FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 95

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti l'istituzione dell'anagrafe dei gatti e dell'anagrafe nazionale degli animali di affezione

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira a istituire, in analogia alla già esistente anagrafe canina, l'anagrafe dei gatti e l'anagrafe nazionale degli animali di affezione.
  La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, prevede infatti, all'articolo 3, comma 1, che le regioni disciplinino con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe.
  Considerato che il triste fenomeno del randagismo non colpisce solo i cani, ma anche molti gatti, si sente l'esigenza di proteggere questi piccoli amici a quattro zampe, estendendo loro gli stessi strumenti di tutela predisposti per i cani. Numerosi sono, infatti, i vantaggi derivanti dall'adesione al suddetto sistema di registrazione, come l'immediata identificazione del padrone o del detentore dell'animale smarrito o rubato che può essere, appunto, rintracciato grazie alle banche dati nelle quali lo stesso animale è iscritto. Inoltre, la registrazione all'anagrafe funge da deterrente degli abbandoni, in quanto consente che possa essere rintracciato il nome del proprietario del cane e del gatto che, in caso di abbandono o incuria, andrebbe incontro a pesanti sanzioni. Purtroppo, infatti, c'è ancora chi decide di prendere con sé un cane o un gatto non assumendosi la piena responsabilità di tale scelta, che comporta l'impegno di accudire giorno per giorno il proprio animale modificando, ove necessario, alcune abitudini di vita, in special modo durante i periodi di vacanza. Gli abbandoni degli animali, infatti, continuano a registrarsi soprattutto nei mesi estivi ed è dunque necessario porre in essere tutte le condizioni, tra le quali l'introduzione anche per i gatti dello strumento dell'iscrizione alla relativa anagrafe, affinché tale fenomeno venga efficacemente disincentivato per arrivare alla sua definitiva scomparsa.
  La presente proposta di legge introduce, altresì, le sanzioni conseguenti alla mancata iscrizione all'anagrafe dei gatti.
  La proposta di legge prevede, poi, che le aziende sanitarie locali siano tenute a iscrivere i gatti appartenenti alle colonie feline alle anagrafi regionali indicando come proprietario il comune dove risiede la colonia felina e, inoltre, che i comuni siano tenuti a provvedere al mantenimento e alla cura dei gatti delle colonie feline presenti nel proprio territorio di competenza, fatte salve le competenze già in capo alle aziende sanitarie locali. Per assicurare lo svolgimento dei suddetti compiti, i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di protezione animale o di soggetti terzi di comprovata esperienza nella cura dei gatti – come, ad esempio, le cosiddette «gattare» – che dedicano onorevolmente molto del loro tempo al salvataggio e alla cura dei gatti in pericolo.
  L'iniziativa legislativa in oggetto prevede, in fine, l'istituzione, a opera del Ministero della salute, di una banca dati nazionale che assume la denominazione di «Anagrafe nazionale degli animali di affezione». Le regioni sono tenute, entro tre mesi dalla messa on line dell'Anagrafe nazionale, a inserire i dati presenti nelle anagrafi regionali canine e dei gatti.
  Vista l'urgenza della soluzione del fenomeno dell'abbandono e del randagismo non solo dei cani, ma anche dei gatti, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'anagrafe dei gatti).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'istituzione dell'anagrafe dei gatti presso le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe, prevedendo l'impianto di un chip sottocutaneo quale unico strumento ufficiale di identificazione dell'animale.
   1-ter. Le aziende sanitarie locali sono tenute a iscrivere i gatti appartenenti alle colonie feline all'anagrafe regionale dei gatti secondo le modalità di cui al comma 1-bis, indicando come proprietario il comune dove risiede la colonia felina.
   1-quater. I comuni sono tenuti a provvedere al mantenimento e alla cura dei gatti delle colonie feline presenti nel proprio territorio di competenza, fatte salve le competenze già in capo alle aziende sanitarie locali.
   1-quinquies. Per assicurare l'adeguato svolgimento dei compiti di cui al comma 1-quater, i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di protezione animale o di soggetti terzi di comprovata esperienza nella cura dei gatti».

Art. 2.
(Istituzione dell'Anagrafe nazionale degli animali di affezione).

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis.(Istituzione dell'Anagrafe nazionale degli animali di affezione). - 1. Il Ministero della salute istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati nazionale che assume la denominazione di “Anagrafe nazionale degli animali di affezione”.
   2. Le regioni sono tenute, entro tre mesi dalla messa on line dell'Anagrafe nazionale di cui al comma 1, ad adottare tale sistema di iscrizione e ad inserire nella stessa i dati già presenti nelle anagrafi regionali canina e dei gatti».

Art. 3.
(Sanzioni).

  1. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Chiunque omette di iscrivere o cancellare il proprio gatto all'anagrafe di cui al comma 1-bis dell'articolo 3, o di apportare le necessarie variazioni alla medesima anagrafe, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro centocinquanta»;

   b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser