FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 734

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GELMINI, APREA, CASCIELLO, MARIN, MARROCCO, PALMIERI, SACCANI JOTTI, CALABRIA, GERMANA’, SANDRA SAVINO, COSIMO SIBILIA, ZANELLA

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva, anche nell'uso degli strumenti informatici, disposizioni concernenti la valutazione del comportamento degli studenti e divieto di utilizzazione di telefoni mobili e dispositivi di comunicazione elettronica nelle scuole

Presentata il 14 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — L'utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica all'interno delle scuole rappresenta oggi un costume che non può essere ignorato, sia per l'ampiezza del fenomeno, sia per la rilevanza degli interessi in gioco.
  Non sfugge infatti che, se il semplice utilizzo per comunicare o per giocare durante lo svolgimento dell'attività scolastica può essere riportato soprattutto al mancato rispetto nei confronti del docente e dell'istituzione tutta, appare di assai maggiore gravità l'utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale per fini volti ad intimorire e a esercitare condotte più o meno gravi, riconducibili alle categorie del bullismo e del cyberbullismo.
  Da recenti ricerche condotte dall'ISTAT, l'uso del cellulare nella fascia di età compresa fra gli 11 e i 17 anni è quasi raddoppiato rispetto alla prima decade degli anni 2000, passando dal 55,6 per cento del 2000 al 92,7 per cento del 2011. Desta preoccupazione che l'aumento maggiore si sia registrato tra i più piccoli: la quota di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni che utilizza il cellulare è passata, infatti, dal 35,2 per cento all'86,2 per cento, mentre quella tra i 14 e i 17 anni dal 70,4 per cento al 97,7 per cento.
  Anche l'uso dei personal computer, dei tablet e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica è aumentato: i bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni che ne fanno uso sono passati dal 55,8 per cento al 62,1 per cento e l'utilizzo della rete tra i bambini e i ragazzi fra i 6 e i 17 anni è passato dal 34,3 per cento al 64,3 per cento.
  Sono noti a tutti i numerosi casi che vedono coinvolti adolescenti in episodi di bullismo e di cyberbullismo, sia come vittime che in qualità di responsabili diretti che agiscono nello spazio relazionale che va dalla maleducazione, dall'arroganza, all'esercizio di una vera e proprio forma di violenza che se inizialmente sceglie la strada delle parole (i cosiddetti discorsi d'odio nel linguaggio europeo) arriva a volte fino a forme di violenza fisica.
  Appare preoccupante anche agli studi specialistici sull'uso dei telefoni e dei dispositivi elettronici da parte dei giovani che il loro abuso li spinge a isolarsi e a ripiegarsi sulla realtà virtuale, perdendo i contatti con quella concreta. Di tutto rilievo, da questo angolo visuale, è il fenomeno della dipendenza compulsiva da cellulari e dispositivi simili.
  Questo rapporto malato con il telefono cellulare da parte dei giovani è oggetto costante, ormai, di attenzione e di studio da parte degli specialisti dell'età evolutiva. Questa dipendenza richiama infatti in tutto e per tutto altre forme di dipendenza, più acclarate ed evidenti, in quanto anche nel caso dell'utilizzo degli strumenti tecnologici sussiste un'interferenza nella produzione della dopamina, il neurotrasmettitore che regola il meccanismo della ricompensa.
  La scuola, come agenzia educativa che affianca le famiglie nel periodo più delicato e importante della formazione dei giovani, non può omettere interventi volti a sensibilizzare e a prevenire l'uso scorretto degli strumenti e delle tecnologie digitali.
  Per fare ciò riteniamo sia di fondamentale importanza ampliare il campo di azione delle norme introdotte dal decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, presentato dalla prima firmataria di questa proposta di legge, onorevole Gelmini, allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a proposito dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, inteso come strumento di promozione delle conoscenze e delle competenze relative ai fondamenti del nostro sistema istituzionale.
  In questo senso, riteniamo sia determinante affiancare all'educazione alla cittadinanza attiva l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza digitale.
  Non si intende demonizzare l'uso dei cellulari, di internet e dei mezzi di comunicazione digitale; crediamo però che sia necessario trasferire ai giovani non solo le cognizioni tecniche per l'utilizzo di questi strumenti, bensì un insieme di regole di convivenza, di rispetto e di considerazione dell'altro ma soprattutto il senso di responsabilità di ciascuno di noi per le conseguenze delle azioni che mettiamo in essere.
  È in questa ottica che abbiamo voluto individuare un sistema di azioni positive e di interventi educativi affiancato anche da un sistema di sanzioni – pesi e contrappesi – volto a fornire alle istituzioni scolastiche strumenti concreti di contrasto alle condotte irregolari o addirittura dannose.
  È indifferibile e urgente un intervento che tracci per le autonomie scolastiche una linea d'indirizzo stabile, non affidata – come finora è avvenuto – a volatili direttive ministeriali, che si smentiscono nel tempo l'una con l'altra.
