FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 977

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GERMANÀ, PRESTIGIACOMO, BARTOLOZZI,
MINARDO, SCOMA, SIRACUSANO

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti
erariali agli enti locali della Regione siciliana

Presentata il 24 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di rimuovere il cosiddetto «prelievo forzoso» operato nei confronti delle ex province regionali, oggi liberi consorzi comunali e città metropolitane, istituite con la legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15.
  Tale legge disciplina dettagliatamente le funzioni e i compiti attribuiti ai suddetti enti (articoli 27 e 28), definiti dal legislatore regionale «enti di area vasta», valorizzandone il ruolo e ampliandone le competenze rispetto a quelle già spettanti e attribuite con la legge della Regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9.
  Basti pensare che rispetto alle precedenti competenze attribuite alle ex province regionali, ai liberi consorzi sono state attribuite nuove e complesse funzioni in materia di:

   a) pianificazione territoriale e urbanistica;

   b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni;

   c) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero consorzio comunale;

   d) autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato.

  La città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite ai liberi consorzi comunali, risulta titolare di nuove funzioni, tra le più rilevanti delle quali si ricordano le seguenti:

   a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;

   b) pianificazione territoriale generale e urbanistica del territorio provinciale;

   c) individuazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica convenzionata;

   d) mobilità e viabilità, compresi i collegamenti delle aree portuali e aeroportuali con le infrastrutture autostradali.

  Queste sono solo alcune delle nuove e complesse funzioni che il legislatore regionale ha voluto assegnare agli enti di area vasta con l'intento di attuare un ampio decentramento amministrativo, in attuazione dei princìpi contenuti nell'articolo 118 della Costituzione in materia di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.
  Questo importante e storico processo di riforma, che disegna un nuovo sistema di governo degli enti locali, non ha ricevuto alcun sostegno finanziario da parte del Governo nazionale, né tanto meno da parte del governo regionale, anzi è stato caratterizzato negli anni da un crescente prelievo forzoso che di fatto ha cancellato ogni autonomia finanziaria, assorbendo lo Stato ogni entrata tributaria delle ex province nel proprio bilancio, in palese violazione dell'articolo 119 della Costituzione con il quale si prevede che «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».
  Il prelievo forzoso operato dallo Stato, in violazione dei princìpi costituzionali enunciati, ha reso impossibile in questi ultimi anni l'erogazione di servizi essenziali in materie già nelle competenze delle ex province regionali, in particolare in materia di servizi sociali, di edilizia scolastica e di viabilità provinciale.
  Malgrado gli sforzi notevoli per contenere e razionalizzare la spesa pubblica, gli enti di area vasta nella Regione siciliana sono ormai prossimi a dichiarare il dissesto finanziario e comunque sono nell'impossibilità di assicurare la redazione di un bilancio di previsione rispettoso degli equilibri finanziari. Si tratta, in altre parole, di un «dissesto indotto» dalla normativa statale, che ha reso impossibile il completamento del processo di riforma avviato prima dal legislatore nazionale e completato successivamente dalla Regione siciliana.
  È, infatti, da considerarsi grave che lo Stato, con i decreti dipartimentali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, abbia effettuato un riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario di risorse, pari complessivamente a 48 milioni di euro, per l'anno 2016, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e il riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario delle risorse, pari complessivamente a 100 milioni di euro, per l'anno 2016, per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria. Dal suddetto riparto sono stati esclusi i liberi consorzi e le città metropolitane della Regione siciliana, tra l'altro dotati di maggiori competenze, rendendo di fatto ancora più grave la situazione dei servizi locali, per l'impossibilità di effettuare la manutenzione delle strade provinciali e degli edifici scolastici di competenza provinciale e l'assistenza dei disabili, i cui interventi sono sempre stati garantiti, attraverso le entrate provenienti dai versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dai versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, che invece sono venute meno per effetto e a causa dei suddetti prelievi forzosi da parte dello Stato.
  La recente sentenza della Consulta n. 137 del 27 giugno 2018, evidenzia l'insipienza assoluta di chi ha promosso e gestito una riforma dettata solo da compulsioni giornalistiche a buon mercato, senza capire che le funzioni pubbliche hanno un costo qualsiasi sia l'ente che le gestisce.
  Nella sentenza della Consulta n. 137 del 2018 è stato evidenziato che, nel momento in cui lo Stato avvia un processo di riordino delle funzioni delle province, alle quali erano state assegnate risorse per svolgerle, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, non è consentito che lo stesso si appropri di quelle risorse, costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio per lo svolgimento di funzioni rimaste nelle competenze delle ex province. In particolare si legge: «L'omissione del legislatore statale lede l'autonomia di spesa degli enti in questione (articolo 119, primo comma, della Costituzione), perché la necessità di trovare risorse per le nuove funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, e si pone altresì in contrasto con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del 1999, n. 381 del 1990), perché all'assegnazione delle funzioni non corrisponde l'attribuzione delle relative risorse, nonostante quanto richiesto dalla L. n. 56 del 2014 e dalla sentenza n. 205 del 2016 di questa Corte. La necessità del finanziamento degli enti destinatari delle funzioni amministrative, del resto, si fonda sulla “logica stessa del processo di riordino delle funzioni” (sentenza n. 84 del 2018), come è confermato dai diversi provvedimenti legislativi che hanno disciplinato conferimenti di funzioni: si vedano gli articoli 3, comma 1, lettera b), e 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); gli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); l'articolo 149, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); l'articolo 2, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); gli articoli 2, comma 2, lettera ll), 8, comma 1, lettera i), e 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione); l'articolo 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)».

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono sospesi gli effetti dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per quanto concerne la Regione siciliana e gli enti locali ad essa appartenenti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad effettuare, con proprio decreto, il rimborso delle somme già incassate attraverso il prelievo forzoso attuato nei confronti delle ex province siciliane, attuali liberi consorzi di comuni e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 le somme sono ridistribuite, proporzionalmente ai prelievi effettuati, alle stesse ex province regionali e in parte agli enti riformati a seguito della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15.

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