio onorario desumibile dalla natura delle funzioni svolte, dalla temporaneità dell'incarico e dal carattere elettivo del mandato. Tuttavia, la dottrina ritiene che l'indennità parlamentare abbia ormai assunto una natura sostanzialmente retributiva, alla luce dei seguenti elementi, tratti dall'evoluzione legislativa e dall'esperienza quotidiana: a) sua totale sottoposizione a prelievo fiscale, eccezione fatta per la diaria essendo questa un rimborso di spese; b) formazione di un sistema previdenziale, alimentato da una contribuzione obbligatoria, che dà luogo a prestazioni (assegno vitalizio e assegno di fine mandato) simili a quelle erogate nel pubblico impiego (pensione e liquidazione); c) collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici, che possono scegliere fra la corresponsione dell'indennità parlamentare e il mantenimento dello stipendio goduto presso l'amministrazione di appartenenza; d) carattere di marcata professionalità assunto progressivamente dall'impegno parlamentare. Pur tra giuste cautele, anche la giurisprudenza costituzionale sembra essersi avviata su questo percorso.
  È giunto dunque il momento di prevedere, nel rispetto del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che l'indennità e la diaria dei parlamentari, come quelli di qualsiasi altro lavoratore italiano, possano essere pignorate da eventuali creditori o sequestrate, rimuovendo una norma che può essere percepita come immotivata diseguaglianza tra i parlamentari e i cittadini. Nel contesto della profonda crisi economico-finanziaria che ha colpito il nostro Paese, la norma – concepita in origine come tutela dell'indipendenza del parlamentare – finisce per alimentare il sentimento di sfiducia dei cittadini italiani verso il sistema politico.
  Nel corso della XVII legislatura, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha raggiunto importanti risultati nell'eliminazione dei privilegi dei parlamentari: è stata ottenuta una maggiore trasparenza nei documenti di bilancio, si sono ridotti le automobili di servizio della Camera e i contributi erogati ad associazioni varie e si è operata una decisa razionalizzazione delle spese di rappresentanza. La presente proposta di legge prevede dunque un intervento normativo coerente con tali azioni già poste in essere e con le finalità da esse perseguite.
  L'articolo 1 della proposta di legge, pertanto, abroga il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il quale prevede che «L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate». Il sequestro e il pignoramento di queste somme viene così ricondotto alla disciplina comune.
  Tale modifica rappresenta un passo dovuto per rispetto verso il Paese; per tali ragioni, se ne auspica una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato. Per il pignoramento e il sequestro dell'indennità e della diaria dei membri del Parlamento si applicano le disposizioni dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

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