FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 901

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE, PARENTELA, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, CUNIAL, DEL SESTO, LOMBARDO, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARAIA, MARZANA, PIGNATONE

Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

Presentata l'11 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Per conseguire l'obiettivo di tutelare la salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, è necessario garantire che gli stessi siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Uno strumento fondamentale per effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli è la chiarezza e comprensibilità delle etichette alimentari. La buona leggibilità costituisce infatti un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta possa raggiungere effettivamente il pubblico, dal momento che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.
  Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda la reale origine o provenienza del prodotto.
  Per raggiungere questi fini si rende indispensabile un intervento emendativo della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che, come recita testualmente l'articolo 4, comma 1, mira ad assicurare appunto ai consumatori «una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati» e a «rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari».
  Le modifiche proposte all'articolo 4 della citata legge n. 4 del 2011 consentiranno di adeguare immediatamente l'ordinamento interno alla normativa europea e di definire con il giusto grado di precisione, nel rispetto del principio di certezza del diritto – che occorre assicurare tenendo conto, in particolare, delle conseguenze sanzionatorie delle violazioni –, le ipotesi nelle quali sussiste l'obbligo di indicare l'origine o il luogo di provenienza effettivo dell'alimento, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. Esse permetteranno altresì di disporre di uno strumento concertato, con adeguata partecipazione delle regioni, per guidare la condotta degli operatori e superare ogni dubbio sugli obblighi vigenti in materia di etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 3»;

    2) le parole: «, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,» sono soppresse;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i casi in cui l'omissione dell'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza reali dell'alimento può indurre in errore il consumatore, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e sono stabilite le modalità per l'apposizione dell'indicazione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo»;

   c) il comma 4 è abrogato;

   d) ai commi 6, 10 e 12, le parole: «dei decreti» sono sostituiti dalle seguenti: «del decreto»;

   e) al comma 11, le parole: «del primo dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto».

  2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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