FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo III
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                Capo IV
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 837

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SANDRA SAVINO

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale nonché delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del relativo personale

Presentata il 2 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge ripropone il testo unificato approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica risultante da una serie di progetti di legge in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia, presentati nella XVI legislatura (atto Senato n. 272 e abb., XVI legislatura) e nuovamente esaminato nella scorsa. In particolare il provvedimento prevede interventi per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità, mediante il concorso degli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il coordinamento tra le Forze di polizia dello Stato e la polizia locale. Fra le disposizioni più significative si segnala l'articolo 2 che: qualifica le politiche locali per la sicurezza come azioni dirette al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale esercitate attraverso le competenze dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni; individua le politiche integrate per la sicurezza quali azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza e la responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Con riferimento al capo II, che indica gli strumenti e le modalità relazionali tra i vari soggetti pubblici in modo da integrare le rispettive politiche in materia di sicurezza, un'importante rilevanza è riservata agli accordi che possono essere promossi e stipulati in sede locale per intervenire in una serie di campi individuati dall'articolo 4. Nei medesimi campi di intervento è prevista, fra l'altro, la possibilità di accordi tra regioni e Ministero dell'interno. La verifica dello stato di attuazione di tali accordi ai sensi dell'articolo 5 ha cadenza almeno annuale. Resta confermata la possibilità di disporre la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni e si sottolinea l'importanza dell'attività di scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali nonché del coordinamento delle politiche in materia di sicurezza integrata da parte delle conferenze regionali previste all'articolo 7. L'articolo 13 promuove lo svolgimento di funzioni associate di polizia locale stabilendo il limite minimo di 15 operatori per ciascuna struttura. Qualora i comuni con meno di 15 operatori non provvedano ad associarsi, le regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio eventualmente prevedendo l'attribuzione alla provincia o alla città metropolitana delle funzioni di polizia locale, previo accordo tra il presidente della provincia o della città metropolitana e il sindaco del comune interessato. L'articolo 15, al fine di qualificare i comandanti di polizia locale prevede, che essi seguano un corso di formazione per conseguire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di evidenza pubblica istituiti da ciascuna regione. L'articolo 16 introduce norme interpretative relativamente alla facoltà dei comuni di coprire funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sosta, con dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi. L'articolo 17 stabilisce che gli operatori di polizia locale portino le armi di dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati e, solo limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio. Per quanto riguarda la materia della contrattazione, trattata all'articolo 20, si propende per una valorizzazione delle specificità delle strutture di polizia locale, attraverso l'inquadramento in apposite sezioni del comparto contrattuale di riferimento, cui sono destinate risorse finanziarie proprie. L'articolo 21 estende al personale della polizia locale alcune disposizioni previste per le Forze di polizia statali in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica. Sono inoltre previste la corresponsione di un'indennità di polizia locale e l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale. Infine, il capo IV contiene disposizioni sulla copertura finanziaria, disposizioni finali e transitorie e disposizioni abrogative.
  Si tratta, in definitiva, di una proposta di legge che si fonda e trae legittimità da quattro princìpi costituzionali: la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117 della Costituzione); la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa (articolo 117 della Costituzione); la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118 della Costituzione); la disciplina statale delle funzioni essenziali dei comuni, nelle quali è compresa la funzione di «polizia locale» (articolo 117 della Costituzione). Le disposizioni attuano, da un lato, le linee di indirizzo promosse dal Forum italiano per la sicurezza urbana, che ha portato prima le città e poi le regioni a interrogarsi sulla necessità di dare un quadro di riferimento normativo alle nuove esperienze di collaborazione tra enti territoriali e autorità di pubblica sicurezza che si andava nel frattempo sviluppando e, dall'altro, disciplinano le «politiche integrate per la sicurezza», prevedendo, altresì, un più diretto coordinamento tra polizie locali e Forze di polizia statali, per una migliore definizione dei compiti e delle attività della polizia locale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Oggetto).

  1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
  2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
  3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
  4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione, nonché con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:

   a) «politiche locali per la sicurezza», le azioni dirette al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale nelle città e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

   b) «politiche integrate per la sicurezza», le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e le responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

CAPO II
POLITICHE INTEGRATE
PER LA SICUREZZA

Art. 3.
(Promozione delle politiche integrate
per la sicurezza).

