FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 919

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORGHESE

Disposizioni per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo

Presentata il 12 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La lingua italiana, insieme alla tradizione culturale italiana, sono popolari in tutto il mondo e rappresentano un patrimonio immenso che concorre significativamente al successo del riconoscimento del nostro Paese all'estero.
  Intorno alla lingua italiana, anche in forza di importanti flussi migratori dall'Italia verso altri Stati, si è sviluppata nel tempo una vera e propria rete internazionale per quanto riguarda sia le associazioni culturali che le varie attività economiche che negli ultimi anni hanno contribuito alla diffusione del made in Italy.
  All'inizio, tutte le associazioni che si occupavano della diffusione della lingua italiana nel mondo rappresentavano sostanzialmente un punto di incontro privilegiato per gli emigrati italiani, in cui ritrovarsi di tanto in tanto per mitigare la nostalgia del Paese d'origine o per rintracciare i costumi e le tradizioni autentiche di una cultura spesso molto diversa da quella locale.
  Ben presto, le stesse associazioni hanno sviluppato le loro attività con il marchio italiano sino a divenire templi indiscussi e prestigiosi partendo dalla diffusione della cultura della lingua sino a un'alimentazione sana e di qualità, attraverso un percorso sviluppatosi in tutto il mondo sulla base di tre «percezioni forti»: il riconoscimento dello stile italiano nel quale semplicità e gusto si coniugano con l'equilibrata ripartizione di professionalità e di conoscenza della cultura stessa; la qualità intrinseca riconosciuta ad alcuni prodotti (pasta, olio di oliva extravergine, salumi, formaggi, vini e altri); l'immagine dell'Italia come meta turistica collegata al ricordo di sapori e di gusti provati in vacanza. Inoltre un punto rilevante è stata la politica linguistica che si è notevolmente modificata nel tempo passando dalla promozione della lingua in favore delle comunità degli italiani all'estero alla diffusione verso settori culturali di nicchia, interessati allo studio della musica e dell'arte, per arrivare, infine, a un ruolo più attuale e legato alla presenza di imprese italiane nel mondo e all'interesse verso una lingua italiana «economica».
  È naturale pensare che investire nella diffusione della lingua è in primo luogo un dovere storico-culturale a tutela dell'identità del Paese e allo stesso tempo una grande opportunità per l'Italia che deve individuare una strategia di promozione e un conseguente adeguato sostegno finanziario.
  Le autorità italiane, al riguardo, hanno dato un segnale positivo prevedendo nelle leggi di stabilità misure idonee a garantire l'attrattività delle università italiane e l'esenzione fiscale sulle borse di studio per Erasmus plus.
  Infatti in Italia, come nel mondo, è estremamente importante incentivare i progetti Erasmus, che nell'anno 2015 hanno registrato oltre 20.000 studenti che prima del loro arrivo in Paesi stranieri spesso hanno studiato la lingua italiana.
  L'insegnamento della lingua italiana è un fondamentale strumento di integrazione sia per i circa 900.000 studenti non italofoni che frequentano le nostre scuole, sia per le loro famiglie, alle quali è necessario fornire un'educazione permanente.
  In materia di riforma delle scuole italiane all'estero il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha una delega condivisa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e i soggetti che studiano la lingua italiana sono circa 1 milione e mezzo, mentre sono circa 624 i docenti coinvolti nella rete scolastica all'estero.
  Gli elementi fondamentali della delega prevista nella legge n. 107 del 2015 riguardano la selezione, la destinazione e la permanenza del personale all'estero, il riordino della disciplina della scuola italiana, la revisione della disciplina delle materie obbligatorie e il trattamento economico dei docenti. Nell'attuazione della delega uno degli obiettivi più importanti sarà quello di estendere lo studio della lingua italiana anche oltre le comunità di immigrazione, di aggiornare gli ordinamenti didattici, di rafforzare la promozione culturale attraverso una strategia di politica linguistica e di razionalizzare le norme sul personale all'estero. In quest'ambito riveste particolare importanza la revisione delle modalità di reclutamento e di formazione del personale docente, che dovrà essere assicurata da un sistema composto dalle molte realtà presenti nel territorio italiano. La qualità dell'insegnamento all'estero non è sempre di buon livello e soprattutto nelle sedi più distanti si sente la mancanza di centri di formazione. È quindi fondamentale prevedere sistemi di monitoraggio e di valutazione del lavoro svolto dai docenti. Per quanto riguarda le iniziative di promozione, prevalentemente promosse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si ricorda che gli stage di formazione per gli studenti universitari organizzati dallo stesso Ministero e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane sono stati estesi alle materie umanistiche e consentono un contatto più diretto tra le università e le scuole italiane all'estero.
  Non tutte le associazioni che si occupano di istituire corsi per l'insegnamento della lingua italiana nel mondo hanno precise direttive e, pertanto, a volte succede che venga meno il rispetto delle tradizioni e della cultura della madre patria.
  Secondo un'indagine condotta dalla Federazione italiana pubblici esercizi e dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono circa 60.000 gli esercizi commerciali gestiti da italiani all'estero, di cui almeno 225.000 all'interno dei Paesi dell'Unione europea, ma solo una parte di questi ha sviluppato la propria attività conservando legami forti con le radici del Paese d'origine e molti esercenti non parlano in modo corretto la lingua italiana, che pure è il frutto del secolare processo storico di una società protagonista di significativi momenti della civilizzazione umana. Per una particolare attitudine degli italiani a occuparsi della qualità della vita e dei rapporti umani, la lingua italiana è divenuta nella loro cultura il simbolo dell'ospitalità e dell'accoglienza familiare e di conseguenza il saper comunicare con altri idiomi ha assunto il valore di una modalità per esprimere sentimenti, al pari della musica e dell'arte.
  Per questi motivi la lingua italiana è un contributo al patrimonio dell'intera umanità e va difesa e protetta dalle adulterazioni e dalle falsificazioni per salvaguardarne la storia e la cultura, la qualità e la genuinità.
  Nel dettaglio, la presente proposta di legge all'articolo 1 reca le finalità della legge, che consiste nella promozione e nella diffusione della lingua italiana nel mondo.
  L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Comitato per la tutela e la promozione della diffusione della lingua italiana nel mondo, che è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al quale sono attribuite una serie di funzioni volte a tutelare e diffondere all'estero la lingua italiana.
  L'articolo 3 prevede attività di promozione e diffusione della lingua italiana nel mondo.
  L'articolo 4 istituisce la Conferenza della lingua italiana nel mondo quale momento annuale di incontro al fine di diffondere e valorizzare la lingua e le tradizioni culturali italiane.
  L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge reca disposizioni per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo avvalendosi, a tale fine, della collaborazione delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero nonché delle associazioni più rappresentative per la diffusione della lingua italiana all'estero e del Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Comitato per la tutela e la promozione della lingua italiana nel mondo).

