FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 875

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CORDA, FERRARI, RIZZO, FANTUZ, ARESTA, BELOTTI, CHIAZZESE, FURGIUELE, DALL'OSSO, MARCHETTI, DEL MONACO, PAOLINI, D'UVA, PETTAZZI, ERMELLINO, TOCCALINI, FRUSONE, ZICCHIERI, GALANTINO, POTENTI, IORIO, IOVINO, MENGA, MOLINARI, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 5 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende dare seguito a quanto sancito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nella parte in cui dispone che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
  Il citato articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare vietava ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderirvi. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata per contrasto sia con la Carta costituzionale sia con fonti internazionali.
  La sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007 indica infatti, tra gli obblighi internazionali conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) da parte di uno Stato, quello dell'adeguamento della propria legislazione al Trattato. A questo proposito, l'articolo in oggetto violerebbe gli articoli 11 (libertà di riunione e di associazione) e 14 (divieto di discriminazione) della suddetta Convenzione.
  Per quanto concerne le fonti dell'ordinamento nazionale, l'articolo 1475 viola la Costituzione che, all'articolo 18, prevede il diritto di associarsi purché lo stesso diritto venga esercitato nei limiti dell'articolo 52 della stessa Costituzione, rispettando dunque il dovere di difesa della patria e delle istituzioni. Le fonti internazionali – nel cui rispetto deve essere esercitata la potestà legislativa a norma del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione – riconoscono il diritto di associazione sindacale anche ai militari e precludono agli ordinamenti nazionali la possibilità di negarlo o di prevedere restrizioni al suo esercizio, se queste ne comportano la soppressione. Le fonti internazionali non considerano «misura compensativa» idonea l'istituzione di organismi come quelli della rappresentanza militare previsti attualmente dall'ordinamento italiano. In particolare, l'articolo 11 della CEDU, la cui rubrica reca «Libertà di riunione e di associazione», riconosce, al paragrafo 1, il diritto di associazione sindacale, diritto il cui esercizio, ai sensi del paragrafo 2, non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Nulla impedisce che «restrizioni legittime» siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle Forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato, ma senza mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri, né imponendo restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione. L'articolo 14 della CEDU, a sua volta, stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza alcuna discriminazione.

  Con questa proposta di legge si intende intervenire, dunque, sulle disposizioni del capo III del titolo IX del libro quarto del codice dell'ordinamento militare in materia di organismi della rappresentanza militare, aggiornando una serie di norme concernenti l'esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

  Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare si vedranno riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati nei limiti specificati dal novellato articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare. In particolare, è fatto divieto di:

   a) aderire a sindacati diversi da quelli istituiti specificamente per il personale appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

   b) assumere la rappresentanza di altri lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

   c) proclamare lo sciopero o parteciparvi qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

   d) partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio.

  In relazione ai duplice profili sub a) e b) viene anzitutto in rilievo la parte dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare – complessivamente censurato – che vieta ai militari di «aderire ad altre associazioni sindacali». In realtà una parte dell'articolo 1475 rimane esente dall'incostituzionalità: si tratta del comma 1, nella parte in cui dispone che «La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa». In ogni caso gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti e il loro vaglio va condotto sulla base di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall'assetto costituzionale della materia. Per quanto concerne i limiti dell'azione sindacale, si ritiene che debba essere stabilito il divieto di esercizio del diritto di sciopero: si tratta indubbiamente di un'incisione profonda su un diritto fondamentale, affermato con immediata attuazione dall'articolo 40 della Costituzione e sempre riconosciuto e tutelato dalla Corte costituzionale, ma tale limitazione risulta giustificata dalla necessità di garantire l'esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti (Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 1969).
  È altresì previsto che le associazioni sindacali del personale militare non possano affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali, se non limitatamente alla stipulazione di convenzioni per l'erogazione dei servizi di assistenza.
  Con riferimento, poi, alle competenze specifiche dei sindacati, si prevede una competenza generale a trattare le questioni inerenti alla tutela individuale e collettiva dei militari.
  I sindacati dei militari tuteleranno gli interessi degli iscritti senza interferire con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi: rimane infatti esclusa dalla loro competenza la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico e funzionale e all'impiego del personale.
  Essi saranno invece legittimati a trattare quanto attiene alla tutela individuale e collettiva dei militari.
  Ulteriori profili riguardano il trattamento economico fondamentale e accessorio nonché quelli di missione e di trasferimento; l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio; le licenze, le aspettative e i permessi; la disciplina generale in materia di alloggi; la formazione e la qualificazione professionali; le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari; la mobilità del personale e l'attribuzione degli incarichi; la vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute; i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale; i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e a quella integrativa.
  I sindacati potranno, inoltre, presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; potranno essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; porranno chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali. Essi potranno altresì fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e di negoziazione ai vari livelli.
  È fatto obbligo ai sindacati dei militari di rendere pubblici i bilanci, adottati previa approvazione degli iscritti con le modalità stabilite dai rispettivi statuti.
  Con riferimento alle rappresentanze, in sintesi è previsto che i militari componenti del sindacato nazionale o territoriale ovvero gli eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non siano responsabili sul piano disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
  Inoltre:

