FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 781

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata RAVETTO

Disposizioni per la rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche mediante sistemi di identificazione biometrica

Presentata il 26 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — Dal nord al sud dell'Italia lo spaccato che emerge chiaramente è quello di diversi dipendenti pubblici per i quali l'imperativo categorico è di venire meno agli impegni e alle responsabilità ad essi affidati e di procurare conseguentemente nocumento alla collettività.
  Moltissimi sono gli episodi di impiegati pubblici che, oltre al proprio badge, ne «timbrano» molti altri, mentre i colleghi sono beatamente altrove, oppure di coloro che, una volta regolarizzata la loro presenza nel luogo di lavoro, si dirigono direttamente verso l'uscita con serafica disinvoltura mentre gli uffici restano totalmente vuoti.
  L'assenteismo nell'amministrazione pubblica italiana è un costume che non ha barriere geografiche poiché si presenta con intensità simili indipendentemente dalle zone del Paese e dalla dimensione dell'amministrazione ed è diffuso in modo pressoché identico sia nelle amministrazioni centrali sia in quelle locali.
  Si tratta di episodi la cui gravità deve essere valutata non solo e non tanto in relazione agli effetti reali o anche solo potenziali sulla sicurezza pubblica e sui bilanci dello Stato, ma soprattutto alla luce dei dati drammatici del nostro mercato del lavoro, che continuano a segnare picchi storici di disoccupazione e di sottoimpiego soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione.
  La situazione ancora oggi è allarmante: i numeri, analizzati dall'ufficio studi della CGIA Mestre, mostrano che nel 2015 nel pubblico impiego sono state registrate assenze per malattia per il 57 per cento, contro il 38 per cento del settore privato, per un totale di quasi 9 milioni di assenze di dipendenti pubblici, delle quali il 62 per cento circa è riconducibile ai dipendenti del centro-sud. Di contro, la durata media annua dell'assenza per malattia dal luogo di lavoro nel privato è di 18,4 giorni, nel pubblico di 17,6 giorni. Dunque, nonostante in assoluto i numeri del settore privato sembrino più alti, essendo il numero di dipendenti privati 4 volte maggiore rispetto a quelli del settore pubblico, i numeri percentuali del pubblico impiego pesano di più: nel privato è coinvolto un dipendete ogni tre circa, nel pubblico più di uno su due. Inoltre la ricerca evidenzia il maggiore trend di crescita negli anni 2012-2015 di eventi di malattia nel pubblico rispetto a quella registrata nel privato: +11 per cento rispetto a +0,4 per cento.
  A rendere tutto più complicato è la completa inattuazione delle leggi in vigore e, nello specifico, della cosiddetta «riforma Brunetta» (decreto legislativo n. 150 del 2009), che a partire dal 2009 ha introdotto nel nostro ordinamento norme più semplici per provvedere al licenziamento, senza obbligo di preavviso, dei dipendenti pubblici per la falsa e fraudolenta attestazione della presenza in servizio, le quali sono però cadute nel vuoto e delle quali qualcuno ignora addirittura l'esistenza.
  Per far fronte alla proliferazione dei cosiddetti «fannulloni», identificabili come quegli impiegati del settore pubblico che «fanno finta» di lavorare o che, peggio ancora, abbandonano senza alcun permesso il luogo di lavoro, gli interventi che sono stati intrapresi dai Governi di centro-sinistra sembrano essere più che altro orientati al rinforzo degli strumenti sanzionatori già operativi piuttosto che a premiare le eccellenze che ci sono e a punire gli irresponsabili. Ne è un esempio uno degli undici decreti attuativi della riforma dell'amministrazione pubblica – cosiddetto «decreto fannulloni» (decreto legislativo n. 116 del 2016) – che può essere considerato come un fuoco d'artificio ma senza un vero e proprio contenuto. Infatti, il decreto stabilisce che la sospensione del «furbetto del cartellino» passa attraverso una denuncia al pubblico ministero competente e alla procura regionale della Corte dei conti. La decisione dovrà quindi essere presa successivamente dal giudice, che però dovrà procedere «anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione». Si capisce, così, come tutta l'operazione «puniamo i fannulloni» dei passati Governi si sia concentrata più che altro sul danno di immagine al Ministero o all'ente pubblico, quando invece il danno è evidentemente sostanziale poiché l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro danneggia il funzionamento della macchina pubblica. Le conseguenze che scaturiscono dall'assenza di dipendenti che dovrebbero invece essere in servizio sono sostanzialmente due: in primis il cittadino non riesce a ottenere nei tempi dovuti quel che è suo diritto avere dalla pubblica amministrazione e, in secondo luogo, si produce un danno nei confronti del contribuente che sta pagando posti di lavoro pubblici che di fatto non esistono.
  Al fine di porre un rimedio concreto a una situazione che vede crescere il numero di impiegati pubblici coscientemente scorretti poiché frodano lo Stato e i loro colleghi che fanno bene il proprio lavoro, la presente proposta di legge introduce un'apposita disciplina per la rilevazione biometrica della presenza in servizio dei dipendenti pubblici. La stessa proposta di legge è stata presentata nella scorsa legislatura (atto Camera n. 3658), ma essendo stata semplicemente assegnata alla Commissione di competenza senza poi procedere all'esame è rimasta lettera morta.
  Attraverso la rilevazione biometrica, la presenza sul luogo di lavoro degli impiegati delle amministrazioni pubbliche sarà accertata con un sistema di rilevazione delle impronte digitali nel tentativo di disincentivare comportamenti impropri posti in essere dai cosiddetti «fannulloni dello Stato». Nello specifico, l'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche non si applichino le disposizioni degli articoli 3 e 11, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, le quali prevedono che il titolare del trattamento deve assicurarsi che la finalità perseguita, in questo caso la rilevazione della presenza in servizio, non possa essere raggiunta con un sistema elettronico che non raccolga i dati relativi alle caratteristiche biologiche degli interessati. In particolare, l'articolo 3 impone di escludere il trattamento dei dati quando il risultato possa essere ottenuto con dati anonimi o modalità che identifichino l'interessato solo in caso di necessità, concetto rinforzato dal citato articolo 11, comma 1, lettera d), dove è chiarito che i dati raccolti non devono eccedere quelli necessari per la finalità del trattamento. Inoltre, all'articolo 2 è previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano stabiliti i criteri di rilevazione della presenza in servizio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
  Alla luce degli innumerevoli episodi di assenteismo rilevati nell'amministrazione pubblica e di coloro che abbandonano il luogo di lavoro senza alcun permesso, lo strumento della rilevazione biometrica appare quindi necessario al fine di consentire una più efficace rendicontazione delle presenze e delle assenze periodiche del personale dipendente, a vantaggio della stessa amministrazione pubblica, nonché di porre fine alla violazione dei princìpi di buon andamento e di imparzialità riferiti ai pubblici uffici e sanciti dalla Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rilevazione attraverso identificazione biometrica della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)

  1. Per la rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 11, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.
(Disposizioni di attuazione)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i criteri di rilevazione della presenza in servizio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante sistemi di identificazione biometrica.

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