FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 85

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VIGNAROLI, D'UVA, MOLINARI, DAGA, MICILLO, TERZONI, ZOLEZZI, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, ILARIA FONTANA, LICATINI, ALBERTO MANCA, NANNI, RICCIARDI, ROSPI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, LUCCHINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prevede, anche per la XVIII legislatura, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che, in accordo con le numerose pronunzie della Corte costituzionale, possa vigilare e far luce su specifiche tipologie di illecito legate non solo al traffico dei rifiuti, ma ad anche ad altri tipi di violazione in materia ambientale. Il lavoro della Commissione di inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti è riconosciuto da oltre vent'anni come attività funzionale non solo alla repressione dei reati contro l'ambiente e la salute, ma anche come stimolo nei confronti del Parlamento e del Governo a intervenire sui punti nevralgici dell'ordinamento nazionale individuati dal lavoro della Commissione.
  Le Commissioni di inchiesta succedutesi nei passati venti anni hanno avuto il merito di tenere alta, con il loro lavoro, l'attenzione non solo sulle criticità relative alla gestione dei rifiuti ma anche sulla situazione delle numerose aree nel territorio nazionale gravemente compromesse, a livello ambientale, da contaminazioni prodotte da attività industriali del passato oppure da scempi ambientali perpetrati in silenzio da consorterie criminali. A tale riguardo le Commissioni di inchiesta hanno vigilato sullo stato di avanzamento delle procedure di bonifica e messa in sicurezza, segnatamente nei siti di interesse nazionale, evidenziando eventuali casi di ritardi o inadempimenti.
  Inoltre, le Commissioni di inchiesta, in base ai propri regolamenti interni, attraverso la redazione di relazioni dedicate a realtà territoriali specifiche, hanno posto specifica attenzione alle regioni italiane che versavano in condizioni di emergenza sotto il profilo della gestione dei rifiuti, al fine di accertare responsabilità e indicare, laddove possibile, misure di intervento.
  Il lavoro della Commissione di inchiesta della passata legislatura sulle cosiddette «Ecomafie» ha avuto, altresì, l'obiettivo di costituire, d'intesa con le procure della Repubblica di tutta l'Italia, un efficace sistema volto a contrastare l'attività delle sempre più forti associazioni criminali italiane e straniere operanti nel settore ambientale.
  Si è infatti preso atto che le distorsioni nella gestione del ciclo dei rifiuti, unite all'assenza o insufficienza della rete di controlli in campo ambientale, non solo sono in grado di aprire spazi di illegalità nel territorio nazionale, ma anche di generare o, comunque, di alimentare traffici illeciti internazionali. A tale proposito le Commissioni di inchiesta, nell'ultimo decennio, hanno dedicato speciale attenzione ai traffici transfrontalieri di rifiuti, compiendo anche visite nei Paesi di destinazione dei rifiuti, promuovendo azione sinergiche, anche al livello internazionale, per il contrasto dell'illegalità connessa al ciclo dei rifiuti.
  Ciò premesso, con la presente proposta di legge si chiede che con l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati il Parlamento prosegua tale meritoria attività di vigilanza, accertamento dei fatti e individuazione di possibili interventi legislativi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

   a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

   b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;

   c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;

   d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

   e) accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;

   f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

   g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, segnatamente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione, e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;

   h) accertare le cause del fenomeno degli incendi negli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero in siti abusivi di discarica;

   i) individuare le tecnologie e i procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero tecnologie e procedimenti sperimentali che, nel medesimo campo, presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, al fine di favorirne un'utile diffusione in tutto il territorio nazionale, in osservanza dei princìpi dell'economia circolare.

  2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014.
  2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Testimonianze).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

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