   i dirigenti del sindacato, a tutti i livelli, e i delegati, per la durata del mandato, non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione se non su loro espressa richiesta;

   l'attività svolta dai delegati della rappresentanza unitaria di base nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio;

   i delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate, e possono altresì partecipare a convegni e assemblee;

   i delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza, a nome della rispettiva rappresentanza unitaria di base o del sindacato rappresentato, qualora ne abbiano ricevuto da questi l'incarico. In tale attività deve essere garantita l'astensione delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare da qualunque interferenza con le competizioni elettorali.

  Tra le disposizioni finali, quale ulteriore elemento di novità, per i differenti gradi degli istituti di formazione militare, si prevede l'insegnamento di elementi di diritto sindacale in ambito militare.
  Con riferimento all'articolato:

   l'articolo 1 riconosce ai militari il diritto di costituire associazioni professionali di carattere sindacale;

   l'articolo 2 definisce il diritto di riunione e il campo d'azione dei sindacati dei militari;

   l'articolo 3 dispone norme per l'autofinanziamento dei sindacati e per la trasparenza dei bilanci;

   l'articolo 4 stabilisce gli obblighi delle amministrazioni ministeriali, con particolare riferimento alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare;

   l'articolo 5 reca i princìpi generali in materia di sindacati dei militari;
   gli articoli 6, 7 e 8 contengono le norme istitutive delle rappresentanze unitarie di base, le modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base e la disciplina della propaganda elettorale;

   l'articolo 9 disciplina le tutele e i diritti garantiti ai rappresentanti di qualsiasi livello dei sindacati e ai militari eletti delegati delle rappresentanze unitarie;

   l'articolo 10 reca disposizioni in materia di autorizzazioni ministeriali e distacchi sindacali;

   gli articoli 11 e 12 definiscono le modalità di convocazione delle rappresentanze unitarie di base e delle periodiche assemblee del personale militare;

   l'articolo 13 stabilisce le disposizioni per le procedure di negoziazione contrattuale con i dicasteri competenti;

   l'articolo 14 sancisce le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base;

   gli articoli 15 e 16 dispongono norme relative alla pubblicità delle delibere e dei comunicati sindacali nonché all'informazione sui diritti sindacali;

   l'articolo 17 disciplina l'emanazione dei regolamenti di attuazione;

   l'articolo 18 reca disposizioni transitorie e finali;

   l'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla nuova disciplina legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

   «2. I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. Essi non possono aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del primo periodo».

  2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, può essere esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione stessa, con le limitazioni disposte dalla presente legge.
  3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli istituiti per il personale appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.
  4. I sindacati del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare non possono:

   a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

   b) proclamare lo sciopero o parteciparvi qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

   c) sollecitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;

   d) costituire sindacati suddivisi per singole categorie di personale;

   e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, l'adesione alle quali sia vietata agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

Art. 2.
(Diritto di riunione e campo d'azione)

  1. Ai sindacati delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, di seguito denominati «sindacati dei militari», compete la contrattazione collettiva e individuale di primo e di secondo livello secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  2. I membri dei sindacati dei militari possono riunirsi:

   a) in locali dell'amministrazione militare, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;

   b) in luoghi aperti al pubblico, senza uso dell'uniforme.

  3. Sono autorizzate riunioni, ai sensi del comma 1, durante l'orario di servizio nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente; i comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.
  4. I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle seguenti materie:

   a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

   c) il congedo ordinario e straordinario;

   d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

   e) i permessi brevi per esigenze personali;

   f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

   g) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;

   h) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

   i) l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

   l) la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi;

   m) le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

   n) i criteri per la mobilità del personale;

   o) la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

   p) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale;

   q) le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.

