FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 726

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, CENNI, DE MENECH, DI GIORGI, FRAGOMELI, LA MARCA, MORANI, PEZZOPANE, ROSATO

Modifica dell'articolo 71 della Costituzione, concernente l'iniziativa delle leggi e l'introduzione del referendum propositivo

Presentata il 13 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — È aperto da tempo un dibattito sul miglioramento degli strumenti di democrazia diretta previsti nel nostro ordinamento, compresa l'introduzione del referendum propositivo che era prevista nel progetto di riforma costituzionale respinto dal corpo elettorale nel dicembre del 2016.
  Prima di fare proposte concrete occorre tuttavia rispondere preventivamente ad un quesito: si vuole continuare a concepire tali istituti come strumenti correttivi all'interno di una democrazia che è e resta fondamentalmente rappresentativa o si pretende invece di capovolgere la logica di fondo dell'ordinamento?
  Con questa proposta di legge costituzionale s'intende scegliere la prima strada, quella del mantenimento di un assetto fondamentalmente rappresentativo.
  Coerentemente con questa scelta, la presente proposta di legge costituzionale, che riprende sostanzialmente il disegno di legge presentato dai senatori Adamo ed altri nella XVI legislatura (atto Senato n. 1092), introduce l'istituto del referendum propositivo, ma lo circonda di una serie di doverose garanzie: la preclusione di alcune materie (in primis, le modificazioni alla Costituzione e alle altre leggi costituzionali, la tutela delle minoranze linguistiche e delle confessioni religiose, i tributi), l'omogeneità e dell'iniziativa proposta, l'assenza di significativi oneri finanziari, la determinazione di un quorum ragionevole (partecipazione della maggioranza dei votanti alle precedenti elezioni politiche, così da depurare il quorum stesso degli effetti dell'astensionismo strutturale).
  Per questa ragione si auspica un sollecito esame di questa proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
   Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.
   Ove le Camere non approvino il progetto di legge presentato ai sensi del secondo comma entro il termine di diciotto mesi o lo approvino con modifiche che ne alterino i principî fondamentali, entro i sei mesi successivi un milione di elettori può chiedere che i principî fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare propositivo.
   La proposta soggetta a referendum popolare propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.
   Se la proposta è approvata, le Camere, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, approvano il progetto di legge di iniziativa popolare o un altro progetto di legge che recepisca i principî fondamentali approvati con il referendum propositivo.
   Non è ammesso il referendum popolare propositivo su progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, di leggi che garantiscano minoranze linguistiche o relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8. Non è inoltre ammesso il referendum propositivo su progetti di legge che rechino significativi oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Non è infine ammesso il referendum propositivo per i progetti di legge che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più oggetti tra loro non omogenei.
   La legge stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di legge previsti dal secondo comma e le modalità di attuazione del referendum popolare propositivo, disciplina i poteri del comitato promotore del progetto di legge, sia nella discussione parlamentare del progetto sia nell'eventuale procedura di referendum, compresa la fase di enucleazione dei princìpi da sottoporre alla Corte costituzionale e, quindi, al referendum popolare propositivo, e regola l'accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione pubblici e privati.
   La Corte costituzionale, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum popolare propositivo, sia per quanto riguarda il rispetto dei limiti fissati dal presente articolo, sia per quanto riguarda la compatibilità del contenuto del progetto con le altre norme costituzionali».

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