FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 881

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, D'UVA, PANIZZUT, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, SEGNANA, TIRAMANI, ZIELLO

Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive ai sensi della delega legislativa di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, concernente la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale

Presentata il 6 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La legge 6 giugno 2016, n. 106, ha stabilito un'articolata delega legislativa per la riforma del Terzo settore. In particolare, la legge, entrata in vigore il 3 luglio 2016, ha previsto, all'articolo 1, comma 1, un termine di dodici mesi per l'esercizio della delega, che riguarda:

   a) la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

   b) il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

   c) la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

   d) la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

  La legge ha altresì indicato in dettaglio i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo.
  È previsto che i decreti legislativi relativi agli ambiti indicati alle lettere a), b) e c) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quelli relativi agli ambiti di cui alla lettera d) sono invece adottati sentita la Conferenza unificata.
  Tutti gli schemi dei decreti legislativi debbono essere trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
  In attuazione della delega sono stati adottati i decreti legislativi n. 40 del 2017 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale), n. 111 del 2017 (Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), n. 112 del 2017 (Disciplina in materia di impresa sociale) e n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
  Inoltre, la legge n. 106 del 2016 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con la stessa procedura, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  Mentre sono già state adottate con il decreto legislativo n. 43 del 2018 le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo sul servizio civile universale, per il terzo e il quarto dei decreti legislativi sopra indicati risulta ancora in corso l’iter approvativo delle relative disposizioni integrative e correttive. In particolare, sulle modifiche al codice del Terzo settore non è stata ancora raggiunta l'intesa presso la Conferenza unificata.
  Il rilievo, l'ampiezza e la complessità delle questioni disciplinate dai decreti legislativi e la necessità di tenere conto in modo adeguato dell'esperienza maturata nel frattempo giustificano l'esigenza di ampliare il termine per l'esercizio della delega per l'adozione dei decreti integrativi e correttivi, portandolo da dodici a diciotto mesi.
  Si raccomanda pertanto l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive ai sensi della delega legislativa di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106).

  1. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, le parole: «Entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro diciotto mesi».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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