  5. I sindacati dei militari, in relazione alle materie di cui al comma 4, possono presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; possono stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato; possono essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; possono chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali. Possono inoltre intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Art. 3.
(Finanziamento dei sindacati dei militari
e trasparenza dei bilanci)

  1. I sindacati dei militari sono finanziati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contributi sindacali.
  2. I sindacati dei militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri bilanci, adottati previa approvazione degli iscritti con le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

Art. 4.
(Obblighi delle amministrazioni
ministeriali)

  1. Le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.
  2. Con i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuate le materie, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4, per le quali le iniziative delle amministrazioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari.

Art. 5.
(Princìpi generali in materia di
sindacati dei militari)

  1. I sindacati dei militari sono costituiti, diretti e rappresentati da appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare in attività di servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi.
  2. I sindacati dei militari non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali, se non limitatamente alla stipulazione di convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera q).
  3. La costituzione e l'attività dei sindacati dei militari sono regolate da statuti improntati a criteri di democrazia, pari opportunità, trasparenza e partecipazione degli iscritti.
  4. È esclusa dalla competenze dei sindacati dei militari la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico- operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale.
  5. Le cariche rappresentative e direttive previste dagli statuti dei sindacati dei militari sono ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.

Art. 6.
(Rappresentanze unitarie di base)

  1. Le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente tutte le categorie di personale previste dall'ordinamento militare, compresi il personale non in servizio permanente, i volontari in ferma breve o prefissata e i soggetti ad essi assimilati.
  2. Le rappresentanze unitarie di base sono costituite in proporzione al numero dei lavoratori in servizio in una determinata area geografica o unità.

Art. 7.
(Modalità di elezione dei delegati delle
rappresentanze unitarie di base)

  1. I delegati delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata e corpo con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 8.
(Propaganda elettorale)

  1. La propaganda elettorale e la presentazione dei candidati sono disciplinate con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 9.
(Tutela e diritti)

  1. I rappresentanti dei sindacati dei militari e i soggetti eletti delegati delle rappresentanze unitarie di base non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
  2. I rappresentanti di qualsiasi livello dei sindacati dei militari e i delegati delle rappresentanze unitarie di base, per la durata del loro mandato, non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non su loro espressa richiesta, salvi casi straordinari di necessità e urgenza connessi alla mobilitazione delle Forze armate, anche per dichiarazione dello stato di emergenza.
  3. L'attività svolta dai delegati delle rappresentanze unitarie di base nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.
  4. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare. Essi possono avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge.
  5. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza, a nome della rispettiva rappresentanza unitaria di base o del sindacato rappresentato, qualora ne abbiano ricevuto da questi l'incarico. Tale attività deve essere svolta in modo da assicurare comunque l'astensione delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare da qualunque interferenza con le competizioni elettorali.
  6. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, dandone avviso, almeno trentasei ore prima, ai comandanti competenti.
  7. È vietato qualsiasi atto diretto a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi delle rappresentanze unitarie di base o dei loro membri.
  8. Ai membri delle rappresentanze unitarie di base e i delegati a tutti i livelli deve essere assicurata la possibilità di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.
  9. I delegati delle rappresentanze unitarie di base devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza e non possono essere comandati a prestare servizio nelle medesime date per le quali è prevista un'assemblea sindacale o un'attività sindacale istituzionale.

Art. 10.
(Autorizzazioni ministeriali e
distacchi sindacali)

  1. Per poter svolgere la propria attività, i sindacati dei militari, dopo la loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso ministeriale.
  2. Il Ministero competente, entro novanta giorni dalla data della richiesta dell'assenso di cui al comma 1 del presente articolo e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, rilascia l'assenso di cui al comma 1 del presente articolo, che ha validità a tempo indeterminato.
  3. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti è disciplinata dalla normativa vigente.

Art. 11.
(Convocazione delle rappresentanze
unitarie di base)

  1. Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese.
  2. Le convocazioni delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base sono comunicate con tre giorni di anticipo dal presidente della rappresentanza unitaria di base competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano eccezionali circostanze di servizio tali da impedire lo svolgimento della riunione; tali circostanze devono essere espressamente motivate con dimostrazione del loro carattere oggettivo.
  3. Le rappresentanze unitarie di base hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengano utile, che alle proprie riunioni o alle proprie assemblee di base partecipino esponenti dei sindacati dei militari, previa comunicazione al comandante competente.