  A tal proposito la proposta di legge stabilisce come regola il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica durante l'orario scolastico, limitandone l'impiego a casi eccezionali.
  La regolamentazione restrittiva introdotta si inserisce perfettamente nell'esperienza di altri Paesi.
  È di questi giorni, in Francia, l'approvazione della legge che vieta l'utilizzo nelle scuole dei telefoni cellulari e di tutti gli altri dispositivi di comunicazione elettronica. Nel Regno Unito, in cui la decisione è affidata ai singoli istituti, il numero di scuole che vieta l'uso di smartphone (attraverso una proibizione tout court o la richiesta di consegna in ingresso) è cresciuto dal 50 per cento del 2007 a oltre il 90 per cento nel 2012. Gli effetti degli approcci restrittivi si sono rivelati quindi ampiamente positivi.
  Oltre al divieto dell'utilizzo del cellulare nei luoghi e nei tempi in cui si svolge l'attività didattica, con la proposta di legge si introduce nuovamente la valutazione del comportamento degli alunni e degli studenti (il cosiddetto «7 in condotta»), riprendendo il citato decreto-legge n. 137 del 2008, come voto che il consiglio di classe o il collegio dei docenti può adottare, con funzione di sanzione disciplinare, nei confronti degli studenti che vìolino il sistema delle regole strettamente connesse all'educazione alla cittadinanza attiva e alla cittadinanza digitale.
  Infine, poiché riteniamo fondamentale che gli interventi siano assunti in collaborazione e condivisione con le famiglie, si interviene prevedendo un ruolo più attivo della rappresentanza dei genitori nell'elaborazione del patto di corresponsabilità educativa.
  Alla base degli interventi prefigurati si pone anche la necessità non più differibile che la scuola riconquisti un'autorevolezza riconosciuta nella società e che i docenti siano messi nelle condizioni di serenità indispensabili per lo svolgimento del loro lavoro, senza che debbano confrontarsi con episodi di aggressività da parte dei genitori.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. La scuola, attraverso la diffusione della conoscenza dei princìpi costituzionali, si prefigge di sviluppare negli studenti competenze e comportamenti responsabili di cittadinanza attiva, ispirati ai valori della legalità, della partecipazione e della solidarietà, mediante la riflessione sulle regole su cui si basa la convivenza tra le persone come strumento per assicurare la crescita civile dei giovani.
  2. Al fine di sviluppare e di accrescere negli studenti la consapevolezza dei princìpi della cittadinanza attiva di cui al comma 1 e il senso di responsabilità connesso al suo esercizio, è introdotto nell'attività didattica delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva, nel contesto dello studio dei princìpi costituzionali.
  3. L'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva costituisce un processo formativo mediante il quale gli studenti acquisiscono il senso profondo dell'appartenenza alla propria comunità locale, regionale, nazionale ed europea e si preparano a diventare soggetti partecipi e protagonisti della vita civile e pubblica del Paese, sulla base dei princìpi sanciti dalla Carta costituzionale.
  4. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva è introdotto nei programmi didattici, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. Le istituzioni scolastiche possono definire modalità e tempi differenziati delle attività didattiche, sulla base di particolari esigenze legate alle specificità del territorio o dell'indirizzo del corso di studi.
  5. Le attività didattiche attinenti all'educazione alla cittadinanza attiva devono tener conto della storia, delle tradizioni e della cultura specifica del territorio in cui sono inserite le singole istituzioni scolastiche.
  6. Oltre alla normale attività didattica in classe, l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva può avvenire anche attraverso attività extrascolastiche. In tale quadro, le scuole, anche costituite in rete, realizzano i percorsi didattici ritenuti più opportuni ai fini della presente legge, anche ricorrendo a simulazione di attività istituzionali e di governo, a livello locale e nazionale e di natura politica e amministrativa, o attivando progetti di collaborazione con le istituzioni e con i soggetti della società civile.
  7. Nell'ambito della programmazione delle attività di alternanza tra scuola e lavoro, le scuole secondarie di secondo grado, anche costituite in rete, possono prevedere che tali attività siano svolte presso uffici pubblici, istituzioni, fondazioni e istituzioni culturali.
  9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri per l'individuazione delle competenze acquisite nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e i relativi strumenti di valutazione, nonché le modalità di inserimento, di concerto con le università, dell'educazione alla cittadinanza attiva nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Art. 2.
(Educazione alla cittadinanza digitale e divieto dell'utilizzazione di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica nelle scuole).