  1. Il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

   a) promuovono, d'intesa con il prefetto, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

   b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

  2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 4.
(Accordi in materia di politiche integrate
per la sicurezza).

  1. I comuni, anche in forma associata, le province e le città metropolitane possono stipulare accordi locali con il prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti campi di intervento:

   a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

   b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

   c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali attività di pattugliamento appiedato;

   d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

   e) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato nonché altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche per la sicurezza.

  2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

   a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e a progetti promossi dall'Unione europea;

   b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

   c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

   d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.

  3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.
(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).

  1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, procedono, con cadenza almeno annuale, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
  2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati negli accordi adottati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3.
  3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi ivi previsti, anche altri soggetti pubblici o associazioni interessati ai singoli interventi in discussione.

Art. 6.
(Attività di informazione
a livello territoriale).

  1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

Art. 7.
(Conferenza regionale).

  1. In ogni regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.
  2. La conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il presidente della regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'interno e il presidente della regione individuano i soggetti che partecipano alla conferenza.

CAPO III
COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 8.
(Funzioni di polizia locale).

  1. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali.
  2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati, esercita le seguenti funzioni:

   a) polizia amministrativa locale;

   b) polizia edilizia;

   c) polizia commerciale e tutela del consumatore;

   d) polizia ambientale e ittico-venatoria;

   e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dall'articolo 25, comma 4, lettera a), della presente legge;

   f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

   g) ausiliarie di pubblica sicurezza;

   h) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;

   i) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

   l) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;

   m) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;

   n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e di privati infortuni;

   o) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro;

   p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

   q) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

   r) predisposizione di servizi, nonché collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

  3. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le regioni provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione del citato articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
  4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle province e alle città metropolitane.
  5. L'accesso agli atti adottati nell'esercizio delle funzioni di polizia locale è disciplinato dall'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 25, comma 5, della presente legge.

Art. 9.
(Qualifiche del personale di polizia locale).

  1. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dai sottufficiali addetti al controllo o sovrintendenti, dagli ufficiali addetti al coordinamento e controllo o ispettori, dagli ufficiali responsabili di area o commissari e dai comandanti dei corpi di polizia locale.
  2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo.
  3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

   a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), introdotta dall'articolo 25, comma 2, della presente legge;

   b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4;

   c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.

  4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

   a) godere dei diritti civili e politici;

   b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza o averla revocata con le modalità previste dalla normativa vigente;

   c) non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

   d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, nonché destituito o licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

  5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 4.
  6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il sindaco, il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana dichiara la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.
  7. Il sindaco, il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana comunica tempestivamente al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.
  8. Ai fini dell'uniforme qualificazione del personale delle polizie locali, le regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova.
  9. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associata fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
  10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina sia quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 10.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

  1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli o associati, le province e le città metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine istituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.
  2. Il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della città metropolitana o degli enti locali riuniti in forma associata, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
  3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
  4. L'autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il sindaco, il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana, si avvale del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
  5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia.
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e tramite il comandante del corpo di polizia locale.
  7. Gli accordi di cui all'articolo 4 prevedono le modalità di cooperazione delle polizie locali con le Forze di polizia dello Stato per tutelare la sicurezza locale, la sicurezza pubblica e l'ordinata e civile convivenza delle comunità.
  8. Durante il servizio di polizia locale sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, d'iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
  9. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

   a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

   b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

   c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previe stipulazione di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.
(Regolamenti del servizio di polizia locale).

  1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale nel rispetto dei criteri individuati dalle regioni.
  2. I regolamenti degli enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno tramite il prefetto del capoluogo di provincia.

Art. 12.
(Funzioni e compiti delle regioni).

  1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

   a) l'ordinamento della polizia locale;

   b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per l'istituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il comandante;

   c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17;

   d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

   e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi o da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

   f) la formazione e l'aggiornamento professionali del personale neo assunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.

  2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo garantiscono la formazione di cui all'articolo 9, comma 8, e all'articolo 15, comma 3, e organizzano, inoltre, corsi periodici di preparazione, anche interregionali, ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale.
  3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere definiti, altresì, accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13.
(Funzioni associate di polizia locale).