  1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato per la tutela e la promozione della lingua italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, ed è composto da quattordici membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati, in base alle specifiche competenze:

   a) uno dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   b) uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

   c) uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   d) uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

   e) uno dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

   f) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

   g) uno dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO);

   h) uno dall'Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

   i) tre dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   l) due dalle associazioni più rappresentative della lingua italiana all'estero;

   m) uno dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

  3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

   a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1;

   b) promuove nuovi programmi di aggiornamento sulla lingua italiana al fine di garantire un'idonea conoscenza della lingua stessa;

   c) costituisce, aggiorna e cura la tenuta di una banca dati della lingua italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di cui al comma 2, lettera l);

   d) cura l'organizzazione della Conferenza della lingua italiana nel mondo di cui all'articolo 4.

  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione e le attività del Comitato.

Art. 3.
(Attività di promozione e diffusione della lingua italiana nel mondo).

  1. L'attività di promozione e diffusione della lingua italiana nel mondo è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici preposti, dalle associazioni culturali, dai consolati e dalle ambasciate italiani, in collaborazione con le camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati competenti in materia.
  2. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, la conoscenza delle tradizioni storiche italiane, anche organizzando manifestazioni.
  3. Gli uffici competenti delle regioni, anche di concerto con l'ASSOCAMERESTERO, promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, nuovi programmi per la diffusione e la conoscenza della lingua italiana nel mondo.

Art. 4.
(Conferenza della lingua italiana nel mondo).

  1. È istituita la Conferenza della lingua italiana nel mondo, che si riunisce annualmente, quale momento di incontro al fine di diffondere e di valorizzare la lingua e le tradizioni culturali italiane.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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