  1. L'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva promuove lo sviluppo del senso di responsabilità civile e del pensiero critico anche ai fini dell'apprendimento dei princìpi della cittadinanza digitale, mediante l'educazione all'uso responsabile di internet e di tutti gli strumenti e le risorse digitali. A tal fine, nell'ambito dei progetti di educazione alla cittadinanza attiva, le istituzioni scolastiche svolgono un'attività di sensibilizzazione in merito ai diritti e ai doveri connessi all'uso di internet e degli altri strumenti digitali, anche con specifico riferimento alle esigenze connesse alla tutela e al rispetto della riservatezza dei dati personali e al rispetto della proprietà intellettuale, della libertà di opinione e della dignità della persona umana.
  2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche prevedono, con le modalità e i tempi definiti dai propri regolamenti interni, lo svolgimento di progetti e iniziative volti a prevenire e contrastare il bullismo informatico, anche fornendo agli studenti gli idonei strumenti.
  3. Al capo VI del titolo VII della parte II del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

   «Art. 328-bis. –(Divieto dell'utilizzazione di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica). – 1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo, è vietata l'utilizzazione dei telefoni mobili e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni all'interno delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e negli altri luoghi in cui si svolge l'attività didattica.
   2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le condizioni, i casi e i luoghi in cui l'utilizzazione dei telefoni mobili e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica è consentito per finalità didattiche o per esigenze indifferibili degli alunni.
   3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'utilizzazione dei telefoni mobili e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica consentito agli alunni disabili nel rispetto della normativa vigente.
   4. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione del divieto di cui al comma 1.
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato».

Art. 3.
(Valutazione del comportamento
degli studenti).

  1. Per fornire alle istituzioni scolastiche regole e strumenti di contrasto di comportamenti riconducibili a fenomeni di bullismo e di bullismo informatico, al capo I del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

   «Art. 1-bis. – (Valutazione del comportamento degli studenti).1. Dall'anno scolastico 2018/2019 è introdotta nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione la valutazione del comportamento degli studenti, mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. L'attribuzione di un voto pari o inferiore a sette decimi può costituire, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, motivo per la non ammissione alla classe successiva, ovvero, nella scuola secondaria di secondo grado, all'esame di Stato a conclusione del ciclo.
   2. Le decisioni attinenti alla valutazione del comportamento degli studenti sono assunte ispirandosi al principio di gradualità, tenendo conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249».

Art. 4.
(Patto di corresponsabilità educativa).

  1. Al fine di valorizzare l'attività educativa e formativa della scuola alla cittadinanza responsabile, di rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia finalizzata alla crescita di studenti consapevoli delle regole della convivenza civile e di migliorare la comunicazione tra giovani, scuola e famiglia, ciascuna istituzione scolastica si dota di un patto di corresponsabilità educativa, approvato e condiviso dai rappresentanti dei genitori, che assumono l'impegno a renderlo noto tra le famiglie degli studenti che frequentano l'istituzione scolastica interessata.
  2. Il patto di corresponsabilità educativa contiene i princìpi e le modalità di partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. Nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, il patto individua, garantisce e tutela i diritti e i doveri degli studenti, dei genitori, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
  3. All'atto dell'iscrizione dello studente, i genitori sottoscrivono il patto di corresponsabilità educativa, nell'ambito del quale si realizza il rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e la loro partecipazione alla vita scolastica.
  4. Il patto di corresponsabilità educativa individua le modalità per la presentazione di proposte per l'aggiornamento del patto stesso e del piano triennale dell'offerta formativa.
  5. Il patto di corresponsabilità educativa disciplina i provvedimenti che l'istituzione scolastica può assumere in caso di mancato rispetto di quanto in esso previsto da parte dei genitori, ai fini della tutela dell'autorità e del prestigio del dirigente, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
  6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurarne il coordinamento con quanto previsto dall'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

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