Art. 12.
(Assemblea di base)

  1. Le rappresentanze unitarie di base, dandone comunicazione almeno tre giorni prima ai comandanti delle unità o dei reparti interessati, convocano almeno tre volte all'anno assemblee di base, cui sono invitati a partecipare i militari interessati. Le assemblee di base si svolgono in orario di servizio.
  2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati e può essere organizzata anche limitatamente a una o più categorie di personale.

Art. 13.
(Procedure di negoziazione)

  1. I sindacati dei militari che nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base hanno conseguito, anche come confederazione di sindacati della stessa Forza armata o corpo, almeno il 7 per cento dei voti a livello nazionale negoziano con gli organi competenti la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato secondo la normativa vigente e il contratto nazionale.
  2. È istituito presso i Ministeri di cui all'articolo 4, comma 1, un ufficio per le relazioni sindacali per l'attività di indirizzo e coordinamento.

Art. 14.
(Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base)

  1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste concernenti il trattamento economico e tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, negoziano con gli organi competenti la distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.
  2. Le rappresentanze unitarie di base vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi al livello contrattuale di loro competenza.
  3. Le rappresentanze unitarie di base possono trattare con le competenti autorità le questioni riguardanti le seguenti materie, in relazione a quanto sia di interesse per il personale militare:

   a) edilizia residenziale;

   b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;

   c) igiene del lavoro;

   d) prevenzione degli infortuni e applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

   e) promozione umana e benessere del personale;

   f) qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

   g) provvidenze per gli infortuni subìti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

   h) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

   i) organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro nei luoghi militari;

   l) alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea di base ai lavori di tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione o l'acquisto degli stessi;

   m) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte in attuazione delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

   n) diritto d'informazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

   o) formulazione di pareri e di proposte ai sindacati dei militari.

  4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari, di cui al comma 4, lettera c), l'amministrazione competente concorda con i sindacati dei militari e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.

Art. 15.
(Informazione e pubblicità)

  1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i comunicati, i processi verbali e le dichiarazioni dei delegati nonché ogni notizia relativa all'attività delle rappresentanze unitarie di base sono pubblicati nell'albo dell'ente secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.
  2. Gli atti di cui al comma 1 adottati dagli organismi dei sindacati dei militari ai vari livelli e le notizie relative alla loro attività sono pubblicati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
  3. I singoli rappresentanti o delegati possono dare pubblicità agli atti pubblicati ai sensi dei commi 1 e 2 attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

Art. 16.
(Informazione ai militari)

  1. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché alla presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della competente rappresentanza unitaria di base.
  2. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, delle accademie e degli istituti di specializzazione militari è inserita la materia del «diritto sindacale in ambito militare».

Art. 17.
(Regolamenti di attuazione)

  1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati il regolamento di attuazione della presente legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base, sentiti i sindacati dei militari che abbiano conseguito l'assenso ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 10 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina, in particolare, il numero delle rappresentanze unitarie di base, in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie d'interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un'equilibrata presenza per ciascuna categoria e per ciascun sesso.
  3. Il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base di cui al comma 1 disciplina, in particolare, i procedimenti elettorali, i doveri delle amministrazioni e le dotazioni, le strutture organiche e il materiale necessari per il funzionamento del sindacato e delle rappresentanze unitarie di base ai vari livelli.
  4. L'accordo previsto dal comma 1 stabilisce altresì le disposizioni necessarie per assicurare ai militari il diritto di versare i contributi sindacali attraverso trattenuta sulla retribuzione, da essi autorizzata con delega personale volontaria da essi sottoscritta, e disciplina le modalità di esecuzione della trattenuta.
  5. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. La funzione di rappresentanza del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a fini negoziali è attribuita in via esclusiva ai sindacati dei militari secondo le disposizioni della presente legge. Non è ammessa l'istituzione di organi di rappresentanza interni alla Forza armata o al corpo con funzioni analoghe a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 2.
  2. In sede di prima attuazione della presente legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolge entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1. I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti cessano dall'incarico a tale data; essi rimangono in carica, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi organi di rappresentanza.
  3. In via transitoria, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti di base ai sensi del comma 2 del presente articolo, la quota percentuale di voti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 5 per cento.

Art. 19.
(Delega al Governo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai princìpi e criteri direttivi da essa desumibili.

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