  1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata.
  2. Qualora i comuni con meno di quindici addetti alla polizia locale non provvedano ad associarsi, ai sensi del comma 1, le regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio, eventualmente prevedendo l'attribuzione alla provincia o alla città metropolitana delle funzioni di polizia locale che non possono essere adeguatamente esercitate dai comuni, previa stipulazione di un apposito accordo fra il presidente della provincia o della città metropolitana e il sindaco del comune interessato.
  3. Della stipulazione degli accordi di cui al comma 2 e della cessazione dei loro effetti è data tempestiva comunicazione al prefetto.

Art. 14.
(Enti locali diversi dai comuni,
dalle province e dalle città metropolitane).

  1. Gli enti locali diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, nonché gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15.
(Elenchi di evidenza pubblica
dei comandanti).

  1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei comandanti dei corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione.
  2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovate formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.
  3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle regioni e disciplinato dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:

   a) i comandanti dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

   b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica.

Art. 16.
(Ausiliari del traffico e della sosta).

  1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni, previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali, di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e di corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 del presente articolo può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e le corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alla fermata e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti, come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.
  3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dagli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree interessate. Ai fini dell'attuazione del citato articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.
  4. Il personale di cui al presente articolo provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità stabilite dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
  5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal comandante del corpo di polizia locale.

Art. 17.
(Armamento del personale
della polizia locale).

  1. Il personale della polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato.
  2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono stabiliti:

   a) i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi al personale della polizia locale;

   b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;

   c) i casi di divieto di detenzione delle armi;

   d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i poligoni di tiro autorizzati.

  3. Il personale della polizia locale è dotato di strumenti di autotutela che non sono classificati come armi. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensivi, si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettili, lo spray urticante, il bastone estensibile e il cuscino per il trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 18.
(Patente di servizio e veicoli targati
polizia locale).

  1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.
  2. Ai veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale, che si possono condurre solo con la patente di servizio. I veicoli in dotazione sono esentati dal pagamento delle tasse di immatricolazione e automobilistiche e del pedaggio autostradale.

Art. 19.
(Concessione radio e numero telefonico
unico nazionale).

  1. Gli apparati radiotrasmittenti dei corpi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico di cui al periodo precedente sono trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei comuni nel cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative delle forze di polizia locali.

Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione
e delega al Governo).

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

   «1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali».

  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

   b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle disposizioni di legge vigenti ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

  3. Qualora sia istituito un corpo di polizia locale intercomunale, la contrattazione integrativa per la polizia locale, al fine di garantire l'omogeneità di trattamento, si svolge al livello della relativa struttura intercomunale.
  4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

Art. 21.
(Norme previdenziali e assicurative).

  1. Al personale della polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato. Nei procedimenti a carico del personale della politica locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  2. Al personale della polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.
  3. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9 della presente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per il personale delle Forse di polizia dello Stato.

Art. 22.
(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura).

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

   «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale debitamente autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.
   Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati o rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.
   Il personale della polizia locale conferisce al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui al terzo comma».

  2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

   «1. Il personale della polizia locale accede gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero stesso per effetto degli accordi di cui all'articolo 4, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dal citato articolo 119, terzo comma, della Costituzione. Per la dotazione del fondo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economa e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.
(Disposizioni finali e transitorie).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute.
  2. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
  3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito a un altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica posseduta.
  4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, che è rilasciata entro sessanta giorni dalla medesima data anche al personale a tempo determinato.
  5. In sede di prima attuazione della presente legge, la qualifica di addetti al coordinamento e controllo è attribuita alle figure inquadrate nella categoria «D» del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.
  6. I comandanti dei corpi di polizia municipale che confluiscono in un corpo di polizia locale intercomunale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, mantengono i rispettivi distintivi di grado.

Art. 25.
(Abrogazioni e modifiche).

  1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
  2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale;»;

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti della polizia locale».

  3. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
  4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 1:

    1) la lettera d-bis) è abrogata;

    2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) ai corpi di polizia locale;»;

   b) all'articolo 208, comma 2, lettera a), le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e della polizia locale».

  5. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «dell'ordine pubblico» sono inserite le seguenti: «e della sicurezza urbana»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle attività di polizia locale».

  6. All'articolo 636, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'assunzione nei corpi di polizia locale».
  7. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo della guardia di finanza e